Da oltre un anno è entrata in vigore in Spagna una nuova regolamentazione che disciplina il rilascio della licenza di charter agli yacht commerciali sia con bandiera spagnola sia con bandiera straniera
by Federico Santini*
LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CHARTER, introdotta con l’Istruzione di Servizio n. 10/2019 del Direttore Generale della Marina Mercantile Spagnola, ha di fatto semplificato ed uniformato a livello nazionale la procedura per il rilascio della licenza, senza la quale non può essere esercitata attività di charter in acque spagnole.
Prima dell’emanazione di tale provvedimento ottenere la licenza di charter, specialmente per yacht con bandiera straniera, era piuttosto complicato, lento e costoso, anche perché le capitanerie di porto spagnole applicavano regole diverse da regione a regione con un notevole margine di discrezionalità nella richiesta dei documenti.
Grazie all’insistente richiesta dei vari operatori e delle locali associazioni di categoria, oggi il sistema per ottenere la licenza è uniforme a livello nazionale e più semplice. In particolare, la nuova procedura è articolata in due fasi. La prima fase consiste nella presentazione presso la Direzione Generale della Marina Mercantile della domanda di rilascio della licenza unitamente alla documentazione relativa alla società armatrice e dei certificati dello yacht. All’esito della verifica di tale documentazione, ove siano soddisfatti gli standard di sicurezza prescritti, lo yacht sarà inserito in un database nazionale tenuto dalla stessa Direzione Generale della Marina Mercantile per un periodo di due anni. Alla scadenza dei due anni, la società armatrice dovrà nuovamente produrre tutta la documentazione al fine di garantire il mantenimento degli standard di sicurezza in vigore. Da sottolineare che, ove per un anno lo yacht non navighi in acque spagnole, sarà cancellato dal database nazionale e, laddove successivamente intenda svolgere charter in Spagna, dovrà fornire nuovamente la suddetta documentazione.
Il provvedimento distingue gli yacht con bandiera spagnola o di altro paese dell’Unione Europea e quelli con bandiera extra-UE, prevedendo per i primi una durata di un anno e per i secondi una durata di tre mesi.
Una novità importante è che non è più richiesta la traduzione giurata dei documenti da produrre a condizione che tali documenti siano in lingua spagnola o in lingua inglese. La seconda parte della procedura consiste nella presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione alla partenza presso la capitaneria di porto dove lo yacht intende iniziare la navigazione. In questa fase saranno normalmente forniti e saranno oggetto di verifica i documenti (contratti di arruolamento, certificati di competenza, ecc.) relativi all’equipaggio a bordo al fine di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza relative all’equipaggio. Va tuttavia detto che tale documentazione può essere fornita direttamente nella prima fase della procedura, nel qual caso in sede di richiesta dell’autorizzazione alla partenza il comandante dello yacht dovrà comunicare per iscritto alla capitaneria di porto competente che non ci sono cambiamenti nella composizione dell’equipaggio ovvero, nel caso in cui ci siano, le informazioni ed i documenti relativi ai nuovi membri dell’equipaggio.
È introdotta la possibilità per il comandante dello yacht, laddove arrivi in porto e riparta prima dell’apertura degli uffici della locale capitaneria di porto, di presentare un’auto-dichiarazione di partenza salvo l’obbligo di fornire entro il giorno lavorativo successivo le informazioni riguardanti la composizione dell’equipaggio e la relativa documentazione. Quanto alla durata della licenza di charter, il recente provvedimento distingue tra yacht con bandiera spagnola o di altro paese dell’Unione Europea, da un lato, e yacht con bandiera extra-UE, prevedendo per i primi una durata di un anno e per i secondi una durata di tre mesi. Se però uno dei certificati dello yacht scade prima della scadenza di tali periodi, scadrà prima anche la licenza.
Un’ulteriore novità riguarda gli yacht di lunghezza inferiore a 24 metri con bandiera diversa da quella spagnola, per i quali è introdotta la possibilità – il cui esercizio è tuttavia soggetto alla valutazione discrezionale dell’autorità marittima – di evitare l’ispezione obbligatoria da parte dell’ente tecnico spagnolo circa il rispetto dei regolamenti spagnoli di sicurezza per yacht commerciali, producendo un certificato di idoneità alla navigazione rilasciato dall’autorità di bandiera di appartenenza.
(Fare charter in Spagna – Barchemagazine.com – Ottobre 2020)