Il contrabbando di yacht

Il contrabbando è tornato in Italia a costituire una fattispecie di reato, quando i diritti di confine dovuti sono superiori a diecimila euro, mentre in precedenza era stato depenalizzato e costituiva un illecito amministrativo

by Federico Santini*

Nel precedente numero di questa rivista abbiamo analizzato il regime di temporanea importazione di yacht da diporto extra-UE in Italia segnalando la necessità che gli armatori siano estremamente attenti a rispettare il termine di appuramento di 18 mesi di permanenza nelle acque comunitarie. In particolare, abbiamo chiarito che, se entro il termine di appuramento l’unità da diporto non è trasferita fuori del territorio doganale o il mezzo di trasporto non è vincolato a un altro regime doganale, si determina una fattispecie di contrabbando penalmente rilevante. Passiamo ora ad esaminare in dettaglio il regime sanzionatorio applicabile in Italia al contrabbando cd. extra-ispettivo.

Il procedimento sanzionatorio prevede la facoltà del contribuente di proporre opposizione al sequestro e di essere ascoltato dalle autorità doganali prima dell’emissione da parte di quest’ultima dell’atto di contestazione della violazione.

Con il Decreto Legislativo n. 75/2020, che ha recepito la Direttiva PIF (Direttiva UE n. 2017/1371) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea, il contrabbando è tornato in Italia a costituire una fattispecie di reato, quando i diritti di confine dovuti sono superiori a euro 10.000,00, mentre in precedenza (con il D.Lgs. n. 8/2016) il contrabbando era stato depenalizzato e, pertanto, salvo che non sussistessero talune circostanze aggravanti, costituiva un illecito amministrativo.

Pertanto, chi si rende responsabile di violazione del termine di appuramento, sempre che i diritti di confine evasi superino la soglia di euro 10.000,00, sarà quindi sottoposto a procedimento penale per contrabbando e rischia la pena della reclusione da 3 a 5 anni in aggiunta alla multa prevista per le singole fattispecie. In aggiunta al procedimento penale sarà intrapreso un procedimento amministrativo di competenza degli uffici dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, finalizzato al recupero dei diritti evasi (IVA e dazi) ed al pagamento delle relative sanzioni che vanno da 2 a 10 volte i diritti evasi. Non solo ma l’art. 301, comma 1, del TULD prevede che “nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto”.

NEI CASI DI CONTRABBANDO È SEMPRE ORDINATA LA CONFISCA DELLE COSE CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMETTERE IL REATO E DELLE COSE CHE NE SONO L’OGGETTO OVVERO IL PRODOTTO O IL PROFITTO.

Allorché l’autorità doganale o la Guardia di Finanza, nell’effettuazione di attività di controllo doganale, verifica e contesta la presunta violazione del termine di appuramento e quindi la fattispecie del contrabbando, procederà al sequestro preventivo (ex art. 321 Codice di Procedura Penale) dello yacht con affidamento dello stesso in custodia giudiziale al soggetto terzo dalla stessa autorità nominato, ed alla trasmissione del relativo verbale alla Procura della Repubblica competente per territorio per la convalida del sequestro nonché all’Agenzia delle Dogane e Monopoli competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 16 e ss. del D.Lgs. n. 472/1997 e per la confisca.

Il procedimento sanzionatorio davanti l’Agenzia delle Dogane e Monopoli è disciplinato dalla Legge 689/1981 che prevede la facoltà del contribuente di proporre opposizione al sequestro e di essere ascoltato dalle autorità doganali prima dell’emissione da parte di quest’ultima dell’atto di contestazione della violazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra oltre che del connesso provvedimento di confisca, nonché la possibilità di impugnare i suddetti provvedimenti davanti all’autorità giudiziaria competente. Di fatto, il responsabile si troverà a rispondere di sanzioni amministrative che vanno da 2 a 10 volte l’IVA evasa e, in aggiunta e per effetto della confisca, perderà la proprietà ed il possesso dello yacht, salvo che non ne richieda immediatamente il riscatto nel qual caso dovrà pagare all’Agenzia delle Dogane e Monopoli un importo pari al valore commerciale dello yacht aumentato dell’IVA. Il valore commerciale dello yacht sarà fissato in via presuntiva dall’autorità doganale sulla base dei documenti in suo possesso, salvo il diritto dell’armatore di presentare una perizia asseverata circa il valore di mercato dello yacht stabilito sulla base dell’età dello yacht, del suo stato di manutenzione e dei prezzi praticati sul mercato per yacht dello stesso modello o similari.

GLI ARMATORI DEVOVO ESSERE ESTREMAMENTE ATTENTI A RISPETTARE IL TERMINE DI APPURAMENTO DI 18 MESI DI PERMANENZA NELLE ACQUE COMUNITARIE.

Come sopra detto, resta salva la facoltà dell’armatore di impugnare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni ed il provvedimento di confisca dinanzi la competente autorità giudiziaria, ma in tal caso il provvedimento di confisca resterà efficace sino alla definizione della controversia doganale con facoltà dell’autorità doganale di vendere lo yacht all’asta pubblica.

(Il contrabbando di yacht – Barchemagazine.com – Febbraio 2022)