La clausola 27 del MYBA Memorandum of Agreement è particolarmente insidiosa, vediamo perché
by Federico Santini*
Diversi anni fa avevo esaminato in questa rubrica il MYBA Memorandum of Agreement (noto anche come “MYBA MOA”) che è il modulo di contratto di compravendita di yacht usati approvato dal MYBA (Mediterranean Yacht Brokers Association) e più comunemente utilizzato nel mercato internazionale. Avevo in quella sede sottolineato come il MOA è un formulario contrattuale piuttosto articolato, disciplinato dalla legge Inglese, che si compone di una prima parte, corrispondente alle prime due pagine, da riempire con la descrizione dello yacht e con le condizioni particolari di vendita che sono frutto di negoziazione tra le parti, e di una seconda parte composta da clausole standard che disciplinano i diritti e gli obblighi del venditore, i diritti e gli obblighi dell’acquirente ed infine le condizioni generali di vendita.
In questa sede intendo soffermarmi sulla clausola (27), relativa alla ispezione a secco (cd. Condition Survey), che è certamente la più complessa ed insidiosa in quanto la sua applicazione è spesso fonte di contenzioso tra acquirente e venditore. Una volta effettuata la prova in mare (cd. Sea Trial) con esito soddisfacente, l’acquirente ha il diritto di far tirare a secco lo yacht e di far eseguire da tecnici di propria fiducia un’ispezione completa dello stesso – denominata appunto “Condition Survey” – entro e non oltre la data a tal fine pattuita nella clausola (9) del MOA. Trattasi questo di termine essenziale, pena la perdita di tale facoltà, e suscettibile di spostamento solo mediante accordo scritto delle parti. La Condition Survey rappresenta l’unica opportunità per l’acquirente di verificare l’esistenza di eventuali vizi e/o difetti e/o malfunzionamenti dello yacht e delle sue attrezzature e macchinari in quanto, una volta perfezionata la vendita, l’acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa di garanzia o risarcitoria nei confronti del venditore in relazione a vizi e/o difetti riscontrati successivamente.

La Condition Survey rappresenta l’unica opportunità per l’acquirente di verificare l’esistenza di eventuali vizi, difetti o malfunzionamenti dello yacht, delle sue attrezzature e dei macchinari in quanto, una volta perfezionata la vendita, l’acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa di garanzia o risarcitoria nei confronti del venditore in relazione a vizi e/o difetti riscontrati successivamente.
Dalla lettura della clausola emergono tra l’altro le seguenti considerazioni:
– l’esecuzione dell’ispezione a secco è una facoltà per l’acquirente: ove non eserciti tale facoltà, scaduto il termine di cui alla Clausola (9) lo yacht si intende accettato;
– l’acquirente deve sostenere i relativi costi (alaggio, movimentazione, varo) nonché i costi della perizia, ossia i costi del Surveyor, dei meccanici dei motori anche per l’analisi degli oli quando richiesta;
– l’acquirente deve nominare un perito la cui abituale professione sia quella di eseguire perizie su yacht aventi caratteristiche e valore simile a quelli dello yacht oggetto della compravendita;
– i difetti dichiarati per iscritto dal venditore prima della firma del MOA devono intendersi accettati dall’acquirente che, quindi, non potrà contestarli all’esito dell’ispezione a secco;
– i difetti che possono dare luogo ad una richiesta di sistemazione, ovvero ad una richiesta di riduzione di prezzo ovvero addirittura al rigetto sono solo i difetti che incidono negativamente sull’integrità operativa dello yacht o dei suoi macchinari o dei suoi sistemi ovvero che impediscono la navigazione: devono quindi essere esclusi i difetti puramente estetici o cosmetici che non incidono sull’integrità dello yacht.

