Vediamo quali sono le garanzie bancarie di rimborso nei contratti di costruzione di yacht a fronte del pagamento di ciascuna rata del prezzo in corso di costruzione
by Federico Santini*
NEL PRECEDENTE NUMERO DI QUESTA RIVISTA ABBIAMO VISTO QUANTO SIA IMPORTANTE per l’armatore committente di una nuova costruzione ottenere dal cantiere garanzie idonee ad assicurare il rimborso degli acconti versati in corso di costruzione, in ipotesi di risoluzione del contratto per insolvenza o inadempimento del cantiere.
Prendiamo in esame ora la garanzia che, senza dubbio, maggiormente tutela l’armatore ma al contempo è maggiormente onerosa per il cantiere, ossia la garanzia bancaria di rimborso (“Bank Refund Guarantee”) prestata a fronte del pagamento di ciascuna rata del prezzo in corso di costruzione. La garanzia bancaria di rimborso può essere configurata come garanzia “a prima richiesta” con la quale la banca si obbliga a pagare l’importo garantito al beneficiario sulla base di una sua semplice richiesta scritta ed a prescindere dalle eccezioni del cantiere, ovvero come una garanzia la cui escussione, in caso di contestazione giudiziale della risoluzione contrattuale, è condizionata all’esito del procedimento giudiziario o arbitrale tra committente e cantiere costruttore.

La banca pagherà l’importo garantito solo a fronte di un provvedimento giudiziario o arbitrale, e quindi al riparo da eventuali richieste risarcitorie da parte del cantiere.
La prima forma di garanzia, il cui testo è estremamente semplice e conciso, è di fatto sempre più rara nella pratica in quanto impone un notevole squilibrio a favore del committente, il quale può escuterla “a prima richiesta” ed, in teoria, anche quando la risoluzione contrattuale non sia legittima. La forma più utilizzata è attualmente la seconda, il cui testo è invece piuttosto articolato ed è spesso frutto di una lunga negoziazione trilaterale tra i legali del cantiere, quelli dell’armatore e quelli della banca. Il pagamento da parte della banca è di regola condizionato alla presentazione da parte del beneficiario di (i) un lodo arbitrale ovvero una sentenza esecutiva che dichiari l’inadempimento del cantiere e lo condanni a restituire all’armatore quanto da questi versato a titolo di acconto, ovvero di (ii) una sentenza dichiarativa del fallimento ovvero comunque dell’insolvenza del cantiere costruttore. In tal modo, il cantiere è tutelato rispetto a risoluzioni contrattuali illegittime, potendo far valere nelle opportune sedi eventuali difese ed eccezioni. La banca, dal canto suo, pagherà l’importo garantito solo a fronte di un provvedimento giudiziario o arbitrale, e quindi al riparo da eventuali richieste risarcitorie da parte del cantiere.
La garanzia bancaria di rimborso può essere configurata come garanzia a prima richiesta con la quale la banca si obbliga a pagare l’importo garantito al beneficiario sulla base di una sua semplice richiesta scritta ed a prescindere dalle eccezioni del cantiere.

Di norma l’armatore richiede il rilascio di una garanzia bancaria di rimborso per ciascuna rata del prezzo da pagare pre-consegna, sicché il cantiere rilascerà tante garanzie bancarie quante sono le rate pattuite ad eccezione solo del saldo dovuto alla consegna ed accettazione. In tale caso, il cantiere manterrà la proprietà dello yacht in costruzione sino alla consegna ed accettazione, ed in tale momento trasferirà la proprietà all’armatore a fronte della restituzione degli originali delle garanzie bancarie ricevute e del pagamento del saldo del prezzo.
Tale meccanismo di garanzia consente al cantiere di mantenere la disponibilità giuridica del bene e di poter quindi eventualmente concedere ipoteca alla propria banca per ottenere da questa un finanziamento per la costruzione.

La prima forma di garanzia è di fatto sempre più rara nella pratica in quanto impone un notevole squilibrio a favore del committente, il quale può escuterla “a prima richiesta” ed, in teoria, anche quando la risoluzione contrattuale non sia legittima.
Non tutti i cantieri, tuttavia, sono disponibili o sono in grado di fornire garanzie di entità elevata, sia per i costi connessi al rilascio sia perché la banca garante normalmente impone al cantiere il pegno su una parte più o meno rilevante di ciascuna rata da garantire con la conseguenza che il cantiere potrà disporre solo di una parte della stessa per finanziare la costruzione.
Per questa ragione, si è andato sempre più affermando nella pratica un meccanismo di garanzia misto, che consiste nel rilascio di garanzie bancarie di rimborso a fronte delle prime rate del prezzo che l’armatore deve contrattualmente versare fino a quando lo yacht in costruzione non raggiunge uno stato di avanzamento tale da acquisire un valore intrinseco significativo.
Tale stato di avanzamento è di regola rappresentato dal completamento dello scafo, coperta e sovrastruttura assemblate. Una volta raggiunto tale stato di avanzamento, le garanzie bancarie precedentemente rilasciate vengono in tutto o in parte restituite dall’armatore a fronte del contestuale trasferimento a suo favore della proprietà del manufatto in costruzione, sicché la costruzione prosegue su un bene che è già di proprietà del committente. Tale sistema misto può essere variamente configurato a seconda della negoziazione tra le parti e del potere contrattuale di ciascuna di esse in fase di redazione del contratto di costruzione. Nel prossimo numero esamineremo nel dettaglio le modalità e caratteristiche del passaggio di proprietà in corso di costruzione.
(La tutela durante la costruzione – Barchemagazine.com – Luglio 2021)