Il monitoraggio fiscale

Il 30 novembre è il termine massimo per il monitoraggio fiscale previsto per le imbarcazioni e le navi da diporto tenute all’estero

by Berardo Lanci* – photo by Guillaume Plisson

Con l’approssimarsi del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, fissato al 30 novembre, si torna a discutere di una questione di grande interesse per gli armatori ovvero dell’obbligo di monitoraggio fiscale previsto per le imbarcazioni e le navi da diporto tenute all’estero. Tale adempimento rientra nell’obbligo, di più ampia portata, introdotto dal Decreto Legge n. 167/1990, di monitoraggio degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche, società semplici ed enti equiparati ed enti non commerciali fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

photo by Jeff Brown.

LE PERSONE FISICHE,
LE SOCIETÀ SEMPLICI ED ENTI EQUIPARATI E GLI ENTI NON COMMERCIALI FISCALMENTE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO SONO ASSOGGETTATI
AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE CHE INCLUDONO, TRA L’ALTRO, LA DETENZIONE DI IMBARCAZIONI E NAVI ESTERE.

Sono peraltro tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero, non solo i possessori formali delle stesse, ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i titolari effettivi dell’investimento. Inoltre, qualora sull’investimento estero sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono assoggettati al monitoraggio sia il titolare del diritto di usufrutto, sia il titolare della nuda proprietà. Al fine di adempiere agli obblighi in commento, i soggetti innanzi menzionati devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. La compilazione del quadro RW non comporta un automatico assoggettamento a tassazione in Italia dell’investimento estero, bensì è finalizzata a rendere noto all’amministrazione finanziaria il possesso di investimenti all’estero, potenzialmente suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

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Sul tema, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 172/E del 3 luglio 2009, chiarendo che sono considerate attività estere di natura patrimoniale da indicare nel quadro RW le imbarcazioni e le navi da diporto estere, ovvero iscritte in un registro marittimo estero. Infatti, il possesso di una imbarcazione o nave estera da parte di una persona fisica residente costituisce un elemento potenzialmente suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia, come avviene, per esempio, nelle ipotesi di locazione occasionale. Sulla base di quanto precisato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023 e relativa al 2022, le imbarcazioni e le navi da diporto estere sono identificate nel quadro RW con il codice “16 – Beni Mobiliari Registrati (es. yacht e auto di lusso)”. In relazione al valore da indicare nel medesimo quadro RW, il contribuente deve fare riferimento al costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero al valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione nello stesso).

La violazione degli obblighi di monitoraggio comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 30% del valore dell’investimento non dichiarato.

È peraltro opinione comune ritenere – sulla base dei principi di riferimento – che i soggetti fiscalmente residenti in Italia, tenuti all’obbligo di monitoraggio, siano tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi anche con riferimento alle unità da diporto tenute in forza di un contratto di leasing, in cui la titolarità del bene risulta in capo, appunto, alla società di leasing. L’importanza di rispettare l’obbligo di monitoraggio è evidenziata in maniera particolare anche dallo specifico regime sanzionatorio che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 30% del valore dell’investimento non dichiarato.

(Il monitoraggio fiscale – Barchemagazine.com – Ottobre 2023)