Nuovo regime IVA

Vediamo quali sono le novità applicative sul regime IVA relativo alla locazione e noleggio di yacht

by Federico Santini*

NEL NUMERO DI SETTEMBRE DI QUESTA RIVISTA ABBIAMO DESCRITTO IL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO REGIME IVA ITALIANO sulla locazione e noleggio di yacht, ricostruendo tra l’altro la disordinata serie di provvedimenti legislativi e di circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui si è addivenuti ad una rivoluzione nel settore del charter e del leasing nautico, i cui effetti negativi sull’intero comparto non tarderanno a manifestarsi. In particolare, avevamo dato conto delle novità introdotte con il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020 n. 178, il quale, da un lato, posticipava la data di entrata in vigore del nuovo regime IVA al 1° novembre 2020, e dall’altro estendeva il nuovo regime IVA ai contratti di locazione (anche finanziaria) e di noleggio di durata superiore ai 90 giorni. Rimaneva del tutto oscura tuttavia la sorte dei contratti di charter e di leasing conclusi prima della data di entrata in vigore del nuovo regime IVA. In sostanza, non era chiaro se il nuovo regime IVA sarebbe stato applicabile ai canoni di leasing e ai corrispettivi di charter scadenti successivamente al 1° novembre 2020 ma relativi a contratti conclusi anteriormente al 1° novembre 2020, ed ancora in corso a tale data.

Avvocato dic 2020

Il regime IVA “forfetario” potrà continuare ad essere applicato anche ai canoni che, dipendenti da contratti stipulati entro il 31 ottobre 2020, matureranno nel periodo successivo che residua fino alla scadenza del contratto medesimo.

Per evidenti ragioni di durata del contratto, le preoccupazioni erano principalmente rivolte al leasing nautico, in quanto sembrava irragionevole e contrario al principio di certezza del diritto, applicare il nuovo regime IVA a contratti conclusi in costanza del precedente regime. Grazie al pressing operato da Confindustria Nautica e da Assilea, l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’ennesima risoluzione su questo tema, la Risoluzione n. 62/E del 30 settembre 2020 con il proposito di chiarire la portata da attribuire, dal punto di vista temporale, alla seguente locuzione contenuta nella propria precedente Risoluzione n. 47/E del 2020: “Alle operazioni suddette (locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto), effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020, possono continuare ad applicarsi, in ragione delle modifiche sopra individuate, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea, stabilite con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 giugno 2002, n. 49/E, integrate con la circolare 22 luglio 2009, n. 38/E, e successivamente confermate con la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E”.

Con tale nuova Risoluzione l’Agenzia ha chiarito che le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea, ossia le percentuali cd. forfetarie, possono continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020.

Avvocato dic 2020

In altre parole, come riportato anche da Assilea nella propria circolare n. 41 del 2 ottobre 2020, il regime IVA “forfetario” potrà pertanto continuare ad essere applicato anche ai canoni che – dipendenti da contratti stipulati entro il 31 ottobre 2020 – matureranno (ovviamente) nel periodo successivo che residua fino alla scadenza del contratto medesimo. Si tratta sicuramente di una notizia positiva che ha dato un frenetico impulso nello scorso mese di ottobre al mercato del leasing, una sorta di rush finale che ha certamente favorito la conclusione di un gran numero di contratti.

Si sottolinea tuttavia che, ancora una volta, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non è chiaro e lascia spazio a dubbi interpretativi. In particolare, ci si è chiesti cosa debba intendersi per “contratti conclusi”: è sufficiente la firma del contratto di leasing e la sua registrazione fiscale, ovvero è necessario anche il versamento del primo canone? Nonostante il primo canone sia di regola dovuto alla stipula del contratto, chi scrive ritiene che il consenso delle parti manifestato attraverso la sottoscrizione del contratto (e la sua registrazione fiscale al fine di dare al contratto data certa) sia sufficiente al fine di ritenere il contratto concluso, laddove il versamento del cd. maxicanone costituisce una modalità di adempimento del contratto medesimo ma non incide sulla sua validità ed efficacia.

(Nuovo regime IVA – Barchemagazine.com – Dicembre 2020)