Il giudizio della Corte

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di esenzione fiscale sull’acquisto di carburante per yacht commerciali

by Federico Santini*

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA HA SANCITO la fine dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni impiegate in attività di noleggio, salvo solo ed esclusivamente il caso in cui il noleggiatore utilizzi l’imbarcazione per lo svolgimento di un’attività commerciale. Con una sentenza pronunciata in data 16 settembre 2021 nel caso C-341/20 la Corte di Giustizia ha accolto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE (Direttiva 2003/96/CE), proposto dalla Commissione Europea contro la Repubblica Italiana, dichiarando che “Concedendo il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l’oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”.

In buona sostanza, la Corte ha ritenuto corretta la tesi della Commissione Europea secondo la quale l’Italia consentendo l’esenzione in tutti i casi di locazione o noleggio di yacht, a prescindere dal tipo di utilizzo dello yacht, da parte del locatario o noleggiatore, ha violato gli obblighi imposti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96. Tale norma comunitaria esclude infatti l’esenzione per i prodotti energetici utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, laddove per imbarcazioni private da diporto si intende l’uso di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Corte Avvocato Novembre 2021
La Corte ha ritenuto corretta la tesi della Commissione Europea secondo la quale l’Italia consentendo l’esenzione in tutti i casi di locazione o noleggio di yacht, a prescindere dal tipo di utilizzo dello yacht, da parte del locatario o noleggiatore, ha violato gli obblighi imposti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96.

La Commissione ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’utilizzatore da prendere in considerazione al fine di concedere o rifiutare il beneficio dell’esenzione dall’accisa è il locatario o il noleggiatore, e non il locatore o il noleggiante. Ai fini dell’esenzione, non sarebbe dunque sufficiente che il noleggio configuri un’attività commerciale per il noleggiante, al contrario sarebbe determinante l’uso che il noleggiatore fa dello yacht, sicché per beneficiare dell’esenzione il noleggiatore dovrebbe, a sua volta, svolgere un’attività commerciale ossia fornire un servizio a titolo oneroso a favore di terzi.

Corte Avvocato Novembre 2021

Chi noleggia uno yacht a scopo ricreativo, ossia per vacanza, dovrà versare l’IVA piena sul costo del carburante utilizzato nel corso della crociera.

La normativa italiana, e segnatamente l’articolo 1, paragrafo 6, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 225 del 15 dicembre 2015 (Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne), come chiarito dalla circolare 5/D dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 marzo 2016, legittima l’esenzione fiscale per il fatto che il noleggio costituisce, secondo il diritto italiano, un’attività commerciale per il noleggiante e ciò indipendentemente dall’utilizzo che dell’imbarcazione fa il noleggiatore, quindi anche nel caso in cui il noleggiatore utilizzi l’imbarcazione a scopo puramente ricreativo.

Ebbene la Corte di Giustizia, anche sulla scorta della propria giurisprudenza, ha chiarito che, ad essere pertinenti ai fini della concessione del beneficio dell’esenzione dall’accisa sono l’utilizzatore finale, locatario o noleggiatore, e l’utilizzazione finale dell’imbarcazione da parte di tale soggetto, ed è tale utilizzazione che deve servire direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso in vista di tale esenzione e che questa interpretazione dell’art. 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/06 è pienamente conforme alla finalità della stessa, ossia tassare i prodotti energetici in funzione della loro effettiva utilizzazione. La Corte ha quindi concluso che, concedendo il beneficio dell’esenzione ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto impiegate in attività di noleggio laddove l’utilizzatore usi l’imbarcazione a scopo ricreativo e non commerciale, la Repubblica Italiana ha violato la citata direttiva. A seguito di tale pronuncia l’Italia dovrà necessariamente adeguarsi all’interpretazione della Commissione Europea, con la conseguenza che chi noleggia uno yacht a scopo ricreativo, ossia per vacanza, dovrà versare l’IVA piena sul costo del carburante utilizzato nel corso della crociera.

(Il giudizio della Corte – Barchemagazine.com – Novembre 2021)