L’importanza delle garanzie

Nei contratti di costruzione di yacht è molto importante per l’armatore committente ottenere adeguate garanzie dal cantiere

by Federico Santini*

NEI CONTRATTI DI COSTRUZIONE DI YACHT L’ARMATORE ACQUIRENTE solitamente si impegna a pagare il prezzo a rate anticipate al raggiungimento di determinati stati di avanzamento dei lavori. Tali rate costituiscono acconti sul prezzo e servono al cantiere costruttore per finanziare la costruzione dello yacht, la cui proprietà passa di norma all’armatore acquirente al momento della consegna ed accettazione dietro pagamento del saldo del prezzo.

Di conseguenza, nel caso di risoluzione del contratto di costruzione per inadempimento del cantiere ovvero in ipotesi di insolvenza del cantiere prima della consegna, l’armatore committente ha diritto al rimborso degli acconti versati.

Al fine di tutelare il diritto al rimborso degli acconti versati in ciascuna delle suddette ipotesi, l’armatore committente ha l’esigenza di ottenere dal cantiere garanzie adeguate. Tale esigenza è tanto più avvertita quanto maggiore è l’importo degli acconti e la durata della costruzione e quanto minore è la solidità patrimoniale e finanziaria del cantiere.

Non pretendere garanzie adeguate in fase contrattuale può comportare in caso di fallimento del cantiere la perdita totale, e solo nei casi più fortunati parziale, degli acconti versati.

La recente, per alcuni versi inattesa, declaratoria di fallimento del cantiere Perini Navi, certamente uno dei più blasonati cantieri nautici al mondo, pone ancor più di prima in risalto l’opportunità per l’armatore che intenda intraprendere un progetto di costruzione di richiedere ed ottenere adeguate garanzie contro il rischio di insolvenza del cantiere costruttore.

Non pretendere tali garanzie in fase contrattuale può comportare in caso di fallimento del cantiere la perdita totale, e solo nei casi più fortunati parziale, degli acconti versati. Tali crediti saranno infatti ammessi al passivo del fallimento in via chirografaria, il che significa che il loro soddisfacimento concorsuale potrà avvenire solo una volta liquidato l’attivo fallimentare (ossia i beni ed i crediti del cantiere fallito) e solo se ed una volta che saranno state integralmente pagate le spese della procedura ed i crediti in pre-deduzione (tra cui compensi del curatore, dei legali e professionisti del Curatore), i crediti privilegiati (tra cui i crediti dei dipendenti, del fisco e degli enti previdenziali, dei professionisti e consulenti, e delle imprese artigiane) ed i crediti muniti di garanzie reali sui beni del debitore (crediti ipotecari e pignoratizi). Nella pratica, è molto improbabile che all’esito delle operazioni suddette rimanga sufficiente capienza per soddisfare in misura significativa i creditori chirografari ed anche laddove un minimo soddisfacimento vi sia, ciò avviene dopo anni dalla dichiarazione di fallimento.

Fatta questa necessaria premessa, è altresì opportuno sottolineare come nella pratica la legittima esigenza di tutela dell’armatore committente debba essere necessariamente posta in relazione con la altrettanto legittima esigenza del cantiere di disporre di adeguati mezzi finanziari per intraprendere e completare la costruzione. Il compito dei rispettivi consulenti legali è quello di realizzare un equo bilanciamento delle rispettive posizioni ponendo in essere una forma di garanzia adeguata per l’armatore, da un lato, e sostenibile per il cantiere dall’altro lato.

La forma di garanzia massima per l’armatore è costituita dalla garanzia bancaria di rimborso, “Bank Refund Guarantee”, prestata dalla banca del cantiere costruttore a garanzia dell’eventuale rimborso di ciascuna rata dovuta in corso di costruzione.

Passiamo ora ad esaminare le forme di garanzia normalmente utilizzate nei contratti di costruzione di yacht, per poi approfondire nei prossimi numeri le caratteristiche principali di ciascuna. Senza dubbio la forma di garanzia massima per l’armatore è costituita dalla garanzia bancaria di rimborso (“Bank Refund Guarantee”) prestata dalla banca del cantiere costruttore a garanzia dell’eventuale rimborso di ciascuna rata dovuta in corso di costruzione.

Tale tipo di garanzia può essere variamente configurato ed è molto utilizzato nella pratica anche se non tutti i cantieri sono inclini o sono in grado di fornire questo tipo di garanzia, sia per i costi connessi al suo rilascio sia perché la banca garante normalmente impone al cantiere il pegno su una parte più o meno rilevante della rata da garantire.

Altra forma di garanzia molto utilizzata nella pratica, seppure atipica dal punto di vista tecnico, è quella del trasferimento di proprietà dello yacht in corso di costruzione a favore del committente (“Transfer of Title”). L’utilizzo di tale tipo di garanzia è facilitato per le costruzioni realizzate nei cantieri italiani dall’esistenza nel nostro ordinamento (articolo 238 del codice della navigazione e articolo 411 del regolamento della navigazione) del Registro delle Navi in costruzione (“RNC”) che consente la pubblicità di tutte le vicende relative al contratto di costruzione. Anche tale garanzia può essere variamente configurata e spesso viene utilizzata nel momento in cui la struttura dello yacht è completa (scafo coperta e sovrastruttura assemblate) per sostituire le garanzie bancarie di rimborso rilasciate dal cantiere costruttore in relazione alle prime rate del prezzo.

Una terza forma di garanzia utilizzata nelle costruzioni di yacht è l’ipoteca su nave in costruzione a favore dell’acquirente da trascrivere nel RNC. Tale forma di garanzia è disciplinata nell’ordinamento italiano dall’articolo 566 del codice della navigazione, ed ha proprie specifiche caratteristiche. Nei prossimi numeri esamineremo in dettaglio ciascuna delle suddette forme di garanzia, evidenziandone caratteristiche, vantaggi e modalità di costituzione.

(L’importanza delle garanzie – Barchemagazine.com – Giugno 2021)