Leasing e noleggio

Vediamo cosa accade ai contratti di leasing e noleggio conclusi a partire dal 1° novembre 2020 per quanto riguarda le nuove modalità di calcolo dell’imponibile IVA

by Federico Santini*

NEL PRECEDENTE NUMERO DI BARCHE MAGAZINE ABBIAMO DATO CONTO DELLA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 62/E del 30 settembre 2020 con la quale è stato chiarito che le percentuali cd. forfetarie di presumibile utilizzo fuori dall’Unione Europea continuano a trovare applicazione ai contratti di leasing e noleggio conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020 ed alle operazioni da essi dipendenti, ossia ai canoni che matureranno (ovviamente) nel periodo successivo che residua fino alla scadenza del contratto medesimo. Vediamo ora cosa accade invece ai contratti di leasing e noleggio conclusi a partire dal 1° novembre 2020.

Con Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 341339/2020) del 29 ottobre 2020, che interviene sul “Luogo della prestazione dei servizi aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto”, sono state individuate le modalità ed i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 1, commi 725 e 726, legge 2 dicembre 2019 n. 160, modificato dall’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertita con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020). Tale provvedimento, che giunge all’esito di un lungo ed articolato iter legislativo di cui abbiamo dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa rivista, stabilisce che l’effettiva utilizzazione al di fuori dell’Unione Europea si evince dal contratto di leasing ovvero di noleggio, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’unità stessa sotto la propria responsabilità, che deve però poi essere supportato da specifici mezzi di prova. Con particolare riferimento ai contratti di leasing il primo fondamentale chiarimento fornito dal recente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate riguarda il concetto di effettivo utilizzo dell’imbarcazione, dovendosi intendere per tale le settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici.

In buona sostanza, ai fini del calcolo dell’effettivo utilizzo totale nell’anno, si terrà conto solo delle settimane di navigazione per crociera, con esclusione quindi dei periodi nei quali l’imbarcazione resta ferma (sia a terra sia all’ormeggio) ovvero si sposta per motivi tecnici (manutenzioni, prove, collaudi ecc.). Per individuare il totale delle settimane navigate faranno fede il giornale di bordo tenuto dal comandante dell’imbarcazione, oppure un registro vidimato attestante le ore di moto. Ai fini del calcolo della base imponibile IVA dei canoni di leasing, dal totale delle settimane di crociera effettuate nell’anno saranno detratte le settimane di navigazione avvenute al di fuori dell’Unione Europea, e l’IVA sarà applicata su una base imponibile ridotta così determinata. È prevista la “Dichiarazione di non imponibilità anticipata”, per cui all’inizio di ciascun anno l’utilizzatore dichiarerà la percentuale di utilizzo dell’imbarcazione nel corso dell’anno al di fuori dell’Unione Europea, e dunque la quota del canone di non assoggettabilità ad IVA e la società di leasing potrà emettere la fattura in regime di parziale o integrale esenzione. Tuttavia, l’utilizzatore dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e comunicare alla società di leasing l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati a consuntivo, con conseguente obbligo della società di leasing di effettuare le necessarie variazioni in aumento o in diminuzione dell’imposta. La verifica a consuntivo dovrà essere fatta sulla base dell’utilizzo effettivo dell’unità rispetto a quanto dichiarato in via anticipata, e l’utilizzatore dovrà essere in grado di dimostrare tale utilizzo effettivo sulla base dei mezzi di prova specifici individuati dal citato provvedimento.

Avvocato gennaio 201

Il provvedimento stabilisce che l’effettiva utilizzazione al di fuori dell’Unione Europea si evince dal contratto di leasing ovvero di noleggio, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’unità stessa sotto la propria responsabilità, che deve però poi essere supportato da specifici mezzi di prova.

Per quanto riguarda il leasing, si deve fornire una prova scelta tra i seguenti mezzi: i dati dell’AIS, se in uso; due fotografie del punto nave per ogni settimana di navigazione; la documentazione comprovante l’ormeggio dell’unità al di fuori dell’Unione Europea; la documentazione di acquisti di beni e servizi relativi all’utilizzo dell’unità presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione. In maniera similare, per quanto riguarda il noleggio, il noleggiatore dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente nel contratto e l’utilizzo al di fuori dell’Unione Europea dovrà essere provato attraverso i dati dell’AIS o sistemi satellitari simili, oppure da almeno due dei seguenti mezzi: i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo; le fotografie digitali di due punti nave per ogni settimana; fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento per l’ormeggio dell’unità presso porti al di fuori dell’Unione; analoga documentazione attestante acquisti di beni e/o servizi relativi all’unità presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione.

Se questo è il regime che si applicherà in Italia a decorrere dal 1° novembre 2020 resta tuttora aperta la questione relativa alla responsabilità del fornitore del servizio, sia esso la società di leasing o la società di charter, non essendo allo stato ancora approvata la norma che esclude la sua responsabilità ponendola esclusivamente a carico dell’utilizzatore. Chiudiamo questo intervento dando conto del fatto che, con provvedimento del 6 novembre 2020 anche le autorità francesi hanno reso operativa la norma che cancella il regime forfetario di riduzione della base imponibile IVA, stabilendo che ai contratti di leasing francese ed ai contratti di noleggio conclusi dopo il 1° novembre 2020 la riduzione della base imponibile IVA sarà basata sul reale utilizzo dell’imbarcazione al di fuori dell’Unione Europea da dimostrare con mezzi di prova del tutto simili a quelli in vigore in Italia.

(Leasing e noleggio – Barchemagazine.com – Gennaio 2021)