Il nuovo regime IVA applicabile ai contratti di locazione e noleggi sarà in vigore in Italia a decorrere dal primo novembre 2020 – e non più dal primo aprile 2020
by Federico Santini*
IN BASE AL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020 n. 178) sarà in vigore in Italia a decorrere dal 1° novembre 2020 – e non più dal 1° aprile 2020 – il nuovo regime IVA applicabile ai contratti di locazione e noleggio di yacht a breve termine, ossia di durata inferiore a 90 giorni, nonché ai contratti di locazione finanziaria e noleggio a lungo termine. Quanto ai contratti di noleggio a breve termine, si tratta di un cambiamento annunciato che di fatto rivoluziona il mercato del charter in Italia e che la stessa Confindustria Nautica non ha esitato a definire gravemente dannoso. Per quanto riguarda invece i contratti di locazione finanziaria (leasing) si tratta di un’autentica doccia fredda, in quanto non prevista nella Legge di Bilancio ed inserita all’improvviso nel recente Decreto Legge, che – ove dovesse essere confermata in sede di conversione in legge – rischia di danneggiare gravemente il leasing nautico italiano.
Ma procediamo con ordine. Nel precedente articolo apparso nell’edizione di luglio di questa rivista avevamo anticipato la questione, anche se, nel momento in cui l’articolo veniva redatto, si era ancora in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, i cui possibili contenuti erano tuttavia prevedibili. Ricordo, al riguardo, che al fine di evitare la procedura d’infrazione già avviata dalla Commissione Europea, la citata norma della Legge di Bilancio 2020 aveva inteso superare definitivamente il metodo delle percentuali forfetarie di presumibile utilizzo dello yacht al di fuori delle acque comunitarie che era stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 49/2002. La nuova Legge di Bilancio cancellava in sostanza quel sistema di riduzione forfetaria di facile applicazione ed infatti applicato con successo per circa 18 anni, stabilendo l’onere per l’armatore e per il noleggiatore di dimostrare l’effettivo utilizzo dello yacht al di fuori delle acque territoriali attraverso “adeguati mezzi di prova”, e stabiliva che tali “adeguati mezzi di prova” sarebbero dovuti essere individuati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, ossia entro il 29 febbraio 2020. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 234483/2020 pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 15 giugno 2020 sono quindi state individuate le modalità ed i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019).
Probabilmente a causa dell’emergenza Covid-19 il provvedimento è stato emesso in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla citata legge di Bilancio, ma si sarebbe dovuto applicare con effetto immediato, ossia ai contratti conclusi successivamente al 15/06/2020, data di pubblicazione del provvedimento.

Il contratto e la dichiarazione dell’utilizzatore dovranno indicare in dettaglio la rotta seguita nel corso della crociera e la tempistica di ciascun stazionamento.
Grazie sicuramente all’intervento incisivo di Confindustria Nautica con il citato Decreto Legge n. 76/2020 l’entrata in vigore del nuovo regime è stata ora opportunamente prorogata all’1/11/2020. Tuttavia, sorprendentemente lo stesso provvedimento all’art. 48 ha inserito una ulteriore modifica all’art. 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020, che di fatto estende il nuovo regime IVA ai contratti di locazione (anche finanziaria) e di noleggio di durata superiore ai 90 giorni. Si tratta di un colpo pesantissimo sull’istituto del leasing nautico ed è certamente auspicabile che tale modifica venga eliminata in sede di conversione in legge. Vediamo nel dettaglio come funziona il nuovo regime descritto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/06/2020 sopra citato. Il punto 3 di tale provvedimento prevede che l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione Europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine e (salvo auspicabili cambiamenti) a lungo termine, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità.
Dunque il contratto e la dichiarazione dell’utilizzatore dovranno indicare in dettaglio la rotta seguita nel corso della crociera e la tempistica di ciascun stazionamento. Ma non è sufficiente. Il contratto infatti deve essere supportato dai mezzi di prova individuati al paragrafo 1, lettera e) del medesimo provvedimento, secondo il regime indicato al successivo paragrafo 4 che distingue tra imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare o di transponder e imbarcazioni da diporto che ne sono prive.
Per le prime, la prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione Europea dell’imbarcazione è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., “Automatic Identification System”). Viene espressamente indicato che tali dati e informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto.
Per le altre imbarcazioni, ossia per quelle prive di A.I.S., la prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione Europea, deve essere fornita, oltre che attraverso l’esibizione del contratto, mediante almeno due dei seguenti mezzi di prova: (i) i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo; (ii) le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione; (iii) la documentazione (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) attestante acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione Europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione Europea dell’imbarcazione da diporto.
Il provvedimento chiarisce che la fornitura dei suddetti dati e documenti è idonea a provare che l’imbarcazione ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione Europea, salvo fenomeni di frode o abuso. Il che significa che le autorità fiscali potranno in ogni caso eseguire controlli e verifiche e, ove i dati e le informazioni forniti risultino non veritieri, pretendere l’IVA sull’intero canone oltre ad interessi e sanzioni. Inoltre il provvedimento citato chiarisce che il fornitore (ossia l’armatore) e l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto sono tenuti a conservare e, ove richiesti mettere a disposizione degli organi dell’Amministrazione finanziaria, la documentazione comprovante l’effettivo utilizzo e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione Europea per il periodo di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia fino alla scadenza dei termini di decadenza per la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate degli atti di accertamento IVA. Tali termini, attualmente, scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione IVA ovvero, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata.
(Il regime Iva sulla locazione e noleggio – Barchemagazine.com – Settembre 2020)