(27) CONDITION SURVEY
The BUYER may at his/its own cost place ashore and/or open up the VESSEL and her machinery for the purpose of completing a Condition Survey no later than the date shown at Clause (9) herein, time being of the essence in this respect.
(a) If on completion of the Condition Survey any defects in the VESSEL or her machinery have been found other than those disclosed to the BUYER in writing prior to the date of this Agreement and thereby accepted by the BUYER, the BUYER may within seven days of completion of the Condition Survey give to the SELLER or the BROKER(s) either:
(i) written notice requiring the SELLER forthwith either to make good any or all of the defect(s) and/or alternatively to make a reasonable and sufficient reduction in the Sale Price to enable the BUYER after completion of the Sale to make good the same. All agreed items of work shall be completed by the SELLER without undue delay in all the circumstances and shall be carried out so as to satisfy the expressly specified requirements of the BUYER’s Surveyor in respect of defect(s) mentioned in the Surveyor’s Report and notified to the SELLER, in which case the Completion Date shall be extended by such period as the SELLER and the BUYER may agree to allow the remedial works to be completed; or (ii) written notice of his/its rejection of the VESSEL identifying in that notice the defect(s). If the BUYER shall serve written notice under Clause (27) (a) (ii) then this Agreement shall be deemed terminated and the terms and conditions of Clause (29) shall apply. (b) If the BUYER shall serve written notice under Clause (27)(a)(i) above and if after seven days of service of such notice one or a relevant combination of the following circumstances applies:
(i) the SELLER has not agreed in writing to make good without delay any defect(s) specified in such notice; or
(ii) the BUYER and SELLER have not agreed in writing as to the amount by which the Sales Price is to be reduced; or
(iii) the SELLER and the BUYER do not agree the period within which the remedial works are to be completed.
Then this Agreement shall be deemed terminated and the terms and conditions of Clause (29) herein shall apply.
A defect shall be regarded as a defect for the purposes of this Clause (27) if an officially appointed Marine Surveyor (to be defined as a Marine Surveyor whose day-to-day business is occupied with the surveying of vessels of a similar quality to and value of the VESSEL) shall have certified in writing that the defect(s) affect(s) the operational integrity of the VESSEL or her machinery or her systems or renders the VESSEL unseaworthy. For the purposes of any time limits herein, the survey shall be deemed to be completed immediately following completion of the physical inspection by the Surveyor.
For the avoidance of doubt, the period of the Condition Survey and the completion thereof shall not depend on the production or provision of any written report by the Surveyor to the BUYER.
The BROKER(s) is/are not responsible for any errors or omissions of the Surveyor, although the BROKER(s) may have suggested a choice of surveyors and may have been made responsible for the engagement of the Surveyor selected by the BUYER”.

Una volta effettuata la prova in mare con esito soddisfacente, l’acquirente ha il diritto di far tirare a secco lo yacht e di far eseguire da tecnici di propria fiducia un’ispezione completa dello stesso entro e non oltre la data a tal fine pattuita nella clausola 9 del MOA.
Ove difetti come quelli sopra descritti emergano e siano certificati per iscritto dal Surveyor l’acquirente ha di fatto tre possibili strade indicate nella clausola (27)(a) (i) e (ii): 1) richiedere al venditore l’eliminazione dei difetti a proprie spese prima del perfezionamento della vendita; 2) richiedere al venditore una ragionevole riduzione di prezzo che consenta all’acquirente l’eliminazione dei difetti dopo il perfezionamento della vendita; 3) rigettare lo yacht. In ogni caso la decisione deve essere comunicata entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione a secco, altrimenti lo yacht si intende accettato. Fin qui, la clausola è piuttosto chiara e priva di particolari insidie. La seconda parte della clausola (27)(b) (i) (ii) e (iii) è invece meno chiara e suscettibile, a parere di chi scrive, di generare conflitti, specie se una delle parti non si comporti in maniera corretta e ragionevole.

Mi riferisco, in particolare, al caso di cui al punto (i) laddove è previsto che il MOA si risolve laddove entro i successivi 7 giorni il venditore non accetti per iscritto di eliminare a propria cura e spese i difetti denunciati ovvero le parti non concordino per iscritto circa la riduzione del prezzo ovvero circa il termine entro il quale i lavori di rispristino devono essere completati. È evidente infatti che l’automatismo previsto da tale clausola (mancanza di accordo = risoluzione contrattuale) si presta, ove interpretata in maniera meccanica, ad offrire al venditore una fin troppo facile via d’uscita nel caso in cui la richiesta dell’acquirente, sebbene corretta e ragionevole, non sia di gradimento del venditore. Sarà infatti sufficiente al venditore rigettare la richiesta ovvero addirittura non replicare neppure alla stessa nel termine di 7 giorni per far saltare il contratto. Si può arrivare all’assurdo, ed è accaduto nella pratica, che a fronte di una richiesta dell’acquirente di riduzione di prezzo per effetto di taluni difetti tempestivamente denunciati il venditore non abbia fornito alcuna risposta all’acquirente, il quale – pur di acquistare lo yacht ed in assenza di qualsivoglia reazione del venditore – ha comunicato per iscritto poco prima della scadenza del settimo giorno, di voler revocare la precedente richiesta di riduzione di prezzo e di accettare lo yacht al prezzo pieno, sentendosi rispondere dal venditore che la revoca della richiesta di riduzione di prezzo non è prevista dal MOA e che pertanto il contratto si era comunque risolto. Soluzione questa che non convince per nulla ed anzi appare palesemente ingiusta in quanto fortemente lesiva dell’interesse dell’acquirente. A parere di chi scrive questa parte della clausola (27) appare incompleta in quanto lascia un vuoto che potrebbe forse essere colmato con la previsione, in caso di disaccordo sulla natura dei difetti contestati ovvero sull’entità della riduzione del prezzo richiesta, dell’intervento di un esperto tecnico terzo che stabilirà con efficacia vincolante per le parti se e quali siano i difetti dello yacht e quale sia la ragionevole riduzione di prezzo da applicare.
(Una clausola insidiosa – Barchemagazine.com – Settembre 2022)