Le controversie tecniche

Per evitare le controversie tecniche durante la costruzione di un superyacht è opportuno redigere un contratto che tuteli, lato armatore, il diritto a ricevere in consegna quanto promesso dal cantiere e, lato cantiere, a ricevere il corrispettivo concordato

by Federico Santini*

La costruzione di un super yacht è senza dubbio un processo molto complesso che ha una durata di diversi anni, variabile a seconda delle dimensioni dello yacht, preceduto – laddove si tratti di uno yacht custom – da una fase di progettazione architettonica e di ingegneria navale. Tale processo è caratterizzato dall’impegno del cantiere costruttore di realizzare un prodotto conforme al contratto, alla specifica tecnica ed ai piani generali concordati con l’armatore, nei tempi concordati. È di tutta evidenza l’importanza di redigere e negoziare un contratto di costruzione adeguato che tuteli, lato armatore, il diritto a ricevere in consegna quanto promesso dal cantiere e, lato cantiere, a ricevere il corrispettivo concordato.

In questa sede, focalizziamo la nostra attenzione su un tema estremamente importante, ossia quello delle controversie tecniche che possono sorgere tra cantiere costruttore ed armatore sia durante la costruzione sia al momento della consegna ed accettazione, nonché successivamente durante il periodo di garanzia. Si tratta di una problematica che, se non opportunamente disciplinata in sede contrattuale, è suscettibile di generare gravi ritardi nell’avanzamento dei lavori e, nei casi più gravi, di causare l’interruzione della costruzione ovvero causare il rifiuto dell’accettazione ed, in ogni caso, costose controversie legali. Per controversie tecniche si intendono in genere disaccordi o dispute di natura puramente tecnica la cui soluzione presuppone evidentemente elevate competenze tecniche.

LO STRUMENTO IDEALE PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE
IN MANIERA EFFICACE È QUELLO DI PREVEDERE GIÀ NEL CONTRATTO
DI COSTRUZIONE IL DEFERIMENTO AD UN ESPERTO TECNICO INDIPENDENTE NOMINATO DALLE PARTI.

Tra le più frequenti controversie tecniche nella pratica rientrano quelle relative alla verifica circa il raggiungimento di un determinato stato di avanzamento dei lavori cui normalmente è collegato il pagamento di una rata del prezzo, laddove il rappresentante tecnico dell’armatore contesti che lo stato di avanzamento sia stato raggiunto e quindi che sia dovuto il pagamento della relativa rata. Altro tipo di controversia tecnica frequente in corso di costruzione è quella relativa alla corretta esecuzione di una parte delle lavorazioni ovvero alla conformità dei materiali utilizzati o degli allestimenti o dei macchinari rispetto alla specifica tecnica allegata al contratto.

In sede di consegna, non è infrequente l’insorgere di contestazioni da parte dell’armatore o del suo rappresentante tecnico circa l’esistenza di difetti e/o non completamenti tali da non consentire l’accettazione dello yacht. Controversie tecniche possono poi insorgere dopo la consegna, durante il periodo di garanzia, laddove il cantiere contesti che un determinato vizio denunciato dall’armatore non sia coperto dalla garanzia del costruttore ovvero quanto l’armatore contesti al costruttore di non aver rettificato a regola d’arte un determinato difetto. 

Una controversia tecnica frequente in corso di costruzione è quella relativa alla conformità dei materiali utilizzati, degli allestimenti o dei macchinari rispetto alla specifica tecnica allegata al contratto.

Insomma, le occasioni che possono dare luogo a dispute tecniche tra costruttore e armatore sono molte nella pratica e non è possibile fornirne un’elencazione tassativa. Lo strumento ormai piuttosto diffuso per risolvere tali controversie in maniera efficace evitando così costosi e lunghi contenziosi giudiziari o arbitrali è quello di prevedere già nel contratto di costruzione il deferimento ad un esperto tecnico indipendente nominato dalle parti qualsiasi controversia tecnica dovesse insorgere sia in fase di costruzione che nel periodo di garanzia. Le clausole di questo genere sono piuttosto standard e prevedono che, qualsiasi controversia tecnica sarà decisa da un esperto tecnico indipendente dal costruttore e dall’armatore, ossia che non abbia e non abbia avuto rapporti di collaborazione o di lavoro con alcuna delle parti, e sia esperto della materia specifica cui la controversia si riferisce. L’esperto tecnico, esaminata la documentazione tecnica ed effettuate le opportune verifiche e test, emetterà una decisione che sarà finale e vincolante per le parti.

Per controversie tecniche si intendono in genere disaccordi o dispute di natura puramente tecnica la cui soluzione presuppone evidentemente elevate competenze.

La scelta del nominativo dell’esperto tecnico può avvenire già nel contratto di costruzione oppure può essere rinviata al momento in cui sorgerà la controversia, nel qual caso le parti dovranno in quel momento concordare su un professionista di comune fiducia. La prima soluzione è certamente preferibile in quanto evita successive discussioni circa la scelta del nominativo, certamente più complessa quando già esiste una controversia. D’altra parte, la scelta di un nominativo nel contratto potrebbe comportare il rischio che l’esperto prescelto non abbia competenza specifica in un settore particolare, come quello della pitturazione, che richiede un know-how estremamente specifico. Una opzione efficace è quella di nominare nel contratto non uno ma due o più esperti tecnici, che, a seconda della problematica tecnica insorta, saranno di volta in volta chiamati ad intervenire.

(Le controversie tecniche – Barchemagazine.com – Dicembre 2022)