Esaminiamo l’obbligo di monitoraggio fiscale e il regime IVA applicato ai trasferimenti di yacht in Italia destinati all’uso personale di chi si stabilisce nel Paese
by Berardo Lanci*
Negli ultimi anni l’Italia è diventata una delle nazioni di maggiore attrattiva per le persone fisiche straniere, comunitarie o extracomunitarie, che decidono di stabilirsi nel nostro Paese.
Le ragioni possono essere diverse, spesso connesse all’applicazione di uno dei tanti regimi fiscali di favore, oppure semplicemente alla scelta di vivere in uno dei tanti bei posti tipici dell’Italia e, possiamo dirlo, forse anche unici al mondo. In relazione a questa circostanza, si sono da ultimo riproposte due questioni di natura fiscale tipiche degli armatori che qui intendiamo, seppur brevemente, ripercorrere, ovvero l’obbligo di monitoraggio fiscale e il regime IVA di trasferimento in Italia degli yacht destinati all’uso personale di chi si trasferisce in Italia.
Quanto al primo punto, va richiamato l’obbligo di monitoraggio fiscale, introdotto dal Decreto Legge n. 167/1990, con riferimento agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Fra questi rientrano anche le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte in un registro marittimo estero, a prescindere dal fatto che il porto o il cantiere di stazionamento abituale sia o meno in Italia. È bene, al riguardo, chiarire che sono peraltro tenuti alla dichiarazione di attività e investimenti detenuti all’estero non solo i possessori formali degli stessi, ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati titolari effettivi dell’investimento. Inoltre, qualora su detto investimento sussistano più diritti reali, quali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono assoggettati al monitoraggio sia il titolare dell’usufrutto sia quello della nuda proprietà.
L’aumento dell’interesse delle persone fisiche straniere a trasferirsi in Italia pone questioni fiscali di grande rilevanza per coloro che possiedono yacht a uso diportistico privato.
È peraltro opinione comune ritenere – sulla base dei principi di riferimento – che l’obbligo di monitoraggio si applichi anche alle unità da diporto estere detenute in forza di un contratto di leasing, in cui la titolarità del bene risulta in capo, appunto, alla società di leasing, ma l’armatore residente in Italia ne sia l’effettivo utilizzatore.
Al fine di adempiere agli obblighi in commento, i soggetti fiscalmente residenti in Italia devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. La compilazione del quadro RW non comporta l’automatico assoggettamento a tassazione in Italia dell’investimento estero, bensì è finalizzata a rendere noto all’amministrazione finanziaria il possesso di investimenti all’estero potenzialmente suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Di particolare importanza, a questi fini, è la Risoluzione n. 172/E del 3 luglio 2009, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerate attività estere di natura patrimoniale da indicare nel quadro RW le imbarcazioni e le navi da diporto estere, ovvero iscritte in un registro marittimo estero. Infatti, il possesso di un’imbarcazione o di una nave estera da parte di una persona fisica residente costituisce un elemento potenzialmente suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi di noleggio o di locazione occasionale.
Quando il soggetto che si trasferisce in Italia mantiene l’iscrizione dello yacht in un registro non italiano, dovrà – nella maggior parte dei casi – adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate il possesso dello yacht.
In relazione al valore da indicare nel medesimo quadro RW, il contribuente deve fare riferimento al costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero al valore di mercato. Al riguardo, bisogna infine ricordare che i sopra menzionati obblighi di monitoraggio fiscale non si applicano a tutti i neo-residenti che hanno optato per il regime fiscale di cui all’art. 24-bis del TUIR, come chiarito, tra l’altro, dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 17/E/2017.
Altra questione di rilevante importanza attiene al regime IVA applicabile nelle ipotesi in cui l’armatore extracomunitario che si trasferisce in Italia intenda portare con sé il proprio yacht. In particolare, ci si è chiesto se, in questa ipotesi, l’armatore debba procedere all’importazione classica, con il relativo assolvimento dell’IVA, ovvero possa usufruire del regime di esenzione dall’IVA all’importazione per i beni personali importati da persone che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro. Interrogata sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime applicabile con la Risposta n. 105/2026.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate stabilisce, in via preliminare, che l’invocato regime di esenzione è da ritenersi applicabile, sebbene la Direttiva comunitaria 2009/132/CE, che ne prevede l’applicazione, non sia stata formalmente recepita in Italia. In forza della Direttiva, l’esenzione IVA è quindi applicabile ai beni destinati all’uso personale dell’armatore che si trasferisce in Italia e, tra questi, sono espressamente citate le imbarcazioni da diporto.
// Gli armatori extracomunitari sono ammessi a portare
al loro seguito il proprio yacht, considerato un bene personale
ai sensi della Direttiva comunitaria, senza l’assolvimento
dell’IVA all’importazione. //
Peraltro, per evitare un uso distorto della disposizione in esame, è previsto che, al fine di beneficiare della menzionata esenzione, il neo-residente in Italia ne abbia avuto il possesso e ne abbia fatto uso nel luogo della sua precedente residenza normale per almeno sei mesi prima del trasferimento. Al riguardo, con la menzionata posizione di prassi n. 105/2026, l’Agenzia delle Entrate ha inteso adottare un approccio non rigorosamente formale, ma più sostanziale, chiarendo che “quanto al requisito del ‘possesso’ dei beni personali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a cui occorre fare riferimento per garantire l’uniforme applicazione della Direttiva, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l’effettivo controllo su di essi”.
(The move to Italy – Barchemagazine.com – Tratto da Barche, Settembre 2026)






