Vediamo quale regime si applica in Italia per la locazione e noleggio a breve termine di yacht
by Federico Santini* – photo by Guillaume Plisson
LA LEGGE DI BILANCIO ITALIANA 2020 (LEGGE N. 160/2019) all’art. 1, commi 725 e 726, ha introdotto un’importante novità in tema di luogo di tassazione ai fini IVA dei servizi di locazione e noleggio a breve termine di yacht (ovvero con durata inferiore ai 90 giorni). In particolare, tale norma ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2020, tali servizi saranno considerati effettuati al di fuori dell’Unione Europea esclusivamente qualora sia dimostrata, con adeguati mezzi di prova, l’effettiva utilizzazione dello yacht al di fuori delle acque territoriali comunitarie. Al fine di evitare la procedura d’infrazione già avviata dalla Commissione Europea – di cui si è anche dato risalto in uno dei precedenti numeri di questa rivista – la suddetta norma ha inteso superare definitivamente il metodo delle percentuali forfetarie di presumibile utilizzo dello yacht al di fuori delle acque comunitarie che era stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 49/2002.
Occorre al riguardo ricordare che ai sensi dell’art. 7, lettera e) del DPR 633/1972 (legge IVA Italiana), le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto si considerano effettuate in Italia se lo yacht è effettivamente messo a disposizione del destinatario nelle acque territoriali italiane e sia utilizzato all’interno delle acque territoriali comunitarie, ovvero se lo yacht sia messo a disposizione al di fuori delle acque territoriali comunitarie e sia utilizzato nelle acque territoriali italiane. Stante la difficoltà di accertare l’effettivo utilizzo dello yacht all’interno ed all’esterno delle acque territoriali, l’Agenzia delle Entrate aveva fissato con la citata circolare delle percentuali predeterminate in ragione della tipologia e delle caratteristiche dello yacht, corrispondenti al presumibile utilizzo dello yacht al di fuori delle acque territoriali, per cui l’IVA veniva di fatto applicata su una base imponibile ridotta come segue: a) unità a motore o a vela oltre 24 m.: canone soggetto ad IVA 30% con conseguente carico fiscale effettivo del 6,6%; b) unità a vela tra i 20,01 ed i 24 m. ed unità a motore tra i 16,01 e i 24 m.: canone soggetto ad IVA 40% con conseguente carico fiscale effettivo del 8,8%; c) unità a vela tra i 10,01 ed i 20 m. ed unità a motore tra i 12,01 e i 16 m.: canone soggetto ad IVA 50% con conseguente carico fiscale effettivo del 11%; d) unità a vela fino a 10 m. ed unità a motore tra i 7,5 e i 12 m.: canone soggetto ad IVA 60% con conseguente carico fiscale effettivo del 13,2%; e) unità a motore fino a 7,5 m. se iscritte nel registro imbarcazioni: canone soggetto ad IVA 90% con conseguente carico fiscale effettivo del 19,8%. Tale sistema di riduzione forfettaria della base imponibile IVA era stato tuttavia posto sotto accusa dalla Commissione Europea che lo ha ritenuto in contrasto con le norme della direttiva, avviando così la procedura d’infrazione di cui si è detto.

Alcuni esperti hanno suggerito che, in mancanza dell’atteso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbero continuare ad essere applicabili le percentuali forfetarie.
La nuova Legge di Bilancio cancellava in sostanza quel sistema di riduzione forfetaria, stabilendo l’onere per l’armatore di dimostrare l’effettivo utilizzo dello yacht al di fuori delle acque territoriali attraverso “adeguati mezzi di prova”, e stabiliva che tali “adeguati mezzi di prova” sarebbero dovuti essere individuati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, ossia entro il 29 febbraio 2020. Di fatto, probabilmente a causa dell’emergenza coronavirus, un tale provvedimento non è stato ancora emanato alla data di redazione di questo articolo (maggio 2020). Ci troviamo quindi nella situazione kafkiana in cui le percentuali forfetarie non sarebbero più applicabili ma d’altra parte mancano regole precise sulle modalità con cui l’armatore deve dimostrare l’effettivo utilizzo dello yacht al di fuori delle acque territoriali. Alcuni esperti hanno suggerito che, in mancanza dell’atteso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbero continuare ad essere applicabili le percentuali forfetarie. Tale conclusione, tuttavia, non è del tutto esente da rischi in mancanza di un provvedimento normativo di pari rango che cancelli la norma inserita nella legge di Bilancio, come è invece avvenuto in Francia, dove con provvedimento della Direction Générale des Finances Publiques del 30 marzo 2020 è stata cancellata, a causa dell’emergenza sanitaria, la modifica introdotta il precedente 30 gennaio 2020 relativamente alle condizioni per determinare la quota di locazione a breve termine da prendere in considerazione nella base imponibile IVA per il noleggio di yacht. Né si è pensato in Italia ad un provvedimento che quanto meno posticipi la data di effettiva applicazione del comma 725 dell’art. 1 della Legge di Bilancio rispetto alla data del 1° aprile 2020 fissata dal successivo comma 726.
Quale regime deve allora ritenersi applicabile oggi in Italia? Come devono essere fatturati i canoni di noleggio? A parere dello scrivente, in assenza di indicazioni specifiche, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di seguire i criteri già stabiliti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018, in tema di non imponibilità IVA per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8 bis del DPR 633/1972. In particolare tale risoluzione ha chiarito che per “documentazione ufficiale” idonea a dimostrare le tratte marittime effettuate dallo yacht in “alto mare” deve intendersi qualsiasi documentazione che provenga dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave (il comandante) e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate, tra cui a titolo esemplificativo, 1) il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, 2) la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di transponder, in particolare attraverso il sistema A.I.S. (Automatic Identification System), 3) i contratti commerciali, le fatture ed i relativi mezzi di pagamento. È infatti presumibile per ragioni di coerenza che questi mezzi saranno anche indicati dall’Agenzia delle Entrate in un prossimo futuro come gli “adeguati mezzi di prova” per dimostrare l’effettivo utilizzo dello yacht fuori dalle acque territoriali.
(Locazione e noleggio – Barchemagazine.com – Luglio 2020)