Commissione di brokeraggio non pagata

Il broker, che dimostri di essere stato la causa effettiva della conclusione della vendita, ha diritto al pagamento di una commissione in percentuale del prezzo pattuito. Una interessante pronuncia di una Corte Olandese

by Federico Santini*

STUDIO LEGALE DI ROTTERDAM SPECIALIZZATO NEL SETTORE MARITTIMO ha di recente segnalato la pronuncia di una Corte Olandese emessa in un procedimento proposto da Edmiston – uno dei più noti yacht broker a livello internazionale – che reclama il pagamento della commissione per l’attività di intermediazione asseritamente svolta in relazione alla vendita di uno yacht da parte del cantiere Heesen ad un armatore svedese. In breve, Edmiston sostiene di aver introdotto l’armatore presso il cantiere e di essere stato tagliato fuori dalla fase finale delle trattative concluse con la vendita dello yacht, e richiede la condanna del cantiere al pagamento della commissione per essere stato la causa effettiva della conclusione dell’affare e, preliminarmente, la produzione in giudizio del contratto di vendita.

Avv Novembre 2020

L’eventuale prestazione di servizi specifici, quali l’assistenza nelle trattative, nella preparazione della documentazione, non è condizione necessaria ai fini del sorgere del diritto alla commissione.

I giudici Olandesi hanno ritenuto sufficientemente dimostrato sulla base della corrispondenza intercorsa tra il broker, l’armatore ed il cantiere via WhatsApp e via e-mail, che l’armatore ha effettivamente escluso il broker dalle trattative al fine di ottenere il prezzo più basso e che quindi la richiesta di disclosure documentaleavanzata dal broker non è una “spedizione di pesca”, ossia è ragionevolmente fondata.

Per tale ragione, gli stessi giudici hanno ordinato al cantiere di produrre in giudizio copia firmata del contratto di vendita o altro documento attestante il prezzo effettivo di vendita dello yacht, essendo il broker impossibilitato a produrre tale prova per essere stato escluso dalla fase finale delle trattative, ed essendo tuttavia tale prova necessaria al fine di definire il giudizio nel merito, sia per quanto riguarda il diritto alla commissione che la quantificazione di quest’ultima. Tale pronuncia, seppure interlocutoria, conferma un importante principio mutuato dal diritto inglese ed ormai consolidato a livello internazionale nel settore della vendita dei superyacht, ossia il principio per il quale il broker, che dimostri di essere stato la “causa effettiva” della conclusione della vendita, ha diritto al pagamento di una commissione in percentuale del prezzo pattuito.

Il tema della remunerazione del broker diventa particolarmente delicato e complesso laddove non esista un preventivo accordo scritto tra le parti, come nel caso affrontato dalla Corte Olandese, e dove intervengano nella medesima transazione più broker, come molto spesso accade nella compravendita di yacht da costruire o usati. Il problema principale che si pone è di stabilire cosa il broker debba fare per acquisire il diritto alla commissione. 

La soluzione che la citata Corte sembra adottare si inserisce sul solco di alcune sentenze pronunciate dalle Corti Inglesi (pronunciate nei casi Allan vs Leo Lines [1957] e assai più di recente Berezovsky vs. Edmiston & Co Ltd. (The Darius) [2011]), che costituiscono ormai leading cases nel settore, tanto da essere spesso citate anche da corti operanti in altre giurisdizioni, e che hanno sancito il principio suddetto, per cui il diritto al pagamento della commissione sorge in capo al broker quando questi sia la “causa effettiva” della transazione.

Tali pronunce hanno chiarito che il broker è la “causa effettiva” della transazione quando introduca l’acquirente al venditore ovvero, se trattasi di charter, il charterista all’armatore. L’introduzione di una parte all’altra è la discriminante per stabilire se il broker ha diritto al pagamento della commissione. In altre parole è condizione necessaria e sufficiente perché il broker possa pretendere il pagamento della commissione. L’eventuale prestazione di servizi specifici, quali l’assistenza nelle trattative, nella preparazione della documentazione, mentre può essere oggetto di specifico accordo con il broker, non è condizione necessaria ai fini del sorgere del diritto alla commissione. In uno dei casi citati la Corte Inglese ha riconosciuto il diritto alla commissione al broker – guarda caso lo stesso Edmiston – che aveva effettivamente introdotto l’acquirente al venditore, aveva fatto da tramite in relazione ad una offerta di acquisto iniziale rifiutata dal venditore, ed era stato poi escluso dalle successive trattative che avevano condotto diversi mesi dopo le parti alla conclusione della vendita, anche per il tramite di diversi broker.

(Commissione di brokeraggio non pagata – Barchemagazine.com – Novembre 2020)