Esaminiamo come è cambiato lo schema del leasing maltese per yacht da diporto
by Federico Santini*
DOPO AVER DATO CONTO NEI PRECEDENTI NUMERI DELLE IMPORTANTI MODIFICHE DEL REGIME IVA sui contratti di leasing nautico italiano e francese in conseguenza delle richieste formulate dalla Commissione Europea, esaminiamo ora come è cambiato lo schema del leasing maltese. La Commissione Europea aveva infatti avviato una procedura di infrazione anche con riferimento al leasing maltese, nella misura in cui anche tale schema faceva applicazione di percentuali forfetarie di riduzione della base imponibile IVA.

Per superare tale procedura e mantenere in vita uno strumento che nel corso degli anni ha attratto a Malta un sempre crescente numero di armatori rendendo il Registro Maltese uno dei più popolari al mondo, in data 28 febbraio 2019 le autorità fiscali Maltesi hanno emesso le nuove Linee Guida in materia di IVA. Tali linee guida hanno abolito la forfetizzazione percentuale della base imponibile IVA introducendo per i contratti conclusi dal 1° novembre 2018 il principio dell’applicazione dell’IVA sulla base dell’effettivo utilizzo dello yacht all’interno ed all’esterno delle acque comunitarie mediante una particolare metodologia di calcolo. Tale metodologia di calcolo consiste nell’applicare in via provvisoria l’IVA sull’intero canone dovuto nel primo periodo fiscale ovvero, se il leasing inizia meno di 30 giorni prima della fine del primo periodo fiscale, anche nel secondo periodo fiscale e nel determinare poi, al termine di tale primo periodo ovvero del secondo periodo, a seconda dei casi, un Preliminary Ratio, ossia un valore percentuale calcolato sulla base delle informazioni fornite dall’utilizzatore al locatore dello yacht circa l’effettivo utilizzo dello yacht in acque comunitarie nel corso del citato periodo.

Il Preliminary Ratio sarà utilizzato per quantificare a posteriori la quota effettiva di canone da assoggettare ad IVA nel primo periodo fiscale e, se il leasing inizia meno di 30 giorni prima della fine del primo periodo fiscale, anche nel secondo periodo fiscale.
Le informazioni che l’utilizzatore dovrà fornire al locatore dovranno essere supportate da evidenze documentali tecniche e tecnologiche tali da mettere il locatore in grado di poter determinare quanto lo yacht è stato effettivamente utilizzato fino alla scadenza del primo periodo fiscale all’interno delle acque europee e quanto invece è stato utilizzato al di fuori delle acque europee. Il Preliminary Ratio sarà quindi utilizzato per quantificare a posteriori la quota effettiva di canone da assoggettare ad IVA nel primo periodo fiscale e, se il leasing inizia meno di 30 giorni prima della fine del primo periodo fiscale, anche nel secondo periodo fiscale. La differenza tra l’IVA piena, versata provvisoriamente, e l’IVA effettivamente dovuta sulla base del Preliminary Ratiocostituirà un credito IVA del locatore che potrà essere compensato con l’IVA a debito dovuta nel periodo fiscale immediatamente successivo. Il Preliminary Ratio costituirà il parametro provvisorio per l’applicazione dell’IVA sui canoni dovuti nell’anno successivo, al termine del quale, sulla base delle evidenze documentali di effettivo utilizzo dello yacht nel corso di tale anno fornite dall’utilizzatore, sarà determinato l’Actual Ratio, ossia l’importo dell’IVA effettivamente dovuto ed eventuali differenze a debito o a credito rispetto a quanto versato sulla base del Preliminary Ratio, saranno regolate, rispettivamente, come IVA a debito o a credito nell’anno successivo.
I canoni di leasing annuali sono determinati sulla base di un valore del bene che viene ridotto di anno in anno in funzione del suo deprezzamento, e di conseguenza si riducono proporzionalmente di anno in anno.
Se questo è il metodo di calcolo della parte di canone da assoggettare ad IVA in relazione all’utilizzo effettivo dello yacht, occorre sottolineare che il leasing maltese, diversamente dal leasing italiano e da quello francese che hanno prettamente natura finanziaria, presenta un ulteriore notevole vantaggio in termini di riduzione dell’IVA. Infatti, il valore del leasing, ossia il valore dello yacht che rappresenta al contempo la base imponibile dell’IVA, si riduce di anno in anno in funzione di percentuali di deprezzamento annuo del bene che variano in funzione del valore di acquisto iniziale del bene stesso e che sono stabilite dalla normativa maltese nota come “Subsidiary Legislation 517.03 (Taxable Value of Used Pleasure Boats) Regulations”. Ad esempio, per yacht il cui prezzo di acquisto non supera 10 milioni di euro, è prevista una percentuale di deprezzamento del 20% nel primo anno ed una percentuale del 10% per ciascun anno successivo fino al quarto anno, una percentuale del 20% nel quinto anno e poi percentuali più basse negli anni a seguire. Di conseguenza, i canoni di leasing annuali sono determinati sulla base di un valore del bene che viene ridotto di anno in anno in funzione del suo deprezzamento, e di conseguenza si riducono proporzionalmente di anno in anno.
Al termine del leasing l’utilizzatore può acquistare lo yacht ad un prezzo pari al valore residuo, ossia pari al valore di acquisto originario del bene detratto il suo deprezzamento calcolato sulla base delle percentuali suddette negli anni di durata del leasing. Sul valore di riscatto così determinato sarà dovuta l’IVA piena nell’aliquota del 18%.
(Il Leasing Maltese – Barchemagazine.com – Febbraio 2021)