Acquisto con leasing

L’acquisto di una unità da diporto mediante contratto di leasing nautico e il suo trattamento ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto

by Berardo Lanci*

Completiamo l’esame dei diversi regimi di tassazione dell’acquisto di unità da diporto da parte di un armatore che usa la barca per scopi ricreativi propri, della sua famiglia e degli ospiti, senza scopo di lucro e al di fuori dei regimi di impresa, arte o professione.

In particolare, con contratto di leasing nautico si fa riferimento al contratto di locazione non a breve termine – ovvero di durata superiore a novanta giorni – il cui regime IVA è di conseguenza rappresentato. Innanzitutto, va chiarito che la società di leasing che concede l’imbarcazione all’utilizzatore diportista effettua nei confronti di quest’ultimo una prestazione di servizi fino al momento dell’eventuale riscatto. Pertanto, sia il maxicanone iniziale sia i canoni corrisposti dall’utilizzatore diportista alla società di leasing per tutta la durata del relativo contratto sono assoggettati alle regole IVA proprie delle prestazioni di servizi e non delle cessioni di beni.

photo by Tom King.

LA SOCIETÀ DI LEASING CHE CONCEDE L’IMBARCAZIONE ALL’UTILIZZATORE DIPORTISTA EFFETTUA NEI CONFRONTI
DI QUEST’ULTIMO UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINO AL MOMENTO DELL’EVENTUALE RISCATTO.

Nel caso di specie, in particolare, il trattamento IVA è regolato dall’art. 7-sexies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, secondo cui sono rilevanti in Italia ai fini dell’applicazione dell’IVA – che, ricordiamo, sconta l’aliquota del 22% – i contratti di leasing nautico sottoscritti da un utilizzatore diportista nelle seguenti ipotesi:
– l’imbarcazione è messa a disposizione nel territorio dello Stato da parte di un operatore qui stabilito ed utilizzata nelle acque comunitarie
– l’imbarcazione è messa a disposizione in un paese extracomunitario da parte di un operatore ivi stabilito ed utilizzata nelle acque italiane
– l’imbarcazione è messa a disposizione in un paese extracomunitario, diverso da quello di stabilimento del prestatore, ad un utilizzatore diportista che sia domiciliato nel territorio dello Stato ed utilizzata nelle acque comunitarie ovvero sia domiciliato fuori dalla Comunità ed utilizzata in Italia

Appare quindi evidente quanto sia rilevante capire il luogo di effettivo utilizzo dell’imbarcazione e gli strumenti e la documentazione necessari al fine di comprovare tale utilizzo. Sul punto è bene ricordare che fino al 2020 in Italia era generalmente ammesso il ricorso a dati statistici che, sulla base della tipologia e della lunghezza dell’imbarcazione, individuava in via presuntiva la misura di utilizzo all’interno ed all’esterno delle acque unionali, con conseguente applicazione dell’IVA in misura coerente. Detto sistema è stato però messo sotto accusa dalla Commissione europea che ha evidenziato la necessità di applicare l’IVA sulla base di criteri che tenessero conto dell’effettivo utilizzo nelle acque comunitarie non ritendendo coerente con il sistema dell’IVA il ricorso a forfettizzazioni. Pertanto, l’Italia è stata costretta a rivedere le proprie regole ed adottare un criterio cosiddetto di effettività che permettesse l’individuazione puntuale del luogo di utilizzo dell’imbarcazione al fine di determinare la misura di assoggettabilità ad IVA del canone di leasing.

In corso d’anno, l’IVA è applicata sulla base di una stima preventivamente indicata all’Agenzia delle Entrate. A fine anno, il calcolo viene rivisto sulla base della situazione reale e l’eventuale variazione viene nuovamente comunicata alla società di leasing che provvede alla rettifica dell’IVA applicata in corso d’anno.

Il regime probatorio è stato stabilito dall’Agenzia delle Entrate con un Provvedimento ad hoc. In particolare, sono stati indicati gli elementi utilizzabili al fine di dimostrare l’effettività della navigazione al di fuori delle acque comunitarie e, quindi, la corretta determinazione del corrispettivo da non assoggettare ad IVA. Nello specifico, con riferimento a ciascun anno solare del contratto di leasing, la prova dell’utilizzo in acque non comunitarie è fornita mediante, per esempio, il giornale di navigazione o il giornale ufficiale di bordo da cui risultino le ore di moto, l’inizio e la fine di ciascun spostamento, i dati rilevabili dai trasponder o sistemi satellitari in uso alle imbarcazioni, le fotografie digitali del punto nave, contratti e fatture relativi agli ormeggi.

Le società di leasing sono considerate responsabili dell’IVA dovuta, qualora le stesse omettano di verificare la corretta trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

È peraltro stabilita una specifica procedura che permette un’applicazione provvisoria dell’IVA ai canoni di leasing sulla base di una percentuale di navigazione in acque non comunitarie, stimata, per anno, dall’utilizzatore. Tale stima deve essere comunicata alla società di leasing che è tenuta ad assoggettare ad IVA il canone sulla base di tale percentuale nonché all’Agenzia delle Entrate, tramite l’invio di uno specifico modello di comunicazione. Gli estremi del protocollo di trasmissione devono essere poi comunicati alla società di leasing che è tenuta ad esporli nelle fatture in cui assoggetta ad IVA il canone nella percentuale stimata comunicata. A fine anno, viene determinata a consuntivo la misura corretta della percentuale di navigazione nelle acque comunitarie e la stessa viene nuovamente comunicata all’Agenzia delle Entrate nonché alla società di leasing che, all’occorrenza, procede alla rettifica dell’IVA applicata sulle fatture già emesse in corso d’anno e relative all’anno medesimo.

Ovviamente, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di fatturazione qui delineato, le società di leasing sono considerate responsabili dell’IVA dovuta, qualora le stesse omettano di verificare la corretta trasmissione della menzionata comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Come anticipato, quanto sopra illustrato è applicabile anche al cosiddetto maxicanone iniziale, che le società di leasing fatturano all’inizio del periodo di locazione dell’imbarcazione. Giova qui ricordare che non mancano sul punto dubbi circa l’impatto delle rettifiche a consuntivo e, in particolare, se il regime di applicazione dell’IVA al maxicanone sia quello del primo anno di locazione ovvero vada in qualche modo riparametrato di anno in anno per tutta la durata del contratto.

È bene infine chiarire che sulla base di quanto è stato stabilito dall’Agenzia delle Entrate, il regime qui in commento è applicabile alle imbarcazioni con scafo di lunghezza superiore a 10 metri. Sebbene sulla base dell’analisi tecnica delle disposizioni di riferimento non siano espressamente citate le navi, è opinione univoca che anche queste siano assoggettate al regime medesimo.

(Acquisto con leasing – Barchemagazine.com – Agosto 2023)