La responsabilità in regata

Capita che in occasione di regate veliche nazionali o internazionali due, o più barche, vengano a contatto e che si verifichino danni a bordo o lesioni personali

by Federico Santini*

Esaminiamo in questo numero la disciplina della responsabilità civile in caso di collisioni durante una competizione velica, con l’obiettivo di chiarire le regole e le norme applicabili in Italia. L’articolo 30 del Codice della Nautica da Diporto prevede che nelle manifestazioni sportive devono essere osservati i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali. Tale norma comporta che il regime giuridico applicabile in caso di sinistri tra barche che partecipano ad una competizione in relazione ai danni materiali ed alle lesioni personali richiede il coordinamento dei principi generali in tema di responsabilità civile dettati dall’art. 2054 del Codice Civile italiano con le regole di regata e le decisioni emanate dalla Giuria sportiva. Il principio è che, in caso di collisione, l’accertamento dei fatti spetta ai fini sportivi alla giuria di gara ed ai fini risarcitori spetta all’autorità giudiziaria ordinaria ma deve essere effettuato in base alle Regole di Regata. In altre parole, le Regole di Regata trovano applicazione per la determinazione e ripartizione delle responsabilità per i danni occorsi in regata ma l’aspetto risarcitorio è riservato all’autorità giudiziaria ordinaria. Ne consegue che il giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi su una richiesta risarcitoria per danni dovuti a collisione durante una regata, dovrà quanto all’accertamento dei fatti applicare le Regole di Regata e le decisioni eventualmente assunte dai giudici di gara. Passiamo quindi ad esaminare tali regole.

In caso di collisione, l’accertamento dei fatti spetta ai fini sportivi alla giuria di gara ed ai fini risarcitori spetta all’autorità giudiziaria ordinaria ma deve essere effettuato in base alle Regole di Regata.

La partecipazione ad una regata comporta da parte di ogni regatante l’implicita adesione alle regole di regata che ogni quadriennio olimpico vengono emesse dalla World Sailing (UK) Limited che disciplinano le regate sportive in tutto il mondo, inclusa l’Italia ove l’organizzazione delle regate è affidata in via esclusiva alla FIV (Federazione Italiana Vela) riconosciuta dalla Word Sailing e dal CONI quale unica autorità nazionale per la vela.

Le regole attualmente in vigore sono le Regole di Regata della Vela (in inglese note come “Racing Rules for Sailing” o con l’acronimo“RRS”) 2021-2024 scaricabili dal sito www.federvela.it nel testo inglese ed italiano a fronte o dal sito www.sailing.org. Tale documento si compone di due sezioni: la prima, composta dalle Parti 1-7, contiene regole che hanno effetto su tutti i concorrenti; la seconda, composta dalle Appendici, fornisce dettagli di regole, regole che si applicano a particolari tipi di regate (es. windsurfing, match racing, regate a squadre, ecc.), e regole che hanno effetto solo su un limitato numero di concorrenti o ufficiali di regata. In particolare la prima sezione, nella Parte 5 intitolata “Proteste, riparazioni, udienze, cattiva condotta ed appelli” disciplina il procedimento che deve essere seguito in caso di incidenti durante le regate.

LA PARTECIPAZIONE AD UNA REGATA COMPORTA L’IMPLICITA ADESIONE ALLE REGOLE DI REGATA CHE OGNI QUADRIENNIO OLIMPICO VENGONO EMESSE DALLA WORLD SAILING (UK) LIMITED E DISCIPLINANO
LE REGATE SPORTIVE IN TUTTO IL MONDO.

In breve, l’imbarcazione che ritiene essere stata danneggiata può presentare una protesta scritta entro il termine previsto nelle istruzioni di regata, ovvero, in mancanza di indicazione, entro due ore dall’arrivo dell’ultima barca. Della volontà di presentare la protesta deve essere preventivamente informata l’imbarcazione che si assume aver violato una regola. Il contenuto che la protesta deve avere è dettagliatamente descritto nelle Regole. Nessuna imbarcazione può essere penalizzata senza un’udienza. Il che significa che, a seguito della presentazione di una protesta, il comitato delle proteste deve convocare un’udienza alla quale avranno diritto di partecipare i rappresentanti delle imbarcazioni coinvolte, ossia tanto il protestante quanto il protestato, e potranno essere sentiti testimoni. Il comitato delle proteste effettua una vera e propria istruttoria per l’accertamento dei fatti, all’esito della quale emette una decisione che, laddove accerti l’infrazione di una regola, comminerà una penalizzazione di tipo sportivo (fino alla esclusione dalla gara) a carico del colpevole e/o concederà una riparazione all’imbarcazione danneggiata. La decisione deve essere emessa per iscritto, descrivere i fatti accertati, le regole applicabili, la decisione, la sua motivazione, e qualsiasi penalità inflitta o riparazione concessa.

L’IMBARCAZIONE CHE RITIENE ESSERE STATA DANNEGGIATA PUÒ PRESENTARE UNA PROTESTA SCRITTA ENTRO IL TERMINE PREVISTO NELLE ISTRUZIONI DI REGATA ENTRO DUE ORE
DALL’ARRIVO DELL’ULTIMA BARCA.

La decisione del comitato di protesta può di norma essere appellata di fronte all’autorità nazionale competente in base al luogo di svolgimento della regata (la FIV per l’Italia), tuttavia l’appello non può riguardare i fatti accertati. Da quanto sopra emerge, quindi, come l’accertamento dei fatti effettuato dal comitato per le proteste diventa inappellabile e costituisce prova anche nel giudizio eventualmente promosso dal danneggiato dinanzi l’autorità giudiziaria ordinaria, sia nei confronti del responsabile sia nei confronti dei suoi assicuratori.

(La responsabilità in regata – Barchemagazine.com – Luglio 2022)