Vediamo quali sono le condizioni per applicare il regime di temporanea importazione di yacht da diporto extra UE in Italia
by Federico Santini*
In base al Regolamento EU n. 952/2013 contenente il Codice Doganale dell’Unione (“CDU”) – che a decorrere dal 1° maggio 2016 ha sostituito il Codice Doganale Comunitario di cui al Regolamento CE n. 2913/92 – gli yacht da diporto immatricolati in un paese fuori dall’Unione Europea sono liberi di navigare e permanere nelle acque territoriali comunitarie in esenzione integrale dal pagamento dell’IVA e dei dazi di importazione, in regime di “temporanea importazione”, per un periodo massimo di 18 mesi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) che lo yacht sia registrato fuori dall’Unione Europea; 2) che lo yacht sia registrato a nome di una persona, sia essa persona fisica o giuridica, non residente nell’Unione Europea; 3) che lo yacht sia utilizzato per finalità esclusivamente da diporto da individui residenti fuori dal territorio doganale comunitario.
Il regime di ammissione temporanea è limitato, come detto, ad un periodo massimo di 18 mesi – cosiddetto periodo di “appuramento” – ed occorre sottolineare come il nuovo CDU abbia cancellato la possibilità prima prevista di sospendere tale periodo durante la sosta a terra in rimessaggio, prevedendo solo la possibilità di ottenere una proroga per un periodo ragionevole nel caso di programmi di manutenzione e refit. Prima della scadenza del periodo di appuramento lo yacht deve uscire dalle acque comunitarie e raggiungere un porto extra EU, con la possibilità poi di rientrare nuovamente nelle acque comunitarie in regime di importazione temporanea per un uguale periodo di tempo.
Non esiste un limite al numero di periodi di temporanea importazione che lo yacht può effettuare. Occorre tuttavia che gli armatori siano estremamente attenti a rispettare il termine di appuramento ed a mantenere a bordo documentazione idonea a dimostrare la data di inizio di tale termine. Trascorsi infatti i 18 mesi di importazione temporanea sorge l’obbligo di provvedere all’importazione definitiva del bene (con conseguente pagamento dei diritti doganali e dell’IVA) oppure di attribuire al bene un diverso regime doganale.

L’Agenzia delle Dogane Italiana ha chiarito che “per un pleasure yacht, registrato in un paese terzo, la richiesta della dichiarazione verbale debba considerarsi una “facoltà” e non un obbligo, tenuto conto che già il semplice passaggio della frontiera dell’Unione comporta il vincolo al regime di ammissione temporanea”.
Se entro il termine di appuramento l’unità da diporto non è trasferita fuori del territorio doganale o il mezzo di trasporto non è vincolato a un altro regime doganale, si determina una fattispecie di contrabbando penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 216, comma 2, del CDU. In altre parole, la violazione del termine di appuramento (salvo che l’IVA evasa non superi determinate soglie) integra gli estremi del reato di “contrabbando”, per il quale, almeno in Italia, è previsto un regime particolarmente punitivo ed afflittivo a danno dell’armatore che esamineremo in dettaglio nel prossimo numero. In questa sede è utile soffermarsi sulla documentazione atta a dimostrare l’inizio del periodo di ammissione temporanea. Al riguardo, il documento principale è costituito dalla dichiarazione verbale di ammissione temporanea da presentare presso l’ufficio doganale nel primo porto di arrivo nel territorio dell’UE.

TRASCORSI I 18 MESI DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA SORGE L’OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL’IMPORTAZIONE DEFINITIVA DEL BENE, CON CONSEGUENTE PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI E DELL’IVA, OPPURE DI ATTRIBUIRE AL BENE UN DIVERSO REGIME DOGANALE.
L’Agenzia delle Dogane Italiana ha chiarito che “per un pleasure yacht, registrato in un paese terzo, la richiesta della dichiarazione verbale – prevista dall’art. 136 del CDU al fine di attestare il momento di ingresso nel territorio doganale dell’Unione – debba considerarsi una “facoltà” e non un obbligo, tenuto conto che già il semplice passaggio della frontiera dell’Unione (in questo caso l’ingresso nelle acque territoriali) comporta il vincolo al regime di ammissione temporanea”. Laddove l’armatore decida comunque di presentare la dichiarazione verbale per farsi attestare dall’ufficio doganale il momento di ingresso dello yacht nel territorio comunitario ed il conseguente inizio del periodo di appuramento, lo stesso potrà utilizzare l’allegato 71-01 del CDU, che è un modulo composto da una prima parte da compilare a cura dell’armatore stesso con i propri dati, quelli dello yacht (descrizione dello yacht, modello e lunghezza, valore, bandiera e numero di registrazione, eventuale identificativo IMO), dell’utilizzo per finalità esclusive di diporto e del periodo di 18 mesi di appuramento con indicazione della relativa scadenza, e di una seconda parte riservata all’Agenzia delle Dogane.

In assenza o in alternativa alla dichiarazione doganale verbale per l’ammissione temporanea, il momento di arrivo nel territorio doganale di uno yacht extracomunitario può essere dimostrato con il cd. “costituto d’arrivo”, rilasciato dall’autorità marittima (Capitaneria di Porto) del primo porto di approdo nazionale. Tale documento ha tuttavia una durata di soli 12 mesi, inferiore alla durata del regime di ammissione temporanea (18 mesi), per cui laddove la permanenza dello yacht extra UE in territorio comunitario dovesse eccedere tale periodo, l’armatore dovrà chiedere il rilascio di un nuovo costituto d’arrivo in sostituzione di quello in scadenza. Il costituto d’arrivo, eventualmente rinnovato, dovrà essere restituito al momento dell’uscita dal territorio comunitario all’autorità marittima dell’ultimo porto di approdo. Nel caso in cui l’armatore non presenti né la dichiarazione verbale in dogana né richieda il rilascio del costituto d’arrivo alla capitaneria di porto, l’onere della prova circa il rispetto del regime di ammissione temporanea incomberà sull’armatore e l’unica prova atta a dimostrare il rispetto del termine di appuramento sarà costituita da documentazione ufficiale (documentazione doganale, fatture di bunkeraggio, fatture di ormeggio) attestante il più recente approdo dello yacht in un porto extra-comunitario.
(La temporanea importazione – Barchemagazine.com – Gennaio 2022)