Lavori su yacht extra-Ue

L’agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti circa le procedure doganali e gli adempimenti operativi per l’introduzione di imbarcazioni da diporto non unionali nel territorio doganale dell’Unione Europea da sottoporre a lavori di manutenzione e refitting

by Federico Santini*

Con la Circolare n. 20 del 27 maggio 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti circa le procedure doganali e gli adempimenti operativi per l’introduzione di imbarcazioni da diporto non unionali nel territorio doganale dell’Unione europea da sottoporre a lavori di manutenzione e refitting, con lo scopo di rispondere alle esigenze di semplificazione operativa e riduzione degli oneri amministrativi manifestate dall’industria cantieristica italiana. La circolare chiarisce, innanzitutto, che il periodo massimo di 18 mesi di permanenza degli yacht extra-Ue in regime di ammissione temporanea, deve essere considerato globalmente se il bene viene vincolato dal titolare del regime di ammissione temporanea ad un altro regime speciale (come il perfezionamento attivo) e poi nuovamente posto in regime di ammissione temporanea; laddove invece, quando lo yacht è vincolato al regime di ammissione temporanea dal titolare della stessa e successivamente interviene su richiesta del cantiere il regime di perfezionamento attivo, per lavori di refitting, per poi ritornare in regime di ammissione temporanea, ai fini del termine massimo di appuramento dovranno essere considerati solo i due periodi in cui lo yacht è vincolato al regime di ammissione temporanea da parte del suo titolare.

Il periodo massimo di 18 mesi, di permanenza degli yacht extra-Ue in regime di ammissione temporanea, deve essere considerato globalmente se il bene viene vincolato dal titolare del regime di ammissione temporanea ad un altro regime speciale e poi nuovamente posto in regime di ammissione temporanea.

La Circolare fornisce poi indicazioni in tema di Ammissione Temporanea e chiarisce che, in vigenza del regime di ammissione temporanea è possibile effettuare lavori di manutenzione dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria), manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine, nonché manutenzione e riparazione di interni, purché si tratti di lavori che non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore dello yacht.

Si prevede che l’esecuzione di tali lavori in regime di ammissione temporanea, e quindi in regime di non imponibilità IVA ex art. 9, comma 1, n. 9 DPR 633/1972 (legge IVA italiana), non comporta l’obbligo di prestazione di garanzia a fini doganali, a condizione che venga osservata la seguente procedura: 1) il titolare dello yacht (o un suo rappresentante) che richiede lo svolgimento dell’attività di manutenzione deve dimostrare il momento di ingresso dello yacht nelle acque comunitarie attraverso la presentazione dell’allegato 71-01 del Regolamento UE 2446/2015 (la cd. dichiarazione verbale di temporanea importazione) all’ufficio doganale competente sul luogo dove deve essere effettuata la manutenzione; al riguardo la Circolare chiarisce che, laddove l’esigenza della manutenzione sorga successivamente all’ingresso nelle acque comunitarie effettuato senza presentazione del citato modello, ossia con mero passaggio del confine unionale, la dichiarazione verbale può essere presentata successivamente purché anteriormente al lavoro di manutenzione ma avrà come data di ingresso nel territorio comunitario una data precedente a quella di presentazione all’ufficio doganale da attestare con idonea documentazione; 2) ove lo yacht deve essere trasferito in un cantiere per i lavori di manutenzione, il medesimo titolare dello yacht deve trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal regime di ammissione temporanea al cantiere incaricato dei lavori, mediante presentazione del modello T.O.R.O. (transfer of rights and obligations) sottoscritto anche dal cantiere all’ufficio doganale competente che dovrà autorizzare il T.O.R.O; tale modello dovrà indicare il periodo in cui il cantiere avrà la disponibilità dello yacht per lo svolgimento dell’attività di manutenzione; 3) il cantiere dovrà annotare in proprie scritture contabili le informazioni relative ai lavori, data di inizio e fine lavori, eventuali parti e pezzi sostituiti, assumendo responsabilità diretta per l’eventuale insorgenza dell’obbligazione doganale.

IN VIGENZA DEL REGIME
DI AMMISSIONE TEMPORANEA È POSSIBILE EFFETTUARE LAVORI
DI MANUTENZIONE
DELLO SCAFO, PURCHÉ
SI TRATTI DI LAVORI
CHE NON NE MODIFICHINO LA STRUTTURA
O NON COMPORTINO MIGLIORAMENTI
DELLA PERFORMANCE
O CONSIDEREVOLE AUMENTO DEL VALORE DELLO YACHT.

In aggiunta, la Circolare fornisce indicazione in tema di Perfezionamento Attivo e chiarisce che, quando i lavori da effettuare su yacht extra-Ue, comportano interventi strutturali (refitting) e quindi attività che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene, è necessario utilizzare il regime di perfezionamento attivo (non essendo ammesso il semplice regime di temporanea ammissione) per il quale è necessaria non solo l’autorizzazione dell’ufficio doganale, con le modalità di seguito indicate, ma anche la presentazione da parte del cantiere di una garanzia a copertura di eventuali diritti doganali dovuti.

A titolo esemplificativo, la Circolare include tra i lavori da svolgere in regime di perfezionamento attivo: il rifacimento degli interni dello yacht, la variazione della compartimentazione interna, l’estensione o modifica dello scafo, l’allungamento della carena o dei ponti, la sostituzione integrale dei motori, la sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative. Per tali lavorazioni il cantiere deve richiedere attraverso il Trade Portal l’autorizzazione all’ufficio doganale competente che emetterà una decisione doganale utilizzando il sistema CDMS (Customs Decision Management System). La garanzia che il cantiere dovrà fornire può essere isolata, ossia dovuta a fronte di una operazione singola, oppure globale, in presenza di più operazioni.

QUANDO L’ESIGENZA DELLA MANUTENZIONE SORGA SUCCESSIVAMENTE ALL’INGRESSO NELLE ACQUE COMUNITARIE EFFETTUATO
SENZA PRESENTAZIONE DEL CITATO MODELLO, LA DICHIARAZIONE VERBALE PUÒ ESSERE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE
PURCHÉ ANTERIORMENTE AL LAVORO DI MANUTENZIONE.

Mentre per la garanzia isolata non è possibile applicare riduzioni/esoneri rispetto all’importo da garantire (pari almeno all’importo del dazio), per la garanzia globale il cantiere può fare istanza per beneficiare di esonero parziale o totale della garanzia. Ai fini della concessione dell’esonero l’autorità doganale è tenuta a considerare la solvibilità finanziaria, l’affidabilità e la capacità finanziaria dell’operatore, nonché il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale relativa a dazi e oneri nazionali. All’esito di tale valutazione, se l’ufficio ritiene affidabile l’operatore, potrà concedere la riduzione fino ad un tetto massimo del 50% o del 30% dell’importo di riferimento della garanzia relativo all’IVA. In presenza invece di un operatore economico in possesso di autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali ai sensi dell’articolo 38.2 lettera a) del Codice Doganale Unionale (AEOC o AEOF), l’ufficio doganale potrà valutare la concessione dell’esonero fino al 100%. Per quanto riguarda poi il valore dello yacht soggetto a perfezionamento attivo, ove manchino documenti (quali atto di compravendita o fattura di acquisto) atti a dimostrarne il valore, lo stesso dovrà essere comprovato da una perizia giurata.

(Lavori su yacht extra-Ue – Barchemagazine.com – Agosto 2022)