Il Covid addendum MYBA

MYBA ha predisposto uno specifico addendum al contratto di charter standard, noto come “Covid Addendum”, che disciplina in maniera dettagliata gli effetti del virus Covid-19 sull’esecuzione del contratto e le relative conseguenze

by Federico Santini*

NEL NUMERO DI GIUGNO 2020 DI BARCHE AVEVO ESAMINATO LE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA COVID sui contratti di charter, cercando di fornire agli armatori ed ai charteristi alcuni utili suggerimenti in relazione a quei contratti di charter MYBA – il modello più utilizzato nella pratica – che non potevano essere adempiuti a causa dell’epidemia. Avevo segnalato come, da un lato, la clausola (18) del contratto MYBA consenta la cancellazione del contratto solo con riferimento a quei charter stipulati prima della diffusione della pandemia, e, dall’altro lato, come sorprendentemente non esista nel contratto MYBA una clausola che consenta al charterista la cancellazione del contratto per cause di forza maggiore.

Avvocato Aprile 2021
L’addendum distingue poi due possibili situazioni, la prima riguarda l’ipotesi in cui prima dell’inizio del periodo di charter l’armatore o il charterista non sia in grado di adempiere alla propria obbligazioneprincipale quale diretta conseguenza della malattia Covid-19; la seconda riguarda l’ipotesi in cui si verifichi la diffusione del virus a bordo dello yacht durante la crociera.

Avevo quindi concluso l’analisi segnalando l’esigenza di inserire nei contratti di charter futuri una clausola speciale o un addendum che disciplinasse quei casi in cui il charter deve essere cancellato da parte dell’armatore o da parte del charterista per ragioni dovute direttamente al virus. Tale esigenza è stata immediatamente condivisa dall’associazione dei broker MYBA che ha predisposto ed iniziato ad utilizzare uno specifico addendum al contratto di charter standard, noto appunto come “Covid Addendum”, che disciplina in maniera dettagliata gli effetti del virus Covid-19 sull’esecuzione del contratto e le relative conseguenze. Esaminiamo quindi il contenuto di questo documento che propone modalità di gestione dell’emergenza e regole di condotta chiare ed equilibrate, finalizzate a consentire, ove possibile, l’effettuazione del charter in condizioni di sicurezza e, ove ciò non sia possibile, a definire le conseguenze della cancellazione.

Fondamentale è la previsione di cui alla clausola 2 che espressamente qualifica la malattia da Covid-19 e le sue conseguenze dirette (quali la quarantena, la sospensione dei viaggi, le restrizioni in entrata o in uscita imposte da autorità locali o nazionali) come una causa di forza maggiore ai sensi della Clausola 18a del contratto di charter.

L’addendum distingue poi due possibili situazioni, la prima (clausola 3) riguarda l’ipotesi in cui prima dell’inizio del periodo di charter l’armatore o il charterista non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione principale (rispettivamente di consegnare e di prendere in consegna lo yacht) quale diretta conseguenza della malattia Covid-19; la seconda (clausola 4) riguarda l’ipotesi in cui si verifichi la diffusione del virus a bordo dello yacht durante il periodo di charter. Nel primo caso è previsto che le parti negozieranno in buona fede per un periodo massimo di dieci giorni e comunque fino alla data di inizio del charter, le possibili modalità per consentire l’esecuzione del contratto, incluso a titolo esemplificativo il cambiamento del porto di consegna e/o di riconsegna, ovvero dell’area di navigazione, ovvero lo spostamento del periodo del charter (entro comunque 12 mesi), al fine di mitigare gli effetti dell’evento di forza maggiore. 

È altresì previsto che, ove le Parti non raggiungano un accordo, ciascuna di esse potrà cancellare il contratto di charter ed in tal caso tutti i pagamenti già effettuati dal charterista dovranno essergli immediatamente restituiti senza interessi e senza alcuna penale o deduzione ad eccezione soltanto del costo delle eventuali provviste di bordo già acquistate per conto del charterista e delle spese sostenute per suo conto.

Avvocato Aprile 2021

Ove la prosecuzione del charter non fosse possibile in base ai regolamenti, leggi, raccomandazioni e buone pratiche sanitarie, ovvero fosse giudicato dal comandante rischioso per la salute delle persone a bordo, il charter dovrà essere concluso in anticipo.

Invece nel caso di Covid-19 a bordo è previsto l’impegno delle parti a ricercare in buona fede soluzioni che, innanzitutto, permettano di proteggere la vita del charterista, dei suoi ospiti e dell’equipaggio e, in secondo luogo e se possibile, proseguire il charter, ad esempio adottando misure di protezione a bordo o deviando verso un porto per sbarcare le persone affette dal virus.

Ove la prosecuzione del charter non fosse possibile in base ai regolamenti, leggi, raccomandazioni e buone pratiche sanitarie ovvero fosse giudicato dal comandante rischioso per la salute delle persone a bordo, il charter dovrà essere concluso in anticipo. In caso di risoluzione anticipata l’addendum (clausola 5) prevede che, se la risoluzione è dovuta al fatto che il charterista o uno dei suoi ospiti sia infetto ovvero sia probabile, a ragionevole parere del comandante, che lo sia, in tal caso resterà dovuto il pagamento dell’intero corrispettivo del charter; mentre se la risoluzione è dovuta al fatto che un membro dell’equipaggio sia infetto ovvero sia probabile, a ragionevole parere del comandante, che lo sia, l’armatore dovrà rimborsare al charterista la quota parte del corrispettivorelativa al periodo di charter non goduto. In entrambi i casi sarà dovuta al broker la commissione di brokeraggio in percentuale al periodo di charter effettivamente eseguito.

Avvocato Aprile 2021
Fondamentale è la previsione di cui alla clausola 2 che espressamente qualifica la malattia da Covid-19 e le sue conseguenze dirette come una causa di forza maggiore ai sensi della clausola 18a del contratto di charter.

L’addendum prevede poi (clausola 8) che il comandante è sempre autorizzato a (i) non seguire le istruzioni del charterista laddove ritenga che le stesse possano mettere a rischio la salute delle persone a bordo ovvero impedire allo yacht di adempiere a successivi impegni di charter, e (ii) ad osservare tutte le istruzioni, regole, leggi, raccomandazioni e buone pratiche fornite da autorità governative e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità finalizzate a salvaguardare la salute delle persone a bordo anche laddove ciò incida sull’esecuzione del charter e/o sull’utilizzo dello yacht da parte del charterista.

(Il Covid addendum MYBA – Barchemagazine.com – Aprile 2021)