Il legislatore italiano ha previsto per i marittimi extra-EU la possibilità di ottenere un visto per motivi di lavoro che consente ai lavoratori di entrare in area Schengen e rimanere su navi ormeggiate in porti italiani per un periodo massimo di 365 giorni
by Federico Santini*
Nel numero di dicembre 2021 avevamo affrontato il problema della permanenza dei marittimi extra-EU a bordo di navi in sosta in un porto dell’area Schengen a seguito della circolare del Ministero dell’Interno della Repubblica italiana trasmessa nel mese di agosto del 2021 agli uffici locali della polizia di frontiera. Tale circolare disponeva che l’apposizione del timbro in uscita sui documenti di viaggio dei marittimi extra-comunitari imbarcati a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto italiano debba essere effettuato quando il Comandante della nave in questione informa il competente ufficio di polizia di frontiera della imminente partenza della nave.
Tale circolare era stata emessa a seguito della sentenza pronunciata in data 5 febbraio 2020 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la quale è stato affermato che “l’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen dev’essere interpretato nel senso che, quando un marittimo, cittadino di un paese terzo, si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di effettuarvi un lavoro a bordo, prima di abbandonare tale porto su detta nave, un timbro di uscita dev’essere apposto sui documenti di viaggio di questo marittimo, quando la sua apposizione è prevista dal citato codice, non al momento dell’imbarco del medesimo, bensì quando il capitano della nave in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave”.

La pronuncia, spostando il momento di apposizione del timbro di uscita dal momento dell’imbarco al momento immediatamente antecedente la partenza della nave, rendeva di fatto impossibile l’arruolamento a bordo di yacht di marinai extra-comunitari.
Fino alla citata circolare, i suddetti marittimi ricevevano il timbro in uscita al momento dell’imbarco sulla nave, cosicché il termine dei 90 giorni di validità del visto turistico rimaneva sospeso sino al momento dello sbarco, allorquando veniva apposto il timbro di ingresso con conseguente ripresa della decorrenza del termine di validità del visto. La richiamata pronuncia, spostando il momento di apposizione del timbro di uscita dal momento dell’imbarco al momento immediatamente antecedente la partenza della nave, rendeva di fatto impossibile l’arruolamento a bordo di yacht di marinai extra-comunitari, se non in casi limitati e per periodi di tempo limitati. Sulla vicenda sono intervenute in maniera decisa varie associazioni di categoria a tutela dell’indotto dell’industria nautica italiana, tanto che con l’articolo 13-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 21 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 2022, è stato modificato l’articolo 27 del Testo Unico in materia di immigrazione con l’aggiunta del comma 1-septies.
Tale nuova norma stabilisce che i lavoratori marittimi chiamati per l’imbarco su navi ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa per un periodo non superiore a 365 giorni e senza che sia richiesto il nulla osta al lavoro.

La pratica precedente consentiva ai marittimi di permanere a bordo della nave, anche se ancorata in un porto comunitario, per tutta la durata dell’arruolamento potendo contare su un visto turistico valido ed efficace.
Il legislatore italiano ha quindi previsto per i marittimi extra-EU la possibilità di ottenere un visto per motivi di lavoro che consente ai lavoratori di entrare in area Schengen e rimanere su navi ormeggiate in porti italiani per un periodo massimo di 365 giorni, laddove prima era consentito il visto turistico per una durata massima di 90 giorni. Tale norma non incide sulla prassi adottata dalla Polizia di Frontiera, in base alla quale il timbro in uscita viene apposto al momento della partenza della nave anziché a quello dell’imbarco, ma semplicemente by-passa il problema in quanto prolunga in maniera significativa la durata del visto.
Tuttavia, come molti operatori hanno già segnalato, questa soluzione non è pienamente soddisfacente in quanto impone al marittimo una procedura di rilascio del visto che, a causa della documentazione da presentare e dei tempi indefiniti degli uffici consolari, può risultare di fatto troppo lunga e macchinosa e quindi incompatibile con le necessità degli armatori di garantire un ricambio veloce dell’equipaggio in presenza di esigenze impreviste ed imprevedibili quali malattia, dimissioni, infortuni, permessi di uno o più membri dell’equipaggio.
A parte i possibili correttivi che pure possono essere adottati per velocizzare al massimo le pratiche di rilascio del visto, sarebbe stata preferibile una soluzione che andava alla radice del problema, ossia una soluzione che correggesse un’interpretazione giuridicamente errata del disposto della sentenza del 5 febbraio 2020 della Corte di Giustizia e che riportasse alla prassi precedente.
(Restrizioni ai marittimi – Barchemagazine.com – Febbraio 2023)