Il trasporto di Yacht

Iniziamo l’analisi dei contratti relativi al trasporto di yacht via mare, con l’obiettivo di offrire agli armatori una utile guida per comprendere e valutare i rischi connessi ad un’operazione senza dubbio molto complessa

by Federico Santini*

L’ESIGENZA DI TRASFERIRE LO YACHT SU UNA NAVE CARGO SI PUÒ VERIFICARE IN DIVERSE OCCASIONI di cui la più comune è sicuramente quella del trasferimento per la stagione invernale dal Mediterraneo ai Caraibi o in altro luogo esotico e viceversa, ma la necessità del trasferimento si pone anche nel caso di consegna ed accettazione dello yacht nuovo franco cantiere, laddove il cantiere non si trovi nel Mediterraneo.

In tutte queste occasioni, ed anche laddove lo yacht sarebbe in grado di affrontare lunghe navigazioni o navigazioni oceaniche, l’armatore spesso preferisce imbarcare lo yacht al fine di evitare i rischi di mare. Numerosi agenti e broker a livello internazionale offrono questo servizio e propongono contratti standard che, per la complessità delle relative clausole, per l’entità elevata del costo di trasporto e per le importanti responsabilità che ne derivano, devono essere attentamente considerati preferibilmente tramite la consulenza di un avvocato marittimista esperto.

In generale questi contratti rientrano nella categoria dei contratti di trasporto di beni via mare (cd. “Voyage Charterparties”) in virtù dei quali il cliente paga un corrispettivo all’armatore di una nave cargo affinché questi trasporti sulla propria nave beni di proprietà del cliente da un porto di imbarco ad un porto di sbarco. Tali contratti normalmente richiamano, salvo deroghe specifiche, le regole derivanti da convenzioni internazionali note come “The Hague/Visby Rules” che disciplinano la responsabilità del vettore marittimo. L’esame di queste regole è evidentemente fuori dallo scopo di questo articolo, tuttavia è bene sottolineare come i contratti di trasporto di yacht via mare siano una sottospecie dei voyage charterparties, e contengono clausole del tutto similari mirate a limitare al massimo la responsabilità del vettore (carrier) a tutto svantaggio del cliente (charterer).

L’armatore dovrà presentare lo yacht il più possibile scarico di liquidi, con un quantitativo limitato di carburante, secondo le specifiche fornite dal vettore.

Il contratto si compone, di regola, di una prima parte con le condizioni speciali che vanno di volta in volta compilate, e da una seconda parte con i termini e condizioni generali del trasporto. La prima parte è composta da caselle o box numerati destinati ad indicare, tra gli altri, il nome ed i dati dell’agente o broker, il luogo e la data di sottoscrizione del contratto, il nome ed i dati del vettore, il nome ed i dati dell’armatore dello yacht, il nome ed i dati della nave cargo, la data o finestra di carico, il porto di carico, il porto di scarico, il nome e le specifiche principali dello yacht da trasportare, la posizione di carico sulla nave (ponte o coperta), il corrispettivo del trasporto, la penale giornaliera dovuta dall’armatore dello yacht in caso di ritardo rispetto alla data di carico, il nominativo del rappresentante dell’armatore dello yacht presso il porto di carico e presso il porto di scarico, il rinvio ad eventuali clausole aggiuntive, la firma del vettore e la firma dell’armatore dello yacht. La seconda parte contiene una lunga serie di clausole standard predisposte unilateralmente dal vettore che disciplinano i termini e le condizioni del trasporto, dettando una disciplina molto complessa che impone all’armatore dello yacht trasportato una serie di responsabilità e rischi che non devono essere sottovalutati. Un primo aspetto contrattuale molto delicato riguarda la responsabilità dell’armatore di fornire al vettore ogni informazione relativa allo yacht e necessaria ai fini del trasporto.

L’armatore dovrà fornire i piani generali aggiornati ed un dettagliato docking plan dello yacht tale da individuare con precisione i punti dello scafo su cui applicare i supporti, le selle ed i cavi, nonché il centro di gravità dell’unità ai fini delle operazioni di carico e scarico. L’armatore dovrà inoltre presentare lo yacht il più possibile scarico di liquidi, con un quantitativo limitato di carburante, secondo le specifiche fornite dal vettore. Di fatto, anche in caso di accettazione dello yacht da parte del vettore, ogni responsabilità relativa ai possibili danni derivanti allo yacht e/o alla nave dalle operazioni di carico e scarico, ovvero nel corso della navigazione, dovute al non aver fornito informazioni dettagliate o accurate incombe in maniera esclusiva sull’armatore dello yacht, il quale dovrà tenere indenne il vettore da qualsiasi responsabilità e/o danno. Nei prossimi numeri proseguiremo l’esame delle principali clausole dei contratti di trasporto di yacht via mare.

(Il trasporto di Yacht – Barchemagazine.com – Agosto 2020)