Ci sono varie forme per trasferire la proprietà di una nave da diporto durante la fase di costruzione
by Federico Santini*
DOPO AVER ESAMINATO NEL PRECEDENTE NUMERO LE GARANZIE BANCARIE DI RIMBORSO, ci soffermiamo ora su un altro strumento ampiamente utilizzato nella pratica delle costruzioni di yacht al fine di garantire l’armatore in relazione ai pagamenti da eseguire in acconto nel corso della costruzione, ossia il trasferimento della proprietà in corso di costruzione. Nell’ordinamento italiano tale strumento è reso particolarmente efficace in virtù dell’esistenza di un pubblico registro, il Registro delle Navi in Costruzione (RNC) previsto dagli Articolo 238 cod. nav. e 411 reg. nav., tenuto da ciascuna Capitaneria di Porto competente in base al luogo in cui la nave viene costruita.


L’iscrizione della nuova costruzione nel RNC è prevista come obbligatoria per le unità superiori a 24 m di lunghezza mentre è facoltativa per unità di lunghezza inferiore.
È opportuno notare che l’iscrizione della nuova costruzione nel RNC è prevista come obbligatoria per le unità superiori a 24 m di lunghezza mentre è facoltativa per unità di lunghezza inferiore. Ai sensi dell’art. 238 Cod. Nav. il contratto di costruzione navale deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel RNC al pari di tutte le successive vicende traslative relative alla nave. In mancanza di trascrizione del contratto di costruzione, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto del cantiere costruttore. Laddove quindi le parti intendano utilizzare tale strumento a scopo di garanzia in relazione agli acconti da versare in corso di costruzione, esse potranno procedere alla trascrizione del contratto di costruzione essendo libere di ivi determinare a chi compete la proprietà del bene ed i tempi e modi del relativo trasferimento. Ciò premesso, il trasferimento della proprietà può essere utilizzato in via esclusiva, e quindi sin dall’inizio della costruzione, ovvero a partire da uno stadio avanzato della costruzione, normalmente quando lo scafo, la coperta e l’eventuale sovrastruttura sono state assemblate ed il manufatto ha acquistato un valore intrinseco vicino alle somme versate in acconto dall’armatore. In relazione a quanto sopra, il trasferimento di proprietà può avvenire in diverse forme, a seconda degli accordi che le parti raggiungono nel contratto di costruzione:
1) Nave costruita per conto ed in proprietà del committente: in tal caso, la dichiarazione di costruzione che il cantiere presenterà in Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 233 cod. nav. preciserà che la costruzione avviene per conto del committente ed il contratto di costruzione oggetto di trascrizione nel RNC dovrà indicare che il committente è sin dall’inizio proprietario esclusivo della nave in costruzione. In sostanza, il committente acquista automaticamente la proprietà esclusiva della nave in costruzione, proprietà che si accrescerà automaticamente a suo favore fino al completamento della costruzione stessa, indipendentemente dal pagamento delle rate di prezzo.

Il contratto di costruzione navale deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel RNC al pari di tutte le successive vicende traslative relative alla nave.
2) Nave costruita per conto ed in proprietà del cantiere costruttore con trasferimento della proprietà al committente a stati di avanzamento (SAL): in tal caso la dichiarazione di costruzione che il cantiere presenterà in Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 233 cod. nav. preciserà che la costruzione avviene per conto del cantiere costruttore ed il contratto di costruzione oggetto di trascrizione nel RNC dovrà indicare che il committente acquisterà la proprietà a mano a mano che gli stati di avanzamento della nave contrattualmente pattuiti vengono raggiunti e pagate le corrispondenti rate del prezzo. In sostanza, il committente acquista la proprietà sulla nave progressivamente, a mano a mano che ciascuno stato di avanzamento dei lavori viene raggiunto e viene pagato, ed il cantiere resta proprietario del successivo incremento fino al pagamento della rata successiva. Al raggiungimento di ciascun SAL e corrispondente pagamento della relativa rata di prezzo, le parti stipuleranno un atto notarile ricognitivo del trasferimento da trascrivere nel RNC.

In mancanza di trascrizione del contratto di costruzione, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto del cantiere costruttore.
3) Nave costruita per conto ed in proprietà del cantiere costruttore con trasferimento della proprietà al committente in via integrale ed esclusiva al raggiungimento di un determinato SAL: si tratta di un’ipotesi simile alla precedente, in cui la nave viene costruita per conto ed in proprietà del cantiere costruttore e resta tale sino al raggiungimento di un determinato stato di avanzamento pattuito nel contratto, al raggiungimento del quale ed a fronte del pagamento da parte del committente della relativa rata di prezzo, le parti stipulano un atto notarile di trasferimento integrale e definitivo della proprietà della nave a prescindere dagli stati di avanzamento successivi, da trascrivere in RNC.
(Il trasferimento di proprietà – Barchemagazine.com – Agosto 2021)