L’imbarco di marittimi Extra-EU

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul caso di marittimi extra-comunitari cui era stata negata l’apposizione del timbro in uscita sui relativi passaporti

by Federico Santini*

CON UNA CIRCOLARE TRASMESSA NEL MESE DI AGOSTO DEL 2021 agli uffici locali della polizia di frontiera il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana ha disposto che l’apposizione del timbro in uscita sui documenti di viaggio dei marittimi extra-comunitari imbarcati a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto italiano debba essere effettuato quando il Comandante della nave in questione informa il competente ufficio di polizia di frontiera della imminente partenza della nave e non, come sino ad ora avvenuto, al momento dell’imbarco del marittimo. 

Tale circolare è stata emessa a seguito della sentenza pronunciata in data 5 febbraio 2020 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la quale è stato affermato che “l’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen dev’essere interpretato nel senso che, quando un marittimo, cittadino di un paese terzo, si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di effettuarvi un lavoro a bordo, prima di abbandonare tale porto su detta nave, un timbro di uscita dev’essere apposto sui documenti di viaggio di questo marittimo, quando la sua apposizione è prevista dal citato codice, non al momento dell’imbarco del medesimo, bensì quando il capitano della nave in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave”. La Corte si è pronunciata in relazione ad una fattispecie sottoposta alla sua attenzione dall’autorità giudiziaria olandese riguardante alcuni marittimi extra-comunitari cui, all’atto dell’imbarco su una nave ancorata nel porto di Rotterdam ed adibita a lavorazioni su piattaforme off-shore, era stata negata l’apposizione del timbro in uscita sui relativi passaporti.

I marittimi extra-comunitari arrivano nell’Unione Europea con visto turistico valido 90 giorni e ricevono il timbro di ingresso presso il primo aeroporto dell’Area Schengen.

La pronuncia in questione pone diverse perplessità sia dal punto di vista giuridico sia da quello applicativo anche perché la norma dell’art. 11 del codice frontiere Schengen (Regolamento (UE) 2016/399), successivamente ai fatti oggetto della fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte, era stata profondamente modificata dal Regolamento (UE) 30 novembre 2017 n. 2017/2225/UE che aveva eliminato integralmente il paragrafo 3 dedicato, tra l’altro, all’apposizione del timbro d’ingresso o di uscita sui passaporti dei marittimi imbarcati. Occorre ricordare infatti che i marittimi extra-comunitari arrivano nell’Unione Europea con visto turistico valido 90 giorni e ricevono il timbro di ingresso presso il primo aeroporto dell’Area Schengen. Fino alla citata circolare, i suddetti marittimi ricevevano il timbro in uscita al momento dell’imbarco sulla nave, cosicché il termine dei 90 giorni di validità del visto turistico rimaneva sospeso sino al momento dello sbarco, allorquando veniva apposto il timbro di ingresso con conseguente ripresa della decorrenza del termine di validità del visto. Ciò consentiva ai marittimi di permanere a bordo della nave, anche se ancorata in un porto comunitario, per tutta la durata dell’arruolamento potendo contare su un visto turistico valido ed efficace. Nel momento in cui i marittimi scendevano a terra in costanza di arruolamento, ricevevano dalle locali autorità di polizia il cd “shore pass”, ossia un permesso temporaneo valido per spostamenti in ambito esclusivamente locale.

La richiamata pronuncia, spostando il momento di apposizione del timbro di uscita dal momento dell’imbarco al momento immediatamente antecedente la partenza della nave, rende di fatto impossibile l’arruolamento a bordo di yacht di marinai extra-comunitari, se non in casi limitati e per periodi di tempo limitati. È chiaro infatti che normalmente uno yacht viene utilizzato durante la stagione estiva mentre resta fermo, all’ormeggio o a secco, durante i mesi invernali, sicché il marittimo extra-comunitario non potrebbe più rimanere legalmente a bordo per un periodo superiore al massimo a 90 giorni.

Uno yacht viene normalmente utilizzato durante la stagione estiva mentre rimane non operativo durante l’inverno, pertanto il marittimo extra-comunitario non potrebbe legalmente rimanere a bordo più di 90 giorni.

La questione è estremamente delicata e confusa ed è per questo che le principali associazioni marittime di categoria si sono mosse sensibilizzando le autorità di governo al fine di un riesame della problematica a livello comunitario. È auspicabile che sulla vicenda intervenga al più presto un chiarimento a tutela di quei marittimi che attualmente si trovano imbarcati su navi presenti nel territorio italiano ed a tutela soprattutto dell’indotto dell’industria nautica Italiana che potrebbe risultare pregiudicato nel caso in cui prassi applicative più flessibili fossero adottate da altri Stati membri.

(L’imbarco di marittimi Extra-EU – Barchemagazine.com – Dicembre 2021)