Il regime sull’acquisto

Vediamo quali sono i diversi regimi di tassazione relativi all’acquisto di unità da diporto da parte di un soggetto residente che detiene l’imbarcazione in Italia

by Berardo Lanci*

Nel presente intervento sono illustrati i diversi regimi di tassazione dell’acquisto di unità da diporto da parte di un soggetto residente che detiene la medesima unità in Italia. In particolare, nell’attuale analisi ci si pone nella prospettiva del diportista, ovvero della persona fisica che, come già abbiamo avuto modo di precisare in passato, usa la barca per scopi ricreativi propri, della propria famiglia e dei propri ospiti, senza scopo di lucro e comunque al di fuori dei regimi di impresa, arte o professione. In tutti i casi di seguito indicati, l’armatore resterà quindi inciso, a seconda delle ipotesi, dall’IVA che non sarà ammesso a recuperare mediante detrazione ovvero dall’imposta di registro.

La trattazione si concentrerà nello specifico sul regime di tassazione proprio delle imbarcazioni e navi da diporto, tralasciando quindi l’applicazione dell’imposizione indiretta all’acquisto di unità minori, quali i natanti inferiori a 7,5 metri di lunghezza.

IL REGIME DI TASSAZIONE ORDINARIO DELL’ACQUISTO DI UNITÀ DA DIPORTO È L’APPLICAZIONE DELL’IVA CON L’ALIQUOTA ORDINARIA DEL 22%.

La prima ipotesi riguarda l’acquisto di unità da diporto nuove le quali sono assoggettate al regime di applicazione dell’IVA ordinaria con aliquota del 22%. Sono peraltro differenti le modalità con le quali l’IVA viene applicata, in ragione del Paese in cui l’unità si trova al momento dell’acquisto nonché in quello di stabilimento del soggetto cedente. Infatti, in ipotesi di unità da diporto già presenti in Italia al momento della cessione, l’IVA viene applicata in fattura. In tale ipotesi, se il cedente è un soggetto non stabilito in Italia, deve richiedere la partita IVA italiana per l’assolvimento dei relativi obblighi.

Nel caso di acquisto di una unità da diporto proveniente da un paese non comunitario, l’IVA è invece applicata al momento dell’importazione mediante bolletta doganale. Nella diversa ipotesi in cui l’unità da diporto non si trovi nelle acque italiane e viene ceduta da un operatore comunitario, l’armatore contestualmente al trasferimento dal paese comunitario in Italia deve provvedere al versamento della relativa IVA in via autonoma, mediante il modello di pagamento F24.

IN CASO DI ACQUISTO DI UNITÀ DA DIPORTO DA UN VENDITORE EUROPEO, L’ARMATORE – PERSONA FISICA RESIDENTE – DEVE ASSOLVERE L’IVA
IN ITALIA MEDIANTE PAGAMENTO CON MODELLO F24.

Differente ipotesi è poi quella in cui si procede all’acquisto di unità da diporto usate, con tali intendendo – per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri – quelle che soddisfano la duplice condizione che siano state immatricolate o iscritte in pubblici registri per la prima volta da oltre tre mesi ed abbiano navigato per almeno cento ore.

Qui sono necessarie delle ulteriori distinzioni, che tengano peraltro in debita considerazione cosa sia avvenuto in passato, quando l’attuale venditore ha acquistato la barca. Infatti, qualora l’unità da diporto usata sia venduta da un soggetto IVA operante nel regime di impresa, arte o professione, è necessario preliminarmente verificare se questi abbia detratto l’IVA all’acquisto. In caso affermativo, l’armatore si vedrà a sua volta applicare l’IVA, nelle modalità già sopra descritte. In caso negativo, invece, la cessione dell’imbarcazione usata è esente ai fini IVA.

Nella diversa ipotesi in cui invece anche il soggetto IVA, attuale cedente, non si sia visto applicare l’IVA al suo acquisto (perché chi gli aveva venduto l’imbarcazione non aveva detratto l’IVA al momento del suo acquisto oppure semplicemente non era un soggetto IVA) si procede ad una vendita con applicazione del cosiddetto regime del margine, in cui l’IVA non è esposta e
il venditore determina indirettamente la quota di IVA conglobata nel margine eventualmente realizzato. 

In questo caso, anche se il venditore è un operatore comunitario, l’IVA non deve essere assolta in Italia dall’armatore mediante versamento con modello di pagamento F24, come sopra menzionato: l’applicazione del regime del margine nello Stato membro di partenza, in cui è stabilito il cedente, fa quindi venire meno la caratteristica di cessione intracomunitaria dell’operazione. Nulla cambia invece con riferimento alle importazioni di unità da diporto usate da parte del diportista residente, per le quali è in ogni caso previsto l’assolvimento dell’IVA tramite bolletta doganale da parte dell’armatore.

Le importazioni di unità da diporto effettuate da persone fisiche fuori dal regime di impresa, arte o professione sono comunque assoggettate ad IVA al momento dell’importazione.

Il quadro qui delineato va infine completato ricordando l’ipotesi in cui l’armatore acquisti l’imbarcazione usata da un cedente nazionale o comunitario che non operi nell’esercizio di impresa, arte o professione. In questo caso, mancando il presupposto soggettivo, l’acquisto non è rilevante ai fini IVA e pertanto è applicata l’imposta di registro, secondo la misura applicabile in base alla lunghezza dello scafo. In alternativa al caso di acquisto diretto dell’unità da diporto, il cui trattamento fiscale è stato sopra rappresentato, è possibile che l’armatore diportista sottoscriva un contratto di leasing ovvero un contratto di locazione superiore a 90 giorni, cosiddetto non a breve termine, il cui regime di tassazione indiretta di tale operazione verrà esposto nel prossimo numero.