Con questo articolo completiamo il tema delle garanzie nei contratti di costruzione di yacht esaminando un terzo strumento che può essere utilizzato per garantire l’armatore acquirente in caso di inadempimento del cantiere costruttore
by Federico Santini*
DOPO AVER ESAMINATO LE GARANZIE BANCARIE DI RIMBORSO ed il trasferimento di proprietà sullo yacht in costruzione, prendiamo in considerazione l’ipoteca sullo yacht in costruzione.
Ai sensi dell’Articolo 566 del codice della navigazione italiano, una volta che l’unità in costruzione sia iscritta nel Registro delle Navi in Costruzione (RNC) presso la Capitaneria di Porto nel cui circondario si trova l’unità in costruzione, può essere concessa ipoteca sulla stessa mediante atto pubblico da trascrivere nel RNC. L’ipoteca in questione graverà sul manufatto in costruzione e su tutti i materiali strumentalmente destinati alla realizzazione dello yacht, ivi incluse attrezzature, equipaggiamenti e componenti nel momento in cui gli stessi arrivano presso il cantiere del costruttore.
L’ipoteca può essere concessa da colui che risulta proprietario dello yacht in costruzione, come tale registrato nel RNC a garanzia di qualsiasi somma dovuta dal proprietario ed a favore di qualsiasi soggetto creditore della stessa. L’atto pubblico di concessione di ipoteca e la relativa nota di trascrizione dovranno identificare in maniera chiara e precisa i dati del soggetto debitore e del soggetto creditore, il domicilio eletto in Italia dal creditore straniero, l’obbligazione garantita e la somma garantita in linea capitale nonché per interessi, la descrizione dello yacht in costruzione.

L’ipoteca può essere concessa da colui che risulta proprietario dello yacht in costruzione, come tale registrato nel RNC a garanzia di qualsiasi somma dovuta dal proprietario ed a favore di qualsiasi soggetto creditore della stessa.
Allorché la costruzione avvenga a nome del cantiere costruttore, quindi, quest’ultimo potrà validamente concedere a favore dell’armatore acquirente un’ipoteca di primo grado sullo yacht in costruzione e su tutte le sue pertinenze a garanzia dell’eventuale obbligo del cantiere costruttore, in caso di suo inadempimento contrattuale, di rimborsare gli acconti che saranno versati dall’armatore sino al momento dell’inadempimento. L’iscrizione di ipoteca consentirà all’acquirente, in caso di inadempimento del cantiere costruttore ossia nel caso in cui per qualsiasi ragione il cantiere non sia in grado di completare la costruzione, e quindi anche in caso di fallimento, di pignorare il bene e di chiederne la vendita all’asta pubblica o privata e di essere soddisfatto del proprio credito sul ricavato della vendita con preferenza rispetto agli altri creditori, siano essi privi di garanzia ovvero muniti di ipoteca di grado successivo.

L’ordine delle ipoteche è determinato in funzione della priorità della trascrizione delle ipoteche nel RNC. Una volta completata la costruzione dello yacht e pagato il saldo del prezzo, l’acquirente sottoscriverà l’atto notarile di consenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta e questo sarà soggetto a trascrizione nel Registro, immediatamente prima del trasferimento di proprietà dello yacht a favore dell’acquirente medesimo.

L’ipoteca potrà essere progressivamente ridotta in termini di importo garantito a mano a mano che l’acquirente verserà al cantiere le successive rate del prezzo.
È utile notare che, oltre che come garanzia a favore dell’acquirente, l’ipoteca è spesso utilizzata come garanzia a favore del cantiere costruttore quando quest’ultimo abbia, per accordo contrattuale tra le parti, trasferito all’armatore acquirente la proprietà dello yacht in costruzione. In questo caso l’iscrizione di ipoteca garantisce il costruttore in relazione al pagamento da parte dell’acquirente delle residue rate del prezzo di vendita fino alla consegna ed accettazione dello yacht completo. In tal caso l’ipoteca segue necessariamente il trasferimento della proprietà dello yacht a favore dell’acquirente, per cui di regola sarà stipulato un doppio atto pubblico notarile, il primo di trasferimento della proprietà soggetto a trascrizione del RNC a favore dell’acquirente ed il secondo di concessione di ipoteca anch’esso soggetto a trascrizione nel RNC a favore del costruttore.
L’ipoteca potrà essere progressivamente ridotta in termini di importo garantito a mano a mano che l’acquirente verserà al cantiere le successive rate del prezzo, mediante stipula di un atto ricognitivo di ciascun pagamento e riduzione parziale dell’ipoteca sino alla sua definitiva cancellazione da trascrivere nel RNC, una volta che l’intero prezzo sarà stato versato dall’acquirente, ovvero più semplicemente l’ipoteca resterà iscritta per l’intero importo del debito iniziale e sarà definitivamente cancellata al momento della consegna ed accettazione.
(L’ipoteca sullo yacht – Barchemagazine.com – Settembre 2021)