Il noleggio occasionale

Vediamo quali sono le regole per il noleggio occasionale delle unità da diporto e cosa stabilisce il regime fiscale di favore per chi intende noleggiare la propria imbarcazione

by Berardo Lanci*

A volte accade che un armatore diportista si possa trovare nella condizione di non utilizzo temporaneo della propria imbarcazione ovvero che intenda, seppur con i limiti propri dell’estraneità all’esercizio dell’impresa, utilizzare occasionalmente la propria unità da diporto per scopi di lucro. A queste e ad altre esigenze affini risponde l’art. 49-bis del Codice della Nautica, che prevede che il proprietario persona fisica o società, non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della propria imbarcazione senza che ciò – rispettando determinate condizioni – rappresenti uso commerciale della medesima imbarcazione.

I proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento.

Tale disposizione, introdotta nel 2011, su sollecitazione di Confindustria Nautica, con l’intento di incentivare il turismo nautico, prevede peraltro la possibilità per l’armatore diportista di beneficiare di un regime di tassazione di favore, opzionale rispetto al regime di tassazione ordinario. Infatti, i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento. Il provento assoggettabile a tassazione è pari all’importo lordo percepito, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata, in conformità con quanto previsto dalla Risoluzione 23 aprile 2014 n. 43/E, entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quindi, entro il 30 giugno successivo all’anno di riferimento. La percezione del provento derivante dal noleggio occasionale delle unità da diporto deve essere indicata nella specifica sezione della dichiarazione dei redditi relativa all’imposizione sostitutiva, secondo le modalità stabilite annualmente dai relativi decreti di approvazione dei modelli dichiarativi.

È espressamente previsto che il contratto di noleggio e le menzionate comunicazioni, complete delle relative ricevute di trasmissione, siano tenuti a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto durante il noleggio, a disposizione delle autorità di controllo, nonché siano conservati fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi.

A livello procedurale, l’effettuazione del noleggio occasionale, come disciplinato dalla norma in commento, è subordinata alla comunicazione inviata in via preventiva all’Agenzia delle Entrate, alla Capitaneria di Porto e, ove sia previsto l’impiego di personale, all’Inps ed all’Inail, mediante l’utilizzo dello specifico modello approvato con Decreto 26 febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È peraltro espressamente previsto che il contratto di noleggio e le menzionate comunicazioni, complete delle relative ricevute di trasmissione, siano tenuti a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto durante il noleggio, a disposizione delle autorità di controllo, nonché siano conservati fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi. Infine, si rende opportuno precisare che, in ipotesi di noleggio occasionale delle unità da diporto, il comando e la condotta dell’imbarcazione possono essere assunti dall’armatore, dall’utilizzatore ovvero attraverso l’impiego di altro personale, ferma restando la necessità di possedere la tipologia di patente nautica richiesta per la specifica situazione.

(Il noleggio occasionale – Barchemagazine.com – Novembre 2022)