The Italian International Registry

Vediamo quali sono le norme che regolano l’attività degli yacht commerciali iscritte al Registro Internazionale italiano. Parte uno

by Federico Santini*

Con l’articolo 3 della Legge 8 luglio 2003 n. 172 di riordino della nautica il Parlamento Italiano introduceva la possibilità per gli yacht commerciali di essere iscritti nel Registro Internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Registro Internazionale bis), prima di allora adibito esclusivamente a navi per trasporto merci e passeggeri. Possono essere iscritte nel Registro Internazionale le navi che presentino le seguenti caratteristiche: che siano adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche; che abbiano uno scafo di lunghezza superiore a 24 metri.

photo credit Blueiprod.

LA NAVE ISCRITTA NEL REGISTRO INTERNAZIONALE NON PUÒ ESSERE
IN NESSUN CASO UTILIZZATA PER FINALITÀ DIVERSE DAL NOLEGGIO, OSSIA PER DIPORTO PRIVATO.

Per quanto riguarda la prima caratteristica è stato chiarito che l’avverbio “esclusivamente” è riferito soltanto all’impiego mediante noleggio per finalità turistiche e non anche alla navigazione internazionale. Ciò significa, da un lato, che la nave iscritta nel Registro Internazionale non può essere in nessun caso utilizzata per finalità diverse dal noleggio, ossia per diporto privato, e, dall’altro lato, che la nave non necessariamente né prevalentemente deve essere utilizzata in navigazione internazionale ma deve avere i requisiti tecnici di sicurezza che la abilitino ai vari tipi di navigazione internazionale come previsti dal Regolamento di Sicurezza approvato con Decreto 4 aprile 2005, n. 95 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Possono essere iscritti nel Registro Internazionale: gli yacht che appartengono a persone fisiche o giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea; gli yacht provenienti da un registro straniero non comunitario appartenenti a persone fisiche o giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l’esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale; e gli yacht che appartengono a soggetti non comunitari in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi della UE. L’iscrizione degli yacht nel Registro Internazionale comporta che gli stessi siano abilitati al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l’equipaggio, che siano muniti di certificato di classe da parte di uno degli organismi autorizzati riconosciuti in Italia, e siano sottoposti alle specifiche norme tecniche e di conduzione previste dal citato Regolamento di Sicurezza.

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L’ISCRIZIONE DEGLI YACHT NEL REGISTRO INTERNAZIONALE COMPORTA CHE GLI STESSI SIANO ABILITATI AL TRASPORTO
DI PASSEGGERI PER UN NUMERO NON SUPERIORE A 12, ESCLUSO L’EQUIPAGGIO.

Da sottolineare che agli yacht commerciali non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio valida invece per le altre navi iscritte nel Registro Internazionale, e consistente nella impossibilità di effettuare più di sei viaggi mensili ovvero viaggi ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia marine a determinate condizioni. Il Regolamento di Sicurezza disciplina in dettaglio i requisiti tecnici di sicurezza che gli yacht iscritti nel Registro Internazionale devono possedere e mantenere, che riguardano le seguenti materie: costruzione e robustezza, requisiti relativi alle linee di massimo carico, compartimentazione e stabilità, protezione contro gli incendi, mezzi di salvataggio, radiocomunicazioni e apparecchiature di navigazione, gestione della sicurezza del lavoro a bordo, prevenzione dell’inquinamento marino, gestione della sicurezza delle navi. Il citato Regolamento di Sicurezza disciplina inoltre i tipi di controlli cui gli yacht commerciali sono sottoposti, che consistono in una visita iniziale, prima dell’immissione nell’esercizio dell’attività di noleggio per finalità turistiche o, per le navi esistenti, prima dell’ottenimento dei certificati di sicurezza; visite di rinnovo annuali; visite occasionali quando se ne verifichi la necessità. 

Agli yacht commerciali non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio valida invece per le altre navi iscritte nel Registro Internazionale.

L’apertura del Registro Internazionale agli yacht commerciali mirava a combattere la riduzione progressiva della flotta nazionale impegnata in attività di noleggio ed a richiamare naviglio da registri esteri offrendo alle imprese armatoriali rilevanti benefici ed incentivi fiscali e contributivi. L’obiettivo era evidentemente quello di creare le premesse necessarie per incentivare gli investimenti nel settore della nautica da diporto e favorire la crescita dell’occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. Già nella seconda metà degli anni ’90 era evidente che l’Italia produceva una frazione estremamente rilevante del migliore naviglio da diporto mondiale ma non disponeva di una bandiera “ospitale” per i moltissimi diportisti del Mediterraneo che trovavano più conveniente ed attrattivo, per vari motivi, immatricolare le loro unità all’estero, in passato prevalentemente nel Regno Unito e nei Registri del Red Ensign Group ed in tempi più recenti a Malta, in Francia, Lussemburgo e Spagna, nazioni che da tempo offrono semplificazioni burocratiche e vantaggi fiscali significativi. Tale svantaggio competitivo fu avvertito fortemente dall’industria nautica italiana che, attraverso il suo organo più rappresentativo di allora, Ucina, oggi Confindustria Nautica, avviò studi ed iniziative volte a colmare il gap esistente e che contribuirono in maniera decisiva alla emanazione della legge 172/2003 e del successivo Regolamento di Sicurezza. Purtroppo, per le ragioni che saranno esaminate, il Registro Internazionale non ha ad oggi raggiunto lo scopo che si proponeva.

(The Italian International Registry – Barchemagazine.com – Settembre 2023)