L’Agenzia delle Entrate apre alla non imponibilità IVA sulle cessioni indirette delle dotazioni e provviste di bordo
by Berardo Lanci*
L’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 568/2022 è tornata a parlare del regime IVA delle dotazioni e provviste di bordo, riconoscendo la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633/1972 alle cessioni indirette.
Al riguardo, si ricorda che in un precedente articolo pubblicato sul numero di Dicembre 2022 di questa Rivista, si è parlato del regime IVA di non imponibilità delle cessioni delle dotazioni e provviste di bordo destinate alle navi utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, incluso locazione e noleggio, ed adibite alla navigazione in alto mare. In particolare, per effetto del menzionato regime di non imponibilità, le cessioni sono trattate alla stregua delle esportazioni – e, quindi, l’IVA non viene applicata – ma, in luogo del trasporto al di fuori del territorio unionale, è richiesto che i beni compravenduti siano portati a bordo delle navi.

La consegna delle dotazioni e provviste di bordo deve avvenire direttamente
a bordo della nave senza che il bene entri nella disponibilità materiale
dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di commercializzazione.
Nel precedente intervento sopra ricordato, era stato peraltro evidenziato che l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto possibile l’applicazione del regime di non imponibilità alle sole cessioni dirette nei confronti dell’armatore, escludendone quindi l’applicazione alle cessioni di beni indirette, effettuate in stadi anteriori del processo di commercializzazione, anche qualora i beni in questione fossero alla fine utilizzati per il rifornimento delle navi. Unica eccezione era rappresentata dalla cessione di carburante per il quale la non imponibilità IVA è ammessa anche nelle ipotesi di cessioni indirette, fatto salvo che il trasferimento fisico del bene dal fornitore al cliente avvenga senza che eventuali trader interposti entrino nella disponibilità del bene medesimo.
Con la recente risposta ad interpello n. 568/2022, l’Agenzia delle Entrate ha invece riconosciuto la possibilità di applicazione generalizzata del regime di non imponibilità alle cessioni indirette – quali le operazioni triangolari o le cessioni a catena – delle dotazioni e provviste di bordo, alla stregua del regime già applicato alle sole cessioni di carburante. Nello specifico, con il documento di prassi qui in commento, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi di applicazione dell’IVA affermati dalla Corte di Giustizia europea, ha preliminarmente ricordato che ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni delle dotazioni di bordo non assumono rilievo le caratteristiche dell’acquirente (vale a dire l’identificazione dello stesso nell’armatore ovvero nel proprietariodella nave), bensì esclusivamente la destinazione finale e l’utilizzo effettivo delle merci per il rifornimento delle navi.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA RICONOSCIUTO LA POSSIBILITÀ
DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ ALLE CESSIONI INDIRETTE DELLE DOTAZIONI E PROVVISTE DI BORDO.
Ciò che assume quindi piena rilevanza è la consegna dei beni direttamente a bordo della nave senza che, a fronte dei passaggi intermedi nei diversi stadi di commercializzazione, i beni entrino nella disponibilità materiale dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di cessione. La consegna direttamente a bordo realizza quindi la concomitanza tra il trasferimento della proprietà ed il momento in cui l’armatore è autorizzato a disporre dei beni. È quindi di primaria importanza la tracciabilità dei beni fino alla destinazione finale, vale a dire fino al suo consumo a bordo della nave. Ed in tale contesto assumono quindi piena rilevanza le formalità espletate sotto la vigilanza delle autorità doganali tese a consentire la tracciabilità dei beni e la verifica della loro destinazione finale a bordo delle navi.
(Le cessioni indirette – Barchemagazine.com – Febbraio 2022)