Il charter nautico

Le società di charter possono emettere voucher per noleggi e locazioni di imbarcazioni che sono sottoposti a uno specifico regime IVA

by Berardo Lanci*

L’indiscutibile momento di grande successo che sta vivendo il mondo della nautica e, con esso, il ricorso sempre maggiore all’utilizzo di imbarcazioni mediante contratti di locazione o noleggio hanno determinato l’ampliamento delle forme contrattuali e delle proposte commerciali connesse con l’attività di charter nautico. Fra questi, merita sicuramente essere citata la tendenza delle società di charter di emettere voucher relativi a noleggi e locazioni di imbarcazioni. I voucher possono essere emessi con l’individuazione di tutti gli elementi specifici della prestazione (per esempio, prezzo, periodo, tipologia di imbarcazione, cliente, rotta e soste) oppure con un minore grado di definizione. In tale ultima ipotesi, i dettagli sono definiti in un secondo momento e, precisamente, in sede di utilizzo del voucher medesimo.

ALLA EMISSIONE
E CIRCOLAZIONE DEI VOUCHER È RISERVATO UNO SPECIFICO REGIME IVA, PREVISTO DALLA DIRETTIVA N. 1065/2016/UE E RECEPITO IN ITALIA MEDIANTE INTEGRAZIONE DEL CD. CODICE IVA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633.

Alla emissione e circolazione dei voucher è riservato uno specifico regime IVA, previsto dalla Direttiva n. 1065/2016/UE e recepito in Italia mediante integrazione del cd. Codice IVA di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale previsione, è bene sottolinearlo, non modifica il regime di tassazione ai fini IVA della locazione e del noleggio, bensì è relativo al solo trattamento dei voucher nelle diverse fasi di commercializzazione e distribuzione. In particolare, con il termine voucher si fa riferimento allo strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo, totale o parziale, a fronte della prestazione di servizi di locazione e noleggio e che indica i dettagli dell’operazione sottostante noti al momento dell’emissione, quali, per esempio, i servizi da prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

La disciplina qui in commento distingue tra due tipi di voucher, quello cosiddetto monouso e quello multiuso. Il voucher è monouso se al momento dell’emissione è nota la disciplina IVA applicabile alla prestazione dei servizi a cui lo stesso dà diritto. Il trasferimento di detto voucher costituisce ai fini IVA la prestazione a cui lo stesso dà diritto. Se il voucher è emesso da un soggetto diverso da quello che effettua la prestazione di noleggio o locazione della imbarcazione, la prestazione medesima si considera effettuata nei confronti di colui che ha emesso il voucher. Di contro, il voucher è multiuso se al momento dell’emissione non è nota la disciplina IVA applicabile alla prestazione dei servizi a cui lo stesso dà diritto. I trasferimenti di detto voucher precedenti quello che rappresenta l’accettazione dello stesso come corrispettivo non costituiscono prestazioni di servizio rilevanti ai fini IVA.

Il voucher è monouso se al momento dell’emissione è nota la disciplina IVA applicabile alla prestazione dei servizi a cui lo stesso dà diritto. Di contro, il voucher è multiuso se al momento dell’emissione non è nota la disciplina IVA applicabile alla prestazione dei servizi a cui lo stesso dà diritto.

Invece, l’accettazione del voucher quale corrispettivo è considerata prestazione di noleggio o locazione ai fini IVA. Un esempio può forse aiutare a chiarire il quadro normativo di riferimento. La Alfa Charter emette un voucher per un noleggio a breve termine in relazione al quale sono definiti tutti gli aspetti contrattuali che rilevano ai fini dell’applicazione dell’IVA. Detto voucher è considerato monouso e ciascun trasferimento dello stesso è considerato ai fini IVA la medesima prestazione di noleggio. In una diversa ipotesi, Alfa Charter emette un voucher per un noleggio a breve termine in relazione al quale non sono definiti alcuni elementi della prestazione rilevanti ai fini della determinazione del corretto trattamento ai fini IVA quali, per esempio, i punti di approdo dall’imbarcazione noleggiata. In questo caso non è possibile definire la base imponibile IVA del noleggio in quanto non si conosce la parte di rotta interna al territorio comunitario (cfr. art. 7-quater, comma 1, lett. e) del Codice IVA). Il voucher in argomento è considerato multiuso e quindi i trasferimenti dello stesso non sono rilevanti ai fini IVA fino a quando il voucher viene utilizzato come pagamento della prestazione di noleggio.

(Il charter nautico – Barchemagazine.com – Marzo 2023)