Consigli preziosi e, soprattutto, autorevoli per ormeggiare la propria imbarcazione senza rischi. E spiacevoli sorprese
by Barbara Morassut*
Nel settore della nautica da diporto, il contratto di ormeggio è uno dei temi più dibattuti, soprattutto negli ultimi anni a causa di eventi
atmosferici estremi che ormai colpiscono in ogni stagione, mettendo a dura prova le strutture portuali e le imbarcazioni in esse ricoverate. La domanda che armatori e gestori si trovano a fronteggiare è sempre la stessa: Chi risponde dei danni? Il primo aspetto da chiarire è la natura giuridica.
Il contratto di ormeggio è definito come un contratto atipico, non avendo una disciplina specifica. Ciò non significa che esista un vuoto normativo, poiché è possibile ricorrere, per analogia, alle norme che regolano istituti affini, in base al contenuto concreto del contratto stipulato tra le parti. In linea generale, il concessionario del porto si obbliga, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a mettere a disposizione dell’armatore uno spazio acqueo delimitato e protetto all’interno del porto o dell’approdo turistico. A questo nucleo essenziale si affiancano, nella prassi, una serie di servizi accessori: fornitura di acqua, energia elettrica, assistenza in banchina, sorveglianza e, specialmente nei mesi invernali, il rimessaggio dell’imbarcazione in strutture adeguate. Il contenuto del contratto è pertanto determinante per individuare la disciplina applicabile e, di conseguenza, il regime di responsabilità del gestore. E così, nel tempo, si è operata una distinzione consolidata: se il contratto ha ad oggetto esclusivamente la messa a disposizione di uno spazio acqueo e l’utilizzo delle strutture portuali, si applica per analogia la disciplina della locazione. In questo caso, il concessionario è tendenzialmente estraneo a qualsiasi responsabilità per danni subiti dall’imbarcazione durante la sosta, salvo che questi derivino da vizi della struttura stessa.
In un contesto in cui gli eventi atmosferici avversi sono sempre più frequenti e i valori in gioco, economici e affettivi, spesso considerevoli, è essenziale che armatori e gestori portuali affrontino il rapporto contrattuale con la necessaria consapevolezza giuridica.
Se invece il contratto prevede anche l’obbligo di custodia della barca, il rapporto è ricondotto nell’alveo del deposito. In tal caso, il gestore assume una responsabilità più pregnante, rispondendo dei danni materiali riportati dall’imbarcazione durante l’ormeggio, della sua perdita, nonché dei danni alle pertinenze e agli accessori di bordo. È importante sottolineare che la custodia non deve essere necessariamente esplicitata nel testo del contratto: essa può desumersi dal complesso delle prestazioni offerte, dalla presenza di personale di sorveglianza, dalla recinzione dell’area, dall’accesso controllato ai pontili. In altre parole, anche un contratto apparentemente limitato alla sola locazione dello specchio d’acqua potrebbe essere qualificato come deposito se, di fatto, il porto eroga un servizio di guardiania continuativo.
La legge non impone una forma specifica per il contratto di ormeggio, ma la prassi consiglia un accordo scritto e chiaro, verificando in particolare se sia previsto un esplicito obbligo di custodia.
Il contratto di ormeggio è una figura giuridica atipica, non regolata né dal codice civile né da quello della navigazione. A seconda dei servizi inclusi, può qualificarsi come LOCAZIONE o DEPOSITO, con obbligo di custodia e piena responsabilità per danni, perdita o furto dell’imbarcazione. Fondamentale, per armatori e gestori, redigere il contratto in forma scritta e con CLAUSOLE CHIARE.
Qualora il contratto sia qualificato come deposito, il gestore non risponde automaticamente di qualsiasi danno. Per liberarsi dalla responsabilità, egli dovrà dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza nella custodia dell’imbarcazione. Rilevano, a questo fine, la manutenzione delle strutture, la tempestiva comunicazione delle allerte meteo, l’adozione di misure di emergenza in caso di maltempo e la presenza di personale qualificato.
Un ulteriore profilo da considerare riguarda la possibile limitazione contrattuale della responsabilità: molti gestori inseriscono clausole che escludono o limitano la propria responsabilità per eventi atmosferici eccezionali o cause di forza maggiore. Tali clausole, pur legittime in linea di principio, devono essere valutate con attenzione, in quanto, se particolarmente onerose per l’armatore, potrebbero essere soggette alla disciplina delle clausole vessatorie, che richiede specifica approvazione per iscritto. Infine, nonostante la legge non imponga una forma specifica per la validità del contratto di ormeggio, la prassi consiglia vivamente di redigere un accordo scritto, con la massima chiarezza. L’armatore dovrà in particolare verificare se il contratto prevede o meno un obbligo esplicito di custodia; quali eventi sono coperti e quali esclusi dalla responsabilità del gestore; se sono presenti clausole limitative della responsabilità e, in caso affermativo, se queste siano state specificamente approvate; le modalità di comunicazione in caso di emergenza. Il contratto di ormeggio rimane una figura giuridicamente sfumata, la cui disciplina dipende in larga misura dal contenuto concreto delle obbligazioni assunte dalle parti, per tale ragione affidarsi alla consulenza di un professionista prima di sottoscrivere un contratto di ormeggio non è un lusso, ma una precauzione tanto ragionevole quanto conveniente per ogni armatore.
Barbara Morassut
T. +39 051 4076026 – [email protected]
*L’Avv. Barbara Morassut è titolare dello Studio Legale Morassut, con sede principale a Bologna dal 1996. Nel corso degli anni ha sviluppato una rete consolidata di corrispondenti in numerose città italiane e all’estero. Nel 2009 ha aperto un domicilio a Roma, frutto della collaborazione con professionisti del Foro Capitolino. Nel settembre 2021, a seguito del completamento del Master in “Arbitrato e tecniche di gestione delle controversie” l’Avv. Morassut ha conseguito il titolo di arbitro. Lo Studio offre servizi di consulenza e assistenza altamente qualificati sia in fase stragiudiziale sia in sede giudiziale, operando nei settori del diritto civile, commerciale-societario e, in particolare, del diritto marittimo e dello yachting. Tra le principali aree di intervento rientrano la consulenza e l’assistenza nella redazione e nella revisione di contratti di costruzione e vendita di yacht, contratti di central agency e di yacht management. Lo Studio si occupa inoltre della gestione del contenzioso in ambito marittimo e contrattuale
(To dock informed – Barchemagazine.com – Tratto da Barche Luglio 2026)






