Il regime di tassazione della locazione dei posti barca è un tema rilevante nell’attività dei gestori delle marine e dei porti turistici
by Berardo Lanci*
Il mese di agosto rappresenta certamente il periodo di maggiore utilizzo delle barche da parte dei diportisti che si spostano tra diverse località marittime. In tale contesto, una delle questioni che spesso si pone sia ai diportisti sia ai gestori di porti e marine è quello del regime di tassazione della locazione dei posti barca. Con il presente intervento vogliamo delineare il relativo quadro di riferimento, precisando in via preliminare che per diportista si intende la persona fisica che usa la barca per scopi ricreativi propri, della propria famiglia e dei propri ospiti e, quindi, al di fuori dei regimi di impresa, arte o professione.
Un ampio dibattito si è avuto in passato circa l’assoggettabilità ad IVA della locazione dei posti barca in ragione della possibile applicazione del regime di esenzione ovvero dell’imposta con aliquota ordinaria, attualmente pari al 22%, o ridotta, pari al 10%. Tali contrasti sono stati definitivamente risolti dalla Corte di Giustizia Europea la quale nel 2005 ha precisato che la locazione dei posti barca deve essere equiparata alla locazione delle aree destinate al parcheggio di autoveicoli. Tale principio è stato poi confermato e fatto proprio dalla stessa Agenzia delle Entrate, che ha conseguentemente chiarito che la locazione di posti barca sia assoggettabile ad IVA con l’aliquota ordinaria del 22%.

Sebbene non manchino – seppure raramente – pronunce del giudice tributario italiano non pienamente in linea con il ricordato principio, deve tuttavia dirsi che quella sopra riportata rappresenta la posizione a cui aderiscono gli operatori del settore, principalmente in ragione del ricordato chiarimento espresso dall’Agenzia delle Entrate. Peraltro, è importante anche ricordare che il diportista può trovarsi nella diversa situazione in cui il posto barca venga concesso in locazione da una persona fisica privata (non soggetto IVA) invece che dal gestore del porto o della marina o da altro soggetto che opera nell’esercizio della propria attività di impresa. In questa ipotesi, il contratto di locazione del posto barca dovrà essere assoggettato all’imposta di registro proporzionale del 2%, essendo il locatore privo del requisito soggettivo per l’applicazione dell’IVA.
Diverso dalla ipotesi di locazione del posto barca è poi il contratto di ormeggio, mediante il quale, alla concessione in uso del posto barca è affiancata una serie di servizi quali, per esempio, la custodia dell’imbarcazione, l’allaccio alle prese di acqua ed energia elettrica, la disponibilità di un pilota che possa coadiuvare nelle manovre di attracco, l’uso delle docce e di spazi pubblici. Tutti questi servizi sono assoggettabili all’IVA con aliquota ordinaria del 22%, anche perché nella maggior parte dei casi rappresentano servizi accessori alla prestazione principale, data – appunto – dalla locazione.

Quando il posto barca viene concesso in locazione da una persona fisica privata il contratto di locazione dovrà essere assoggettato all’imposta di registro proporzionale del 2%, essendo il locatore privo del requisito soggettivo per l’applicazione dell’IVA.
Il quadro qui rappresentato va infine completato con la citazione del particolare caso in cui siano i marina resort (1) a prestare nei confronti del diportista i menzionati servizi ove siano finalizzati alla sosta ed al pernottamento all’interno delle unità da diporto ivi ormeggiate. La specificità di questa fattispecie sta nel fatto che i marina resort sono equiparati alle strutture ricettive all’aria aperta e pertanto i relativi servizi resi nei confronti dei diportisti, ivi inclusa la locazione del posto barca, sono assoggettati ad IVA con aliquota agevolata del 10%. Qualora invece la prestazione dagli stessi fornita si limiti alla sola locazione del posto barca, senza la fruizione degli ulteriori servizi, resta applicabile l’aliquota ordinaria del 22%.
Nota
(1) A tal fine sono considerate marina resort le strutture che soddisfino i requisiti di cui all’art. 32, comma 1, del D.L. n. 133 del 2014 ed al D.M. 6 luglio 2016 oltre che i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore.
(La tassazione dei posti barca – Barchemagazine.com – Agosto 2022)