La tutela del consumatore

Analizziamo come si applica la garanzia per i difetti a favore del consumatore in relazione alla vendita di beni di consumo, incluse le imbarcazioni

by Federico Santini* – photo by Alberto Cocchi

Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad un boom del mercato in termini di numero di compravendite di yacht usati e di nuove costruzioni. In un momento come questo è importante che il diportista, da un lato, ed il rivenditore, dall’altro, siano pienamente consapevoli di quali sono i rispettivi diritti ed obblighi. Esaminiamo in questo numero il contenuto e l’ambito di applicazione della garanzia per i difetti dovuta al consumatore in relazione alla vendita di beni di consumo, incluse le imbarcazioni.

La riparazione o la sostituzione devono essere effettuate dal venditore gratuitamente, senza costi per il consumatore, entro un termine congruo dalla richiesta

Il Codice del consumo, emanato con il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recepisce nell’ordinamento italiano le disposizioni emanate dall’Unione Europea in merito alla protezione dei diritti del consumatore. Dal punto di vista oggettivo, la disciplina in questione si applica ai contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto, contratti d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di “beni di consumo”, da intendersi come qualsiasi bene mobile, finito o da assemblare, nuovo o usato, materiale o immateriale, ivi inclusi quindi anche gli yacht di qualsiasi dimensione e tipo.

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina si applica ai contratti conclusi tra un “consumatore” da intendersi, in base all’art. 3 lett. a come “qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, ed un “venditore” da intendersi come “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1”. In definitiva, quindi, la disciplina prevista dal Codice del Consumo si applica in tutti i casi in cui un privato acquista un’unità da diporto, nuova o usata, da un cantiere o da un distributore.

LA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE DEL CONSUMO SI APPLICA
IN TUTTI I CASI IN CUI UN PRIVATO ACQUISTA UN’UNITÀ DA DIPORTO,
NUOVA O USATA, DA UN CANTIERE O DA UN DISTRIBUTORE.

Per quanto concerne il contenuto della garanzia che il venditore è tenuto a prestare al consumatore, la stessa riguarda gli eventuali “difetti di conformità” del bene venduto. Il bene venduto si presume conforme al contratto se è idoneo al c.d. “uso normale” del prodotto, ossia l’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso; è idoneo all’eventuale “uso particolare” del prodotto voluto dal consumatore e reso noto al venditore – e da questi accettato anche per fatti concludenti – al momento della conclusione del contratto; è conforme alla descrizione fatta dal venditore; possiede le stesse qualità del modello o campione presentato al consumatore; presenta qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle “dichiarazioni pubbliche” sulle caratteristiche specifiche del bene fatte al riguardo dal venditore o dal suo agente o rappresentante, ad esempio nelle eventuali comunicazioni pubblicitarie.

Il venditore tuttavia non risponderà del difetto di conformità eventualmente riscontrato dal consumatore se quest’ultimo, al momento della conclusione del contratto conosceva il difetto o non poteva ignorarlo usando l’ordinaria diligenza, ovvero se il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. La garanzia, inoltre, è limitata ai difetti preesistenti alla consegna e scoperti dal consumatore solo in un secondo momento (ed entro i termini di cui si dirà appresso), ma non riguarda gli eventuali vizi sopravvenuti, ad esempio, per uso improprio da parte del consumatore o di terzi.

Se il difetto si manifesta successivamente ai 6 mesi dalla consegna, sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto era già presente al momento della consegna.

La garanzia ha una durata di due anni a decorrere dalla consegna del bene. Per i beni usati, il venditore ed il compratore potranno accordarsi per iscritto per prevedere un periodo di responsabilità minore, ma in ogni caso non inferiore ad un anno. La durata della garanzia in esame non è derogabile. In base al secondo comma dell’art. 132 del Codice, “il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato”. Nel caso in cui il difetto di conformità sia coperto dalla garanzia in esame, il consumatore avrà diritto a richiedere al venditore, a sua scelta, la riparazione del difetto o la sostituzione del bene, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Ad esempio, quindi, il venditore non sarà tenuto alla sostituzione, anche se richiesta dal consumatore, ma sarà comunque tenuto alla riparazione, se la sostituzione sia oggettivamente impossibile, ovvero sia troppo onerosa tenuto conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, ovvero dell’entità del difetto ovvero ancora dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

La riparazione o la sostituzione devono essere effettuate dal venditore gratuitamente, senza costi per il consumatore, entro un termine congruo dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Solo nel caso in cui: a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, ovvero b) il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine, ovvero ancora c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, è consentito al consumatore di richiedere la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, che sono quindi rimedi eccezionali esperibili solo in via gradata e solo qualora ricorrano gli estremi casi di cui sopra.

LA GARANZIA HA UNA DURATA DI DUE ANNI A DECORRERE
DALLA CONSEGNA DEL BENE.

Un altro aspetto importante relativo alla garanzia prevista dal Codice del Consumo per i difetti di conformità è quello inerente l’onere della prova del difetto, la cui incombenza varia a seconda del momento in cui il difetto si presenta. Se infatti il difetto si manifesta entro 6 mesi dalla consegna del bene, si presume che lo stesso già esistesse a tale data, e spetterà al venditore eventualmente dimostrare che, al momento della consegna, il bene era pienamente conforme ed il difetto lamentato è sopravvenuto solo successivamente. Se invece il difetto si manifesta successivamente ai 6 mesi dalla consegna, sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto era già presente al momento della consegna, dimostrando altresì di aver rispettato i termini di prescrizione e decadenza dianzi chiariti.

Differentemente dalla disciplina in tema di garanzie prevista dagli artt. 1490 e ss. del codice civile, che può essere derogata contrattualmente dalle parti, la disciplina del Codice del Consumo dianzi sinteticamente descritta è sostanzialmente inderogabile. In base all’art. 134 del Codice del Consumo, infatti, “È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”. Ancora, il comma 3 del medesimo articolo prevede che “È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea”. Per tale ragione, anche l’utilizzo del Memorandum of Agreement (M.O.A.) nel testo approvato dal MYBA non esclude l’applicazione della disciplina di cui sopra, ogni volta che l’acquirente sia un “consumatore”, ossia sia una persona fisica residente in un qualsiasi paese dell’Unione Europea che acquista l’imbarcazione per fini diportistici. Si tratta di disposizioni che ricalcano testualmente quanto previsto dall’art. 7 della Direttiva Europea 1999/44/CE e che, pertanto, sono contenute in tutti gli ordinamenti dei paesi aderenti all’Unione Europea.

(La tutela del consumatore – Barchemagazine.com – Marzo 2022)