Il regime Iva dell’acquisto delle dotazioni e forniture di bordo per chi destina l’imbarcazione a usi commerciali
by Berardo Lanci*
Assume carattere interessante il regime fiscale dell’acquisto delle dotazioni e forniture di bordo, con particolare riguardo al trattamento di favore riservato a chi destina l’imbarcazione ad usi commerciali rispetto a chi la utilizza per scopi personali. Al riguardo, nel comune uso si sono a volte verificati degli equivoci che cerchiamo di chiarire, seppur brevemente, con questo intervento. Con dotazioni e provviste di bordo si fa riferimento a tutti i beni e prodotti che vengono acquistati per essere imbarcati. In particolare, con dotazioni di bordo si intendono beni destinati al servizio dell’imbarcazione quali, ad esempio, macchinari, attrezzi e parti di ricambio, mentre con forniture di bordo si intendono tutti quei beni “consumabili” acquistati al fine di mantenere o riparare l’imbarcazione ovvero di soddisfare le esigenze delle persone a bordo.
Nell’ipotesi in cui l’imbarcazione destinataria dei menzionati beni sia utilizzata per lo svolgimento di attività commerciale, incluso locazione e noleggio, e (limitatamente ad alcune attività, quali, per esempio, quelle espressamente innanzi citate) sia adibita alla navigazione in alto mare, è possibile procedere all’acquisto usufruendo del regime di non imponibilità dell’Iva. Con particolare riguardo alla condizione di navigazione in alto mare, bisogna inoltre precisare che è necessario che la stessa sia dichiarata all’Agenzia delle Entrate mediante invio di una specifica dichiarazione telematica. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti stranieri che vogliono usufruire del medesimo beneficio; tali soggetti stranieri, se privi di un rappresentante fiscale o della identificazione diretta, possono seguire una procedura semplificata direttamente con l’ufficio preposto presso il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
L’acquisto delle dotazioni e forniture di bordo gode del regime di non imponibilità Iva se le imbarcazioni sulle quali detti beni vanno imbarcati sono destinate ad attività commerciali ed adibite alla navigazione in alto mare.
Per effetto del regime di non imponibilità qui in commento, le vendite sono trattate alla stregua delle esportazioni ma, in luogo del trasporto al di fuori del territorio dell’Unione, è richiesto che i beni compravenduti siano portati a bordo dell’imbarcazione. Evidentemente assume rilevanza la predisposizione della documentazione tesa a dimostrare che detti beni siano stati effettivamente imbarcati. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire recentemente che, nonostante l’avvento della fatturazione elettronica, la non imponibilità ai fini Iva è subordinata alla prova – da rendersi attraverso la cosiddetta procedura “semplificata” – dell’avvenuto imbarco dei beni mediante registrazione della fattura cartacea su apposito registro, previa annotazione da parte del comandante della propria dichiarazione di avvenuto imbarco.
Gli armatori delle imbarcazioni destinate all’attività di locazione
o noleggio devono inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione
per comunicare che le imbarcazioni sono adibite alla navigazione in alto mare. Allo stesso obbligo sono assoggettati gli armatori stranieri
che possono anche seguire una procedura semplificata direttamente
con l’ufficio preposto presso il Centro Operativo di Pescara
dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime di non imponibilità è peraltro applicato alle sole cessioni nei confronti dell’armatore, non potendo beneficiare dello stesso le cessioni precedenti. Una ipotesi specifica è rappresentata dall’acquisto di carburante per il quale la non imponibilità Iva è riconosciuta anche nelle ipotesi delle cosiddette cessioni a catena, fatto salvo che il trasferimento fisico del bene dal fornitore al cliente avvenga senza che eventuali trader interposti entrino nella disponibilità del bene medesimo. Il regime di non imponibilità sopra illustrato non si applica invece agli acquisti di dotazioni e forniture di bordo effettuati dai diportisti, intendendosi per questi coloro che usano la barca per scopi ricreativi propri, della propria famiglia e dei propri ospiti e, quindi, al di fuori dei regimi di impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti, quindi, all’acquisto delle dotazioni e forniture di bordo si applica il regime Iva ordinario, con l’aliquota propria di ciascun bene.
(Il regime fiscale sulle dotazioni – Barchemagazine.com – Dicembre 2022)