Gli istituti presuntivi in ipotesi di accertamento di maggiori redditi connesso al possesso di unità da diporto
by Berardo Lanci*
In questo intervento si delineano le prerogative di due istituti presuntivi che possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per un eventuale accertamento di maggiori redditi connesso con il possesso di unità da diporto quali il cosiddetto redditometro, applicabile nei confronti delle persone fisiche, e le disposizioni in materia di società di comodo, utilizzabili nei confronti delle società. Tali istituti sono stati peraltro recentemente richiamati nella sesta edizione della Guida Nautica Fisco & Dogane, congiuntamente emanata dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Dogane e da Confindustria Nautica, proprio ad evidenziarne la loro piena attualità. Ovviamente questo non vuol dire che in ipotesi di controllo delle posizioni fiscali degli armatori i verificatori non possano applicare anche altri istituti presuntivi previsti dal legislatore. Presupposto iniziale è costituito dal fatto che l’acquisto di una unità da diporto da parte di una persona fisica rappresenta evidentemente una manifestazione di ricchezza connessa con il possesso di un patrimonio ovvero la percezione di un reddito che permetta all’armatore di sostenere i costi non solo per l’acquisto dell’imbarcazione ma anche per la relativa gestione e manutenzione.

Due istituti presuntivi che possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per un eventuale accertamento di maggiori redditi connesso con il possesso di unità da diporto sono il cosiddetto redditometro, applicabile nei confronti delle persone fisiche, e le disposizioni in materia di società di comodo, utilizzabili nei confronti delle società.
In ipotesi di controllo fiscale, applicando le norme che disciplinano il cosiddetto redditometro, viene determinato in via presuntiva il reddito che l’armatore dovrebbe dichiarare annualmente in considerazione della tipologia di beni posseduti, delle spese generalmente sostenute e di altri elementi che caratterizzano lo stile di vita dell’armatore stesso e del suo nucleo familiare. E a tale riguardo, evidentemente, rilevanza particolare assume il possesso di una unità da diporto, sia con riguardo al sostenimento del costo per l’acquisto, sia con riferimento alle spese di gestione e di manutenzione. Il reddito presunto mediante il redditometro – è bene sottolinearlo – non è dato quindi dalla somma analitica di tutte le spese sostenute dal contribuente qui interessato bensì dal reddito minimo che si presume debba dichiarare un soggetto che possiede determinati beni e conduce un determinato stile di vita. Il che, almeno a livello teorico, potrebbe non necessariamente coincidere con la situazione effettiva. Se il reddito annualmente dichiarato fosse inferiore del 20% rispetto a quello presunto sulla base dei menzionati principi, il soggetto potrebbe vedersi notificare un avviso di accertamento per maggior reddito, salva la possibilità di dimostrare il possesso di altri redditi esenti ovvero che non devono essere dichiarati – quali, per esempio, i redditi derivanti da investimenti di natura finanziaria che sono tassati mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta – ovvero l’effettuazione di disinvestimenti che hanno garantito la disponibilità di somme di denaro oppure il possesso di liquidità derivante, per esempio, da redditi dichiarati negli anni precedenti ovvero, ancora, derivanti da donazioni o successioni ricevute.

IN ENTRAMBE LE IPOTESI È POSSIBILE DIFENDERSI DA UN POSSIBILE ACCERTAMENTO FORNENDO SPECIFICI ELEMENTI TESI A DIMOSTRARE
LA REGOLARITÀ DELLA PROPRIA POSIZIONE REDDITUALE.
A determinate condizioni, a questi fini può tenersi conto, in aggiunta al reddito dichiarato dall’armatore, anche di quello del coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare. Nella diversa ipotesi in cui l’armatore decidesse di acquistare l’unità da diporto mediante una società – fermo restando comunque il rischio potenziale di altri rilievi, quali per esempio la ripresa a tassazione di costi ritenuti non inerenti – avrebbe luogo l’applicazione delle disposizioni presuntive relative alle società di comodo, sulla base delle quali le società devono conseguire un reddito minimo determinato in ragione del valore delle immobilizzazioni, anche se detenute in forza di un contratto di locazione finanziaria. Tale ipotesi ricorre per esempio quando l’armatore ipotizza di utilizzare l’imbarcazione anche per attività di charter. Nello specifico, se i ricavi realizzati sono inferiori al valore determinato sulla base di specifici parametri, la società è considerata di comodo e pertanto viene in via presuntiva calcolato il reddito minimo, sempre parametrato al valore delle immobilizzazioni. In ipotesi di immobilizzazioni rappresentate da unità da diporto, i ricavi minimi annui devono essere almeno pari al 6% (in determinati casi 15%) del valore fiscale dell’imbarcazione e, qualora tale condizione non fosse soddisfatta, il reddito presunto sarebbe pari al 4,75% (in determinati casi 12%) del medesimo valore. Peraltro, in ipotesi di qualificazione di una società di comodo, si avrebbero ulteriori effetti i più rilevanti dei quali sono dati dall’incremento dell’aliquota IRES del 10,5% e dalla limitazione alla detrazione dell’IVA sugli acquisti oltre che al riporto del credito IVA eventualmente generato in capo alla società.

È importante che l’armatore, in entrambi i casi di acquisto diretto ovvero tramite società, effettui una valutazione della posizione reddituale, eventualmente interessando un consulente specializzato in materia, al fine di simulare con maggiore precisione di dettaglio gli effetti di ciascuno dei due istituti descritti.
Ovviamente anche in questa ipotesi è possibile difendersi da un possibile accertamento, dimostrando l’esistenza di cause ostative al conseguimento dei ricavi minimi, per esempio, presentando una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate con cui rappresentare la specifica situazione che ha determinato il conseguimento dei ricavi inferiori a quelli presunti sulla base dei parametri innanzi citati. Dalla precedente disamina dei principi che regolano i due istituti presuntivi in commento, risulta evidente come sia importante che l’armatore, prima di acquistare una unità da diporto, verifichi la sussistenza dei presupposti perché l’acquisto medesimo non rappresenti un rischio potenziale di accertamento. Pertanto, in entrambi i casi di acquisto diretto ovvero tramite società, sarebbe consigliabile una valutazione della posizione reddituale, eventualmente interessando un consulente specializzato in materia, al fine di simulare con maggiore precisione di dettaglio gli effetti di ciascuno dei due istituti menzionati.
(Le ipotesi di accertamento – Barchemagazine.com – Gennaio 2023)