Acquisto e gestione di una imbarcazione da parte del diportista. Analizziamo quali sono le questioni fiscali di maggiore rilevanza
by Berardo Lanci*
L’acquisto di una imbarcazione comporta certamente delle scelte da parte dell’armatore, alcune delle quali connesse – per causa o per effetto – a risvolti fiscali importanti. Con il presente intervento si vuole ricordare quali, fra questi, sono quelli di maggiore rilevanza riservandoci di riaffrontarli singolarmente e con maggior grado di approfondimento nel corso delle prossime uscite. Chiarimento preliminare è che nell’attuale analisi ci si pone nella prospettiva del diportista ovvero della persona fisica che, come già abbiamo avuto modo di precisare in passato, usa la barca per scopi ricreativi propri, della propria famiglia e dei propri ospiti e, quindi, al di fuori dei regimi di impresa, arte o professione. La prima questione che si pone al riguardo è quella relativa al regime di tassazione dell’acquisto. In particolare, l’acquisto di imbarcazioni nuove è assoggettato all’ordinario regime IVA, applicata con l’aliquota del 22%. Tale impatto può peraltro subire degli effetti mitigatori qualora l’armatore diportista non proceda all’acquisto diretto dell’imbarcazione, ma sottoscriva piuttosto un contratto di locazione non a breve termine, ovvero superiore a 90 giorni: in questo caso, infatti, la parte di corrispettivo assoggettata ad IVA sarebbe solo quella relativa all’effettivo utilizzo dell’imbarcazione all’interno delle acque comunitarie, con conseguente riduzione dell’IVA complessivamente applicata. Questo regime, recentemente modificato per tenere conto dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione all’interno o all’esterno delle acque comunitarie, ha sostituito il precedente regime che riconosceva valido il criterio forfettario, certamente di più comoda applicazione e meno soggetto a possibili contestazioni.
Differente ipotesi è poi quella in cui si procede all’acquisto di una imbarcazione usata. Qui sono necessarie delle distinzioni, che tengano peraltro in debita considerazione cosa sia avvenuto in passato, quando l’attuale venditore ha acquistato l’imbarcazione. Infatti, qualora la barca usata sia venduta da un soggetto IVA operante nel regime di impresa, arte o professione, è necessario preliminarmente verificare se questi abbia detratto l’IVA all’acquisto. In caso affermativo, l’armatore si vedrà a sua volta applicare l’IVA; in caso contrario l’acquisto sarà considerato esente ai fini IVA. Se invece anche il soggetto IVA, attuale cedente, non si è visto applicare l’IVA al suo acquisto (perché chi gli aveva venduto l’imbarcazione non aveva detratto l’IVA oppure era persona fisica) si procede ad una vendita con applicazione del cosiddetto regime del margine, in cui l’IVA non è esposta ed il venditore determina indirettamente la quota di IVA conglobata nel margine eventualmente realizzato.

IL REGIME DI TASSAZIONE SULL’ACQUISTO DI IMBARCAZIONI NUOVE È ASSOGGETTATO ALL’ORDINARIO REGIME IVA CON UN’ALIQUOTA APPLICATA DEL 22%.
Qualora, infine, l’attuale cedente sia una persona fisica che opera al di fuori del regime di impresa, arte o professione, la vendita non sarà rilevante ai fini IVA per carenza del requisito soggettivo. In questo caso, la cessione è assoggettata ad imposta di registro, variabile in base alla lunghezza dello scafo. L’armatore diportista non avrà alcun titolo per dedurre i costi o detrarre l’IVA eventualmente applicata in sede di acquisto dell’imbarcazione e manterrà la barca, appunto, in regime “privato”. Al diportista non sono peraltro riconosciuti molti benefici di natura fiscale e quindi sarà nella maggior parte delle volte tenuto a farsi carico degli oneri fiscali per i beni ed i servizi acquistati in connessione con la gestione dell’imbarcazione, senza possibilità di deduzione o detrazione. È importante sul punto precisare che al diportista non si applicano le regole proprie dei soggetti IVA che prevedono, salvo specifiche deroghe, l’applicazione dell’IVA nel proprio paese di stabilimento, mediante il meccanismo del reverse charge. Il diportista si troverà infatti nella situazione di dovere sostenere oneri fiscali previsti dalla legislazione del Paese nel quale procederà all’acquisto del bene o del servizio (per esempio, aliquota IVA applicata nel Paese estero ai beni acquistati per dotazioni e provviste di bordo o alle riparazioni oppure regime IVA ed accise applicate ai rifornimenti di carburante), il che potrebbe potenzialmente rappresentare anche un vantaggio, qualora navigasse in un Paese in cui, per esempio, vengano applicate aliquote IVA inferiori rispetto a quelle italiane.
Un ulteriore aspetto che merita certamente essere citato in questa sede è poi quello connesso con la possibilità, per l’armatore diportista, di noleggiare a terzi l’imbarcazione in via occasionale, scontando una tassazione agevolata mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20%. Detta imposta è applicata ai proventi, con esclusione della deducibilità dei costi sostenuti relativi all’attività di noleggio. Il regime in argomento è applicabile assumendo che il numero di giorni complessivi di noleggio non sia superiore a 42 all’anno e che siano rispettate specifiche condizioni, anche di natura procedurale, che verranno meglio disaminate in una delle prossime uscite della rivista.
(I risvolti fiscali – Barchemagazine.com – Settembre 2022)