L’importanza del regime Iva applicato alle lavorazioni eseguite sulle imbarcazioni destinate all’esportazioni
by Berardo Lanci*
Il regime IVA delle lavorazioni eseguite sulle imbarcazioni assume particolare rilievo nelle ipotesi in cui le stesse sono connesse con l’estero e, in modo specifico, con la provenienza da paesi non comunitari ovvero la prossima destinazione verso i medesimi paesi. In tali ipotesi opera in particolare il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9, comma 1, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972, applicabile, tra l’altro, alle lavorazioni eseguite sulle imbarcazioni di provenienza estera, non ancora definitivamente importate, ovvero sulle imbarcazioni nazionali, nazionalizzate o comunitarie, destinate ad essere esportate dal prestatore del servizio o dal committente non residente.

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La prima fattispecie contemplata dalla norma riguarda le imbarcazioni in regime di temporanea importazione, in vigenza della quale le stesse possono rimanere nelle acque unionali per un periodo massimo di 18 mesi. Questa agevolazione – ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/2001 – viene riconosciuta in via oggettiva, senza che assuma alcuna rilevanza il successivo invio all’estero delle stesse. Nella seconda ipotesi, invece, l’applicazione del regime di non imponibilità è subordinata alla circostanza che le imbarcazioni siano esportate al termine della lavorazione, da o per conto del prestatore del servizio o del committente, e che il committente medesimo sia un soggetto straniero, vuoi comunitario vuoi extracomunitario. Detto regime è applicabile a prescindere dalla natura soggettiva del cliente che si affida ad un cantiere italiano per l’esecuzione dei lavori, sia quindi esso una persona fisica ovvero una società.
La Risposta n. 254/2023 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia un aspetto procedurale di rilevante importanza ovvero che, qualora a fronte dei servizi qui in commento il fornitore emetta fattura con IVA, in luogo di applicazione del regime di non imponibilità, per la restituzione dell’imposta indebitamente versata si dovrà agire nei confronti del medesimo fornitore, non essendo possibile presentare istanza di rimborso nei confronti dell’Erario. È quindi di fondamentale importanza che il regime IVA al quale assoggettare dette lavorazioni sia previamente verificato (e concordato) tra l’armatore ed il cantiere che provvede alle lavorazioni medesime.
Dal punto di vista oggettivo, la disposizione qui richiamata fa espresso riferimento agli interventi di cui all’art. 176 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), quali (a) lavorazione, compresi il montaggio, assiemaggio ed adattamento, (b) trasformazione, (c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto. Al riguardo bisogna ricordare che l’amministrazione finanziaria in più occasioni ha avuto modo di chiarire che con il riferimento agli interventi di cui all’art. 176 TULD, rubricato“Condizioni per l’ammissione alla temporanea importazione”, il legislatore tributario non ha subordinato l’applicazione del regime di non imponibilità qui in commento ad uno specifico regime doganale, ma ha semplicemente inteso individuare le lavorazioni effettuate in Italia che possono fruire, al ricorrere delle relative condizioni, del regime di non imponibilità. Tale circostanza è stata peraltro recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 254/2023. Merita non da ultimo essere ricordato che la menzionata Risposta n. 254/2023 ribadisce anche un aspetto procedurale di rilevante importanza ovvero che, qualora a fronte dei servizi qui in commento il fornitore emetta fattura con IVA, in luogo di applicazione del regime di non imponibilità, per la restituzione dell’imposta indebitamente versata si dovrà agire nei confronti del medesimo fornitore, non essendo possibile presentare istanza di rimborso nei confronti dell’Erario.

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SONO DIVERSE LE DISPOSIZIONI CHE GARANTISCONO REGIMI
DI NON APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE
SU IMBARCAZIONI IN ESPORTAZIONE.
È quindi di fondamentale importanza che il regime IVA al quale assoggettare dette lavorazioni sia previamente verificato (e concordato) tra l’armatore ed il cantiere che provvede alle lavorazioni medesime. Il quadro qui delineato va peraltro completato con il richiamo di due ulteriori aspetti, riguardanti la medesima questione. Innanzitutto, va citato il fatto che, con riferimento alle lavorazioni qui in commento, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha emanato la Circolare n. 20/2022, con la quale ha chiarito che ai fini doganali vanno distinti due diversi regimi a seconda della tipologia di lavorazione. In particolare, il regime di ammissione temporanea è ammesso, senza prestazione di garanzie, nelle ipotesi di riparazione, manutenzione ed eventuali sostituzioni di impianti ed apparati. Nelle diverse ipotesi di interventi con un impatto più strutturale, che apportano delle migliorie di carattere sostanziale all’imbarcazione, il regime doganale utilizzabile è invece quello del perfezionamento attivo, il che comporta la necessità di adempiere a specifiche obbligazioni doganali, tra le quali rientra la prestazione di garanzie, salvo l’eventuale ipotesi di esonero totale o parziale.

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Il regime di ammissione temporanea è ammesso, senza prestazione di garanzie, nelle ipotesi di riparazione, manutenzione ed eventuali sostituzioni di impianti ed apparati.
Il secondo aspetto da sottolineare attiene alla possibilità di non applicare l’IVA in alcune specifiche ipotesi di lavorazioni effettuate sulle imbarcazioni in esportazione in virtù di ulteriori disposizioni. In particolare, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, non si considerano rilevanti in Italia – per carenza del requisito territoriale – i servizi in argomento, prestati nei confronti di imprese non stabilite in Italia. Inoltre, non sono rilevanti ai fini IVA, in quanto non imponibili ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, gli acquisti di beni in esportazione nonché i servizi di manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento ed arredamento eseguiti, tra l’altro, su imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’attività commerciale, ivi incluso il charter.
(L’Iva sulle lavorazioni – Barchemagazine.com – Maggio 2023)