Locazioni estere in Italia

La locazione ed il noleggio non a breve termine effettuate in Italia da operatori stranieri

by Berardo Lanci*

Le prestazioni di noleggio e locazione di imbarcazioni da diporto per un periodo superiore a 90 giorni, cosiddette non a breve termine, effettuate in Italia da parte di operatori stranieri non sono rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano. Non è pertanto richiesto che i menzionati operatori aprano una partita IVA in Italia. A tali conclusioni è giunta l’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello n. 96/2023, fornita a seguito di una specifica istanza presentata da un tour operator svizzero. Nello specifico, nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, un tour operator con sede nel territorio svizzero – e privo della disponibilità in Italia di una sede fisica ovvero di operatori – effettua servizi di locazione non a breve termine di imbarcazioni ormeggiate in Italia nei confronti di clienti italiani e stranieri

LE PRESTAZIONI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO PER UN PERIODO SUPERIORE A 90 GIORNI, COSIDDETTE NON A BREVE TERMINE, EFFETTUATE IN ITALIA DA PARTE DI OPERATORI STRANIERI NON SONO RILEVANTI AI FINI IVA NEL TERRITORIO ITALIANO.

Il menzionato tour operator ha richiesto dei chiarimenti in ordine a diverse questioni attinenti il collegamento della propria attività con l’Italia, tra cui la rilevanza ai fini IVA nonché l’eventuale – e connessa – necessità di aprire una partita IVA italiana. Sulla scorta del quesito posto, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i principi correlati con la rilevanza ai fini IVA in Italia dell’attività di noleggio e locazione non a breve termine. In particolare, richiamando la disposizione di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 – contenente il presupposto territoriale delle prestazioni di servizio “generiche” – in combinazione con l’art. 7-sexies, comma e-bis), del medesimo decreto – contenente il presupposto territoriale di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi – ha sottolineato che il trattamento ai fini IVA dei servizi qui in commento varia a seconda della natura dei clienti nonché del luogo di stabilimento del prestatore.

Infatti, in ipotesi di clienti aventi la natura di soggetti passivi ai fini IVA, si applica la regola generale di cui al citato art. 7-ter per la quale l’IVA è dovuta nel Paese del committente – ovvero del cliente del tour operator – che, come detto in precedenza, può essere italiano o straniero. Nella sola ipotesi in cui il cliente sia un soggetto IVA italiano, l’imposta viene applicata in Italia ma i relativi adempimenti sono posti in capo al cliente stesso – e non al tour operator – mediante il meccanismo del cosiddetto reverse charge. Nella diversa ipotesi in cui il cliente, soggetto IVA, non sia italiano, l’imposta non è dovuta in Italia. Pertanto, in nessuna delle alternative possibili, il tour operator è obbligato a richiedere la partita IVA in Italia per l’assolvimento delle obbligazioni connesse alle locazioni ed ai noleggi non a breve termine eseguiti nei confronti di soggetti IVA. Nella diversa ipotesi in cui il cliente sia un soggetto non IVA (per esempio, un privato cittadino che agisce al di fuori del regime di impresa, arte o professione), a prescindere dal Paese di residenza dello stesso, le prestazioni di noleggio e locazione non a breve termine non sono rilevanti ai fini IVA in Italia. In questa ipotesi, infatti, non trova applicazione il sopra menzionato principio di cui all’art. 7-ter bensì la disciplina derogatoria prevista dall’art. 7-sexies, comma e-bis).

In ipotesi di clienti aventi la natura di soggetti passivi ai fini IVA, siano essi italiani o stranieri, l’operatore non è obbligato a richiedere la partita IVA in Italia per l’assolvimento delle obbligazioni connesse alle locazioni ed ai noleggi non a breve termine. Nella sola ipotesi in cui il cliente sia un soggetto IVA italiano, l’imposta viene applicata in Italia ma i relativi adempimenti sono posti in capo al cliente stesso – e non al tour operator – mediante il meccanismo del cosiddetto reverse charge.

In particolare, sulla base del principio statuito da quest’ultima disposizione, non sono rilevanti in Italia ai fini IVA i servizi di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto, se di durata superiore a 90 giorni, nel caso in cui l’operatore che effettua il servizio non sia stabilito in Italia. E lo stesso criterio trova applicazione a prescindere dal fatto che la navigazione avvenga o meno nelle acque italiane. Nel caso di specie, quindi, non essendo i servizi in argomento rilevanti in Italia ai fini IVA, il tour operator, nella sua qualità di prestatore di servizi di locazione e noleggio, non sarà tenuto a richiedere la partita IVA italiana. Vale la pena infine ricordare che le conclusioni alle quali è giunta l’Agenzia delle Entrate si fondano anche sul presupposto che il tour operator istante non dispone di una stabile organizzazione in Italia, per effettodella quale diverrebbe, diversamente, un operatore IVA stabilito in Italia, con conseguente impatto sulle conclusioni sopra richiamate. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato e citato una serie di principi in base ai quali detta stabile organizzazione non parrebbe sussistere nel caso di specie, senza tuttavia esprimere una pronuncia definitiva sul caso in esame. I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e in questa sede ricordati, sono di evidente importanza per tutti i soggetti stranieri che intendono effettuare servizi di locazione e noleggio non a breve termine in Italia. Un approfondimento particolare sarebbe in aggiunta consigliabile nel caso in cui in capo al soggetto straniero maturi un credito IVA, derivante dal sostenimento di costi in Italia, che dovrà essere recuperato mediante una delle procedure di rimborso. È bene ribadire, che tutto quanto sopra illustrato si applica ai servizi di locazione e noleggio non a breve termine, ovvero di durata superiore a 90 giorni; per la diversa ipotesi dei servizi di locazione e noleggio a breve termine, il trattamento ai fini IVA è differente e va specificamente analizzato.

Opening photo by Guillaume Plisson

(Locazioni estere in Italia – Barchemagazine.com – Aprile 2023)