La cessione di yacht

La cessione di yacht da parte di un operatore italiano ad un altro operatore europeo può beneficiare dello speciale regime intracomunitario di non imponibilità ai fini IVA

by Berardo Lanci* – photo by Guillaume Plisson

Come già trattato in un precedente articolo, la cessione di yacht – al pari di altri beni mobili – da parte di un operatore italiano ad un altro operatore europeo può beneficiare dello speciale regime intracomunitario di non imponibilità ai fini IVA se, tra le altre condizioni, sia soddisfatta quella dell’effettivo trasporto del bene in un altro paese comunitario, diverso dall’Italia, in cui il cessionario sia residente ovvero sia identificato ai fini IVA. Assume in tale ambito specifica rilevanza la circostanza che l’operatore nazionale che effettua la cessione intracomunitaria sia in possesso della documentazione atta a dimostrare che il bene sia effettivamente fuoriuscito dal territorio nazionale.

In ragione però del fatto che nel tempo ogni paese dell’unione abbia adottato proprie regole circa la menzionata documentazione, gli operatori sono stati onerati di dovere predisporre un set documentale con diversi ambiti di incertezza circa la effettiva validità probatoria. Consapevole di tale situazione, il legislatore comunitario ha modificato la normativa di riferimento mediante il Regolamento UE n. 2018/1912 con cui è stato inserito l’art. 45-bis nel Regolamento di esecuzione n. 282/2011. In particolare, è stato previsto per tutti i paesi dell’Unione europea che, al possesso da parte dell’operatore della documentazione in seguito indicata, si presume che il trasferimento dei beni da un paese comunitario all’altro sia effettivamente avvenuto, a meno di prova in senso contrario. Peraltro, nella diversa ipotesi in cui l’operatore non disponga in tutto o in parte della documentazione qui in commento, viene fatta salva la possibilità che lo stesso con altri mezzi probatori provi il trasporto o la spedizione del bene nell’altro paese comunitario. L’art. 45-bis citato ha nello specifico individuato due gruppi di documenti, elencati rispettivamente nella lettera a) del paragrafo 3 (come, per esempio, CRM, polizza di carico, fattura dello spedizioniere) e nella lettera b) del medesimo paragrafo 3 (come, per esempio, polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni, documenti bancari relativi al pagamento del trasporto dei beni, documentazione ufficiale rilasciata da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nel Paese dell’Unione di destinazione). Peraltro, ai fini della validità della presunzione relativa di trasferimento del bene, è richiesto che, a seconda del soggetto incaricato del trasporto, si sia in possesso di alcuni dei documenti sopra indicati, purché non contraddittori tra loro. 

In mancanza della documentazione di cui all’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, è comunque possibile provare il trasporto dello yacht attraverso altri elementi. In caso di trasferimento “via mare” è possibile fornire, tra gli altri documenti, il contratto di ormeggio nel porto nel paese comunitario di destinazione.

Nell’ipotesi in cui il trasporto sia curato dal cessionario, o da terzi per suo conto, è ulteriormente richiesta una dichiarazione di avvenuto trasporto rilasciata dal cessionario stesso. Come già anticipato, in ipotesi di documentazione non conforme ai principi innanzi menzionati, la cessione non viene automaticamente considerata imponibile ai fini IVA, con conseguente applicazione dell’IVA, come se si trattasse di una operazione nazionale interna: viene invece meno il valore di presunzione relativa della documentazione a disposizione. Tutti questi principi sono assolutamente validi anche nell’ipotesi in cui il bene oggetto di cessione sia uno yacht. È importante quindi che gli operatori predispongano con attenzione il set documentale previsto dal Regolamento sopra citato al fine di sostenere – con presunzione relativa – che è stata soddisfatta la condizione del trasporto dello yacht nel paese unionale di destinazione. È parimenti importante ricordare che l’operatore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta dal Regolamento, possa comunque fare riferimento ai principi espressi dall’Agenzia delle Entrate precedentemente alla entrata in vigore dell’art. 45-bis qui in commento.

L’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 282/2011 prevede che in ipotesi di possesso di determinati documenti opera la presunzione relativa di trasporto dello yacht nel paese comunitario di destinazione.

Al riguardo si ricorda in particolare la Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in ipotesi di cessione intracomunitaria di yacht con trasferimento “via mare”, il trasporto dello yacht dal porto italiano al porto comunitario di destinazione può essere provato integrando la documentazione ordinariamente richiesta (quale, per esempio, fattura di vendita; documentazione bancaria; documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario; documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente della imbarcazione dal registro italiano), con una dichiarazione che attesti l’arrivo nel porto comunitario di destinazione, corredata dal contratto di ormeggio nel porto medesimo.

(La cessione di yacht – Barchemagazine.com – Novembre 2023)