Avrò dimenticato qualcosa?

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Ecco la classica domanda che ci si fa alla vigilia di un viaggio.
Nel caso di una vacanza a bordo, però, è bene prepararsi con grande attenzione e con largo anticipo, facendo un elenco dettagliato
di tutto ciò che ci serve. Non solo in valigia…
di Alberto Agnelli

Come quando si preparano i bagagli per andare in vacanza, così, quando si prende il largo con la propria barca, occorrerebbe verificare di avere tutto quanto il necessario. Purtroppo non stiamo pensando (solo) alla cambusa o alla crema solare, bensì a tutte le dotazioni di sicurezza e alla documentazione prescritta per poter navigare in tranquillità e in regola con le norme.
Proviamo dunque a fare un riepilogo, in modo da agevolare la verifica e, nel caso manchi qualcosa, potervi porre rimedio prima di partire. Seguendo le indicazioni della Capitaneria di porto, la documentazione da avere a bordo di un natante è la seguente: la dichiarazione di potenza, che ha sostituito il certificato d’uso del motore (ovviamente per le unità già munite di tale certificato il documento continua a essere valido) e il certificato di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi.
Per le imbarcazioni, la documentazione è: la licenza di navigazione; la dichiarazione di potenza (solo per le unità con motore fuoribordo); la polizza di assicurazione; il certificato di sicurezza o idoneità al noleggio; la licenza di esercizio Rtf (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo e comunque quando si naviga a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa); copia del contratto con la concessionaria se il vhf è utilizzato per la corrispondenza pubblica, ovvero la dichiarazione di assunzione di responsabilità, se l’apparato è utilizzato nei soli casi di soccorso; il certificato limitato Rtf; ricevuta comprovante il pagamento del canone degli apparecchi radiotelevisivi a bordo (solo per le attività impiegate in attività commerciali).
Rispondendo a un quesito, la Capitaneria ha precisato che ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto), la licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti devono essere mantenuti a bordo in originale. Tuttavia, si precisa che nelle navigazioni tra porti nazionali, «può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata, fermo restando l’obbligo di presentare successivamente l’originale alla competente Autorità Marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito».
Tra i documenti citati vediamo più da vicino il certificato di sicurezza, anche perché si tratta di un documento che ha una scadenza nel tempo e quindi, oltre ad averlo in dotazione dal momento dell’acquisto e iscrizione dell’imbarcazione, occorrerà verificare periodicamente di non aver oltrepassato i limiti di validità. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto è un documento che attesta lo stato di navigabilità, cioè la conformità alla sezione I, capo I, Titolo III del Regolamento di attuazione del Codice del diporto (artt.  48 e seguenti del D.M. 146/2008), che lo disciplina, contestualmente alle dotazioni di sicurezza minime e ai mezzi di salvataggio.
Questo certificato è rilasciato dall’ufficio di iscrizione dell’unità, all’atto della prima iscrizione nel Registro delle imbarcazioni da diporto:
a) per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell’iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del Codice del diporto (dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da suo mandatario);
b) per le imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE, sulla base di un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato, scelto dal proprietario dell’unità o dal suo legale rappresentante.
Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell’unità.
Per quanto riguarda i termini di scadenza, il certificato di sicurezza delle unità da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validità:
a) otto anni dall’immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le imbarcazioni senza marcatura CE abilitate alla navigazione senza alcun limite;
b) dieci anni dall’immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le imbarcazioni senza marcatura CE abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa in acque marittime.
Dopo di che il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un’attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato, ovvero notificato, scelto dal proprietario dell’unità o dal suo legale rappresentante.
Questa ultima disposizione (art. 50, comma V, del Regolamento) ha introdotto una semplificazione per il diportista rispetto alla previgente norma contenuta nell’articolo 2 del D.M. n. 478/1999, secondo il quale l’autorità preposta doveva rinnovare il certificato sulla base dell’attestazione d’idoneità rilasciata dagli organismi tecnici; era quindi previsto un passaggio superfluo presso l’autorità preposta, per la mera trascrizione dell’accertamento tecnico compiuto.
