Analizziamo l’impatto delle sanzioni internazionali sui contratti di costruzione e refit
by Federico Santini*
Esaminiamo in questo numero le conseguenze legali che le sanzioni contro la Russia disposte dall’Unione Europea, e quindi nello specifico dall’Italia, avranno sui contratti in corso nel settore dell’industria nautica. È evidente che l’esclusione di numerose banche russe dal sistema swift, la chiusura dello spazio aereo a qualsiasi velivolo civile russo o comunque facente capo a cittadini russi, senza contare la sempre più numerosa lista dei soggetti russi sanzionati con conseguente congelamento dei loro beni, renderà molto difficile la prosecuzione dei contratti in corso, siano essi contratti di costruzione o contratti di refit ovvero contratti di compravendita, tra operatori italiani ed europei e controparti russe.

La conseguenza principale della forza maggiore consiste nel fatto che la parte che la invoca con successo è esonerata dall’obbligo di adempiere e da qualsiasi responsabilità per danni a partire dal momento in cui si verifica l’evento.
L’impatto delle sanzioni economiche su tali contratti si configura nella prassi come una causa di forza maggiore ovvero – secondo la definizione che ne fornisce l’ICC (International Chamber of Commerce) – come un avvenimento o circostanza che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l’evento provi: a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo, b) che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto, e c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata.

L’IMPATTO DELLE SANZIONI ECONOMICHE SU TALI CONTRATTI SI CONFIGURA NELLA PRASSI COME UNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE.
Non dissimile è la nozione di evento di forza maggiore che si desume dal codice civile italiano. La conseguenza principale della forza maggiore consiste nel fatto che la parte che la invoca con successo è esonerata dall’obbligo di adempiere e da qualsiasi responsabilità per danni a partire dal momento in cui si verifica l’evento, a condizione che la controparte ne sia informata tempestivamente, salvo il caso – come quello delle sanzioni contro la Russia – in cui si tratti di un fatto notorio, ossia di dominio pubblico. Nel caso di impedimento temporaneo, l’esonero dall’obbligo di adempimento e dalla responsabilità per danni dura fino alla cessazione dell’evento di forza maggiore. Senza dubbio le sanzioni internazionali disposte contro la Russia sono configurabili come “Factum Principis”, ovvero come interventi della pubblica autorità che – attraverso leggi o regolamenti – impediscono totalmente o parzialmente l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto in corso tra un cantiere italiano ed un armatore russo. Quest’ultimo, infatti, anche laddove non direttamente colpito dalle sanzioni, sarà molto probabilmente impossibilitato ad eseguire i pagamenti dovuti al cantiere, siano essi acconti su lavori in corso ovvero saldi per lavori eseguiti.
L’articolo 1256 del Codice Civile italiano prevede espressamente che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione, o alla natura dell’oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

NEL CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI ADEMPIMENTO E DALLA RESPONSABILITÀ PER DANNI DURA FINO ALLA CESSAZIONE DELL’EVENTO DI FORZA MAGGIORE.
È prassi consolidata inserire nei contratti di costruzione e nei contratti di refitting, così come nei contratti di compravendita, clausole più o meno articolate relative alla forza maggiore, la cui finalità è non solo quella di darne una definizione dettagliata in relazione ad eventi che possono interessare il settore specifico, ma anche di disciplinare le conseguenze che l’evento, in relazione alla sua durata, può avere sulla sorte del contratto. In particolare, viene spesso inserita la previsione di una durata massima dell’evento di forza maggiore, decorso il quale, ove l’evento di forza maggiore perduri, ciascuna delle parti ha diritto di risolvere il contratto. Non si tratta di una risoluzione per inadempimento ma di una risoluzione per impossibilità sopravvenuta che, pur non comportando obblighi risarcitori a carico di nessuna delle parti, comporta tuttavia l’obbligo di restituire la parte della prestazione già eseguita da ciascuna. In conclusione, la difficile situazione conseguente al conflitto in Ucraina ed alle sanzioni economiche imposte dall’Unione Europea contro la Russia comporta per i cantieri italiani ed europei che hanno in corso commesse con armatori russi il rischio di dover subire risoluzioni contrattuali per causa di forza maggiore e di dover restituire agli armatori gli acconti ricevuti.
(L’impatto delle sanzioni – Barchemagazine.com – Maggio 2022)