Con il Regolamento, l’organismo tecnico, effettuata la visita periodica, rilascia direttamente al proprietario l’attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato, annota sul certificato stesso l’esito della visita nonché gli estremi dell’attestazione rilasciata e trasmette all’autorità marittima copia del certificato annotato e dell’attestazione di idoneità rilasciata. L’autorità provvede poi a darne notizia all’ufficio di iscrizione dell’unità.
In ogni caso, e a prescindere da quanto previsto nel certificato di sicurezza, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento, il proprietario ha un obbligo generale di mantenere l’unità in buone condizioni di uso e di provvedere alla sua manutenzione «per quanto attiene allo scafo, all’apparato motore, all’impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l’efficienza».
Passando al tema delle dotazioni di sicurezza, la disciplina di dettaglio è sempre contenuta nel Regolamento di attuazione del Codice del diporto, di seguito alle norme già analizzate in materia di certificato di sicurezza.
Prevede dunque l’art. 54, intitolato «Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza», che le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
Tali mezzi e dotazioni sono elencati nell’allegato V del Regolamento di cui si fornisce qui un’utile tabella riepilogativa. La tabella prevede un elenco separato in due categorie distinte tra unità da diporto con marcatura CE e senza marcatura CE, le quali sono tenute ad avere dotazioni supplementari specifiche. In via generale, tuttavia, la suddivisione è fatta in relazione alla “specie di navigazione”, vale a dire la distanza dalla costa (dai 300 metri minimi fino alle 50 miglia, oppure senza alcun limite).
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi sono indicati anche nella quantità, fermo restando che il Regolamento prevede che essi debbano comunque essere sufficienti «per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio».
Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti sono stati sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici sono stabiliti nel decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in data 02/03/2009. Queste zattere dovrebbero garantire in caso di necessità un rifugio più sicuro fuori dall’acqua, a differenza dei precedenti apparecchi galleggianti.
Regole specifiche in materia di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio sono poi previste per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio (artt. 78 e seguenti del Regolamento) e per le unità impiegate come appoggio per attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo (artt. 90 e seguenti del Regolamento).
Per quanto riguarda quelle adibite a noleggio, inoltre, è previsto un numero minimo di persone di equipaggio (art. 89) che, per le imbarcazioni da diporto che trasportano più di sei passeggeri, ovvero di lunghezza superiore a 18 metri, deve essere composto da almeno due persone; mentre l’equipaggio delle navi da diporto, se adibite a noleggio, deve essere composto da almeno tre persone.
Per quanto riguarda le unità di appoggio alle immersioni subacquee (compresi i natanti da diporto), si prevede che tra le dotazioni di sicurezza supplementari debba esserci una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica. In caso d’immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva, è necessaria una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione a ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione. Inoltre, le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. A questo proposito il Ministero ha precisato che queste dotazioni sono obbligatorie solo per le unità utilizzate dai centri diving e dalle organizzazioni didattiche subacquee, e non anche per quelle impiegate da privati per le immersioni proprie o di conoscenti oppure da circoli e associazioni sportive/ricreative o Onlus per le immersioni degli associati a titolo gratuito. Inoltre il soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo deve intendersi una persona con conoscenze sufficienti per fronteggiare un’emergenza di primo soccorso e non soggetto munito necessariamente di brevetto subacqueo.

Documenti di bordo per i natanti
Un documento d’identità • assicurazione “Rc”: obbligatoria per tutti i motori (il contrassegno deve essere esposto in modo visibile) • certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf) • licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, ecc.) • dichiarazione di potenza del motore o certificato d’uso del motore (se presente un fuoribordo o un entrobordo)

Documenti di bordo per le imbarcazioni
Un documento d’identità • licenza di navigazione • assicurazione “Rc”;
• certificato di sicurezza in corso di validità • certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf) • licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, ecc.)

(Agosto 2